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In vigore al: 04/10/2016

b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 241) 2)
Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1996, n. 57.
2)
Il titolo della legge provinciale è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 6 (Sezioni, presidenza, regolamento interno, giunta esecutiva e segreteria)  

(1)  Il Consiglio scolastico provinciale si riunisce in assemblea plenaria per la trattazione delle materie comuni a tutte le scuole. Si riunisce per sezioni corrispondenti alle scuole dei tre gruppi linguistici, ogni qual volta esercita funzioni ed esamina tematiche riguardanti la scuola o il personale in servizio nella scuola di un determinato gruppo linguistico.

(2)  Delle sezioni fanno parte i membri appartenenti alle scuole dei rispettivi gruppi linguistici.10)

(3)  Il Consiglio scolastico provinciale, oltre ad articolarsi in sezioni, può costituire commissioni di studio relativamente alle materie di sua competenza.

(4)  Il Consiglio scolastico provinciale elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il presidente e due vicepresidenti. Nei primi 18 mesi di attività il presidente appartiene alla sezione tedesca, nei successivi 18 mesi alla sezione italiana e negli ultimi dodici mesi alla sezione ladina. I due vicepresidenti appartengono alle due sezioni alle quali non appartiene il presidente in carica.11)

(5)  Il presidente e i vicepresidenti dell’assemblea plenaria presiedono al tempo stesso le rispettive sezioni, le quali a loro volta eleggono un vicepresidente.11)

(6)  Qualora nella prima votazione per l'elezione dei presidenti e dei vicepresidenti del Consiglio scolastico provinciale non si raggiunga la maggioranza assoluta, gli stessi sono eletti nelle successive votazioni a maggioranza relativa dei votanti.

(7)  Il Consiglio scolastico provinciale delibera a maggioranza dei suoi componenti il regolamento interno relativo al funzionamento dell'assemblea plenaria, nonché degli altri organi.

(8)  I pareri del Consiglio scolastico provinciale sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

(9)  Il Consiglio scolastico provinciale è validamente costituito, qualora sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

(10)  Per la preparazione dei lavori, la determinazione dell'ordine del giorno e l'esecuzione delle delibere è istituita una giunta esecutiva, formata dal presidente e dai vicepresidenti del Consiglio scolastico provinciale nonché da quattro membri elettivi. La presidenza della giunta esecutiva è assunta dal presidente pro tempore dell'assemblea plenaria.

(11)  La composizione della giunta esecutiva si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici, garantendo comunque la rappresentanza delle scuole dei tre gruppi linguistici; detta composizione è stabilita nella deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 3, comma 3.12) 

(12)  Compete alla giunta esecutiva la vigilanza sul mantenimento dei requisiti di elettorato passivo da parte dei membri eletti nel Consiglio scolastico provinciale.

(13)  Per l'espletamento dei lavori di segreteria del Consiglio scolastico provinciale nonché dei comitati provinciali dei genitori e degli studenti è istituito un servizio di segreteria, al quale viene assegnato personale delle intendenze scolastiche.

10)
L'art. 6, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.
11)
I commi 4 e 5 dell'art. 6 sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.
12)
L'art. 6, comma 11, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2, e successivamente dall'art. 2, comma 4, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.
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