(1) I maestri di sci alpino di II grado iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nell'elenco a esaurimento di cui all'articolo 4 possono, previa frequenza di un corso di avanzamento da tenersi in unica sede, che si articola in una parte pratica-tecnica e in una parte teorica-didattica-metodica della durata di 20 giorni, nonché dopo aver superato un colloquio finale circa i contenuti teorici-didattici-metodici davanti alla commissione di cui all'articolo 7, essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Contenuti e modalità del colloquio e del corso sono stabiliti con regolamento di esecuzione. Il finanziamento del corso di cui al presente articolo avviene tramite relativo autofinanziamento dei partecipanti.