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In vigore al: 04/10/2016

b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 241) 2)
Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante

1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1996, n. 57.
2)
Il titolo della legge provinciale è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 1 (Istituzione)

(1)  Con il fine di realizzare la più ampia partecipazione all'attuazione dell'ordinamento scolastico provinciale, è istituito il Consiglio scolastico provinciale quale organo consultivo della Provincia nei settori della scuola materna e dell'istruzione elementare e secondaria.

(2)  Ai fini della presente legge si intendono per scuola le istituzioni scolastiche di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria.

Art. 2 (Compiti)

(1)  Il Consiglio scolastico provinciale esercita le attribuzioni di cui all'articolo 19, comma 14, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, ed in particolare:

  1. esprime parere riguardo all'istituzione e soppressione di scuole e sui piani di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche;
  2. esprime parere sugli obiettivi formativi generali del sistema scolastico provinciale, sui programmi ed orari, sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento, sui titoli finali, sulla promozione della sperimentazione, sulle innovazioni didattiche, sul calendario scolastico, nonché sugli orientamenti dell'attività educativa per le scuole materne;
  3. esercita le funzioni previste dalle leggi vigenti in ordine allo stato giuridico ed economico del personale insegnante;
  4. sottopone ai Comitati di valutazione, in base ad una relazione annuale, comune dei/delle Presidenti dei Comitati di valutazione su attività e risultati dei processi di valutazione, proposte per valutazioni in specifici settori; 3)
  5. indica i criteri generali per il coordinamento dei servizi di orientamento scolastico e professionale, di medicina scolastica, di assistenza psicopedagogica e di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicaps e degli alunni svantaggiati;
  6. indica i criteri generali ed esprime pareri in ordine all'attuazione delle iniziative extra- e parascolastiche, comprese le iniziative connesse con la promozione dello sport scolastico;
  7. formula proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico e di attuazione del diritto allo studio;
  8. si esprime in ordine ad ogni altro argomento devoluto alla sua competenza da leggi o regolamenti provinciali ed in ordine ad ogni altra materia che gli viene sottoposta dagli organi competenti, nonché dal Sovrintendente o dagli Intendenti scolastici;
  9. esercita le competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione in materia di stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo, ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, ed in particolare le competenze di cui all'articolo 25, comma 1, lettere d), e) f) ed l), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in quanto compatibili con la legislazione provinciale vigente in materia.

(2)  All'assemblea plenaria ovvero alle competenti sezioni del Consiglio scolastico provinciale compete inoltre:

  1. formulare proposte in ordine all'elaborazione degli indirizzi e dei criteri generali per lo svolgimento delle attività sportive scolastiche, nonché in ordine alla predisposizione di programmi pluriennali di sviluppo di dette attività;
  2. esprimere pareri sul piano annuale delle attività sportive scolastiche;
  3. esprimere pareri, su richiesta da parte di organi o uffici dell'amministrazione provinciale, di organi collegiali scolastici e del Comitato olimpionico nazionale italiano (C.O.N.I.), anche per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.

(3)  Su richiesta delle ripartizioni provinciali per la formazione professionale, il Consiglio scolastico provinciale esprime pareri nel relativo settore.

3)
La lettera d) è stata sostituita dall'art. 15 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

Art. 3 (Composizione)

(1)  Il Consiglio scolastico provinciale si articola in un'assemblea plenaria e in tre sezioni per le scuole di ciascun gruppo linguistico.

(2)  L'assemblea plenaria è composta da:

  1. gli assessori provinciali competenti in materia, o loro delegati;
  2. il Sovrintendente e gli Intendenti scolastici, o loro delegati;
  3. sette rappresentanti del personale ispettivo e direttivo delle scuole pubbliche, eletti dalle corrispondenti categorie, assicurandosi la rappresentanza dei diversi gradi di scuola;
  4. ventisette rappresentanti del personale docente in servizio nelle scuole pubbliche, eletti dal corrispondente personale, assicurandosi la rappresentanza dei diversi gradi di scuola e riservandosi due seggi al personale insegnante di seconda lingua;
  5. un rappresentante eletto del personale educatore ed assistente per gli alunni handicappati;
  6. un rappresentante eletto del personale amministrativo in servizio presso le scuole pubbliche;
  7. sette rappresentanti eletti dei genitori degli alunni delle scuole materne, elementari e secondarie;
  8. cinque rappresentanti eletti degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado;
  9. un docente di religione designato dall'Ordinariato diocesano;
  10. un docente della formazione professionale;
  11. due rappresentanti dei comuni;
  12. un rappresentante del mondo dell'economia ed uno del mondo del lavoro;
  13. un docente delle scuole paritarie; 4)
  14. un rappresentante della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano; 5)
  15. un rappresentante dei convitti dell'Alto Adige. 5) 

(3)  La composizione dell’assemblea plenaria deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 19, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La rappresentanza delle scuole dei tre gruppi linguistici nelle singole categorie è stabilita nella deliberazione della Giunta provinciale con la quale sono indette le elezioni, fatta salva la seguente rappresentanza per le scuole delle località ladine: un rappresentante degli insegnanti di scuola primaria, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, un rappresentante dei dirigenti scolastici, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli alunni. 6) 

(4)  Le singole sezioni per le scuole di ciascun gruppo linguistico sono costituite dalle medesime categorie rappresentate nell’assemblea plenaria ai sensi del comma 2. Qualora nell’assemblea plenaria non sia presente almeno un rappresentante delle varie categorie per le scuole del corrispondente gruppo linguistico, la relativa sezione è integrata da un rappresentante della categoria mancante, eletto o designato con le modalità previste per la rispettiva categoria.7)

(5)  L'integrazione di cui al comma 4 si applica altresì per le sole categorie di cui al comma 2, lettere c) e d), al fine di assicurare la presenza in ciascuna sezione di rappresentanti del personale ispettivo e direttivo nonché docente dei diversi gradi di scuola materna, di istruzione elementare e secondaria.

(6)  I membri integrati ai sensi dei commi 4 e 5 sono considerati membri effettivi della rispettiva sezione del Consiglio scolastico provinciale.

(7)  I membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che svolgono il loro servizio nella provincia di Bolzano, partecipano alle sedute del Consiglio scolastico provinciale con funzione consultiva.

(8)  Qualora vengano trattate tematiche di natura pedagogico-didattica ed in particolare argomenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) ed f), alle riunioni dell'assemblea plenaria e delle rispettive sezioni del Consiglio scolastico provinciale è invitato, con funzioni consultive, un rappresentante dell'istituto pedagogico del rispettivo gruppo linguistico.

4)
La lettera m) è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
5)
Le lettere n) e o) sono state aggiungte dall'art. 1, comma 3, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
6)
L'art. 3, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2, e successivamente dall'art. 2, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.
7)
L'art. 3, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 4 (Elezioni)  

(1)  Le elezioni del Consiglio scolastico provinciale sono indette dalla Giunta provinciale. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le relative modalità.8) 

(2)  Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati in particolare:

  1. le modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo delle varie categorie rappresentate, anche attraverso forme di elezioni indirette con esclusione dei componenti delle categorie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) e d), nonché le eventuali incompatibilità;
  2. la costituzione ed il funzionamento delle commissioni elettorali nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle liste dei candidati e di eventuali ricorsi;
  3. le modalità ed i termini per la designazione dei propri rappresentanti da parte delle categorie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da i) a o). 9)
8)
Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
9)
La lettera c) è stata così sostituita dall'art. 1, comma 6, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 5 (Durata)

(1)  Il Consiglio scolastico provinciale dura in carica quattro anni scolastici.

(2)  In seguito alla scadenza della durata in carica il Consiglio scolastico provinciale è prorogato fino alla nomina dei nuovi membri e comunque non oltre il 31 dicembre del relativo anno.

Art. 6 (Sezioni, presidenza, regolamento interno, giunta esecutiva e segreteria)  

(1)  Il Consiglio scolastico provinciale si riunisce in assemblea plenaria per la trattazione delle materie comuni a tutte le scuole. Si riunisce per sezioni corrispondenti alle scuole dei tre gruppi linguistici, ogni qual volta esercita funzioni ed esamina tematiche riguardanti la scuola o il personale in servizio nella scuola di un determinato gruppo linguistico.

(2)  Delle sezioni fanno parte i membri appartenenti alle scuole dei rispettivi gruppi linguistici.10)

(3)  Il Consiglio scolastico provinciale, oltre ad articolarsi in sezioni, può costituire commissioni di studio relativamente alle materie di sua competenza.

(4)  Il Consiglio scolastico provinciale elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il presidente e due vicepresidenti. Nei primi 18 mesi di attività il presidente appartiene alla sezione tedesca, nei successivi 18 mesi alla sezione italiana e negli ultimi dodici mesi alla sezione ladina. I due vicepresidenti appartengono alle due sezioni alle quali non appartiene il presidente in carica.11)

(5)  Il presidente e i vicepresidenti dell’assemblea plenaria presiedono al tempo stesso le rispettive sezioni, le quali a loro volta eleggono un vicepresidente.11)

(6)  Qualora nella prima votazione per l'elezione dei presidenti e dei vicepresidenti del Consiglio scolastico provinciale non si raggiunga la maggioranza assoluta, gli stessi sono eletti nelle successive votazioni a maggioranza relativa dei votanti.

(7)  Il Consiglio scolastico provinciale delibera a maggioranza dei suoi componenti il regolamento interno relativo al funzionamento dell'assemblea plenaria, nonché degli altri organi.

(8)  I pareri del Consiglio scolastico provinciale sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

(9)  Il Consiglio scolastico provinciale è validamente costituito, qualora sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

(10)  Per la preparazione dei lavori, la determinazione dell'ordine del giorno e l'esecuzione delle delibere è istituita una giunta esecutiva, formata dal presidente e dai vicepresidenti del Consiglio scolastico provinciale nonché da quattro membri elettivi. La presidenza della giunta esecutiva è assunta dal presidente pro tempore dell'assemblea plenaria.

(11)  La composizione della giunta esecutiva si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici, garantendo comunque la rappresentanza delle scuole dei tre gruppi linguistici; detta composizione è stabilita nella deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 3, comma 3.12) 

(12)  Compete alla giunta esecutiva la vigilanza sul mantenimento dei requisiti di elettorato passivo da parte dei membri eletti nel Consiglio scolastico provinciale.

(13)  Per l'espletamento dei lavori di segreteria del Consiglio scolastico provinciale nonché dei comitati provinciali dei genitori e degli studenti è istituito un servizio di segreteria, al quale viene assegnato personale delle intendenze scolastiche.

10)
L'art. 6, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.
11)
I commi 4 e 5 dell'art. 6 sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.
12)
L'art. 6, comma 11, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2, e successivamente dall'art. 2, comma 4, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 7 (Consigli del personale)

(1)  Il personale docente delle scuole a carattere statale, distinto per sezioni, elegge nel proprio seno il rispettivo consiglio del personale docente. Questi esercitano i compiti previsti dalla legislazione vigente in merito allo stato giuridico del personale docente ed ai procedimenti disciplinari contro il personale medesimo.

(2)  Il personale direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale, come categoria congiunta e distinto per sezioni, elegge nel proprio seno il rispettivo consiglio del personale direttivo ed ispettivo. Questi esercitano i compiti previsti dalla legislazione vigente in merito allo stato giuridico del personale direttivo ed ispettivo ed ai procedimenti disciplinari contro il personale medesimo.

(3)  I consigli del personale sono composti da quattro membri, assicurandosi la rappresentanza della scuola elementare, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, e dal Sovrintendente o dall'Intendente scolastico competente, ovvero dal loro delegato, che ne assume la presidenza. Nei consigli del personale docente delle scuole in lingua tedesca e di quelle in lingua italiana deve essere garantita la presenza di un docente di seconda lingua.

(4)  Qualora non fosse possibile svolgere le elezioni di cui ai commi 1 e 2 perché nelle singole sezioni non è rappresentato un numero sufficiente di membri della rispettiva categoria, gli stessi sono membri di diritto dei rispettivi consigli del personale. I membri eventualmente mancanti sono eletti da costoro tra il personale avente i requisiti per essere eletto nel Consiglio scolastico provinciale nella rispettiva categoria.

(5)  I consigli del personale sono regolarmente costituiti con la presenza di almeno tre membri.

Art. 8 (Nomina degli Intendenti scolastici)  

(1)  Per la formazione delle terne di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, ciascun componente la sezione per la scuola in lingua tedesca e rispettivamente la sezione per le scuole delle località ladine può esprimere fino a due preferenze.

Art. 913) 

13)
Reca modifiche alla L.P. 18 ottobre 1995, n. 20.

Art. 1014) 

14)
Reca modifiche alla L.P. 12 novembre 1992, n. 40.

Art. 11 (Concorsi per il personale docente, direttivo ed ispettivo)    delibera sentenza

(1)  I concorsi per titoli ed esami e per soli titoli per il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole elementari e secondarie della Provincia di Bolzano sono indetti dal Sovrintendente o rispettivamente dall'Intendente scolastico competente in base ai programmi delle prove d'esame, alle tabelle di valutazione dei titoli, alle classi di concorso e relativi titoli di ammissione vigenti alla data di indizione dei rispettivi bandi. In caso di mancanza di posti vacanti al fine dell'immissione in ruolo, i predetti concorsi possono essere indetti anche al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per garantire la copertura di cattedre o posti temporaneamente disponibili con personale qualificato; ai citati concorsi possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano insegnato per almeno 180 giorni nelle scuole della provincia di Bolzano.15) 

(2)  I posti vacanti nella qualifica dirigenziale del personale ispettivo scolastico della provincia di Bolzano sono attribuiti mediante concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrati da una prova di selezione. Al fine di garantire la mobilità del personale interessato, le tabelle di valutazione dei titoli e il contenuto della prova di selezione sono stabiliti d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione.16) 

(3)  Sulla base degli esiti del concorso di cui al comma 2, la nomina di ispettore scolastico e la relativa qualifica dirigenziale viene conferita con decreto del Sovrintendente o dell'Intendente scolastico competente per la durata di quattro anni. La nomina è rinnovabile, previa valutazione positiva sullo svolgimento dei compiti dirigenziali.16) 

(4)  Ai fini dell'ammissione al primo corso concorso selettivo per dirigenti scolastici, bandito dalle intendenze scolastiche in base alla normativa vigente, le disposizioni specifiche previste per coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato/a, sono estese a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un biennio scolastico le funzioni di preside incaricato/a nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano nonché a coloro che abbiano ricoperto per almeno un anno scolastico le funzioni di ispettore scolastico incaricato o ispettrice scolastica incaricata nella provincia di Bolzano. Il predetto personale può sostenere il periodo di prova anche quale ispettore o ispettrice presso la rispettiva intendenza scolastica.17) 

(5)  Dopo l’esaurimento delle graduatorie di cui ai commi 6, 7 e 7/bis, l’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica competente conferisce un incarico di presidenza ai docenti inseriti nella graduatoria del concorso per esami e titoli per l’assunzione di dirigenti scolastici presso scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e non ancora assunti come dirigenti scolastici per coprire i posti non vacanti, ma disponibili. La Giunta provinciale determina i criteri per il conferimento di incarichi di dirigenza e l’affidamento di istituzioni scolastiche in reggenza. 18) 

(6)  Qualora il corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore in corso di svolgimento al momento della data di entrata in vigore della presente legge si concluda entro l'anno scolastico 2005-2006, ai vincitori di tale corso concorso sono conferiti incarichi dirigenziali per posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007. Se tale corso concorso non si conclude prima dell'inizio dell'anno scolastico 2006-2007, i posti vacanti a quella data vengono accantonati e gli incarichi sono conferiti al termine della procedura concorsuale.19) 

(7)  Gli incarichi dirigenziali per posti vacanti all'inizio degli anni scolastici successivi sono conferiti per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito dei corsi concorsi di cui al comma 6 e per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di apposito corso concorso indetto per coloro che entro l'anno scolastico 2005-2006 esercitavano per almeno un anno l'incarico di presidenza presso una scuola in provincia di Bolzano. A tal fine il possesso del requisito di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, viene verificato annualmente.20) 

(7/bis)  In coda alle graduatorie generali di merito del corso-concorso di cui al comma 6 sono inseriti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, che non hanno superato la prova scritta od orale finale del predetto corso-concorso, ma che risultano inseriti nelle graduatorie generali di merito valide ai fini dell'ammissione al corso di formazione. I predetti candidati sono graduati in base al punteggio loro attribuito nella citata graduatoria di merito. Anche a tali candidati si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 7.21) 

(8) 22) 

(9) 23) 

(10)  La Provincia autonoma di Bolzano procede all’indizione di un nuovo corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, solo qualora siano stati nominati tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito dell’ultimo concorso bandito dalle rispettive Intendenze scolastiche. 24)

(11)  Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e dall’articolo 48, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e in considerazione della particolare situazione linguistica della provincia di Bolzano, l’Amministrazione provinciale organizzerà i futuri corsi-concorsi selettivi di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici in collaborazione con università e centri di ricerca nazionali ed esteri. 24)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 2 settembre 2009, n. 303 - Istruzione pubblica - personale insegnante - corso concorso - preselezione - illegittima esclusione dalla graduatoria - domanda di risarcimento danni - per perdita di chance - mancanza di prova - liquidazione equitativa del danno - possibilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 21.05.2008 - Personale insegnante - stato giuridico ed economico - delega normativa dello Stato alla Provincia di Bolzano - pubblico concorso - comunicazione di non ammissione alle prove orali -impugnabilità immediata
15)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 15 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
16)
I commi 2 e 3 sono stati aggiunti dall'art. 34 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
17)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 18 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e successivamente sostituito dall'art. 16 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
18)
L'art. 11, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 16 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7, e successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 5, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.
19)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 16 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.
20)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 16 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.
21)
L'art. 11, comma 7/bis, è stato inserito dall'art. 42, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
22)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 13 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4, e poi abrogato dall'art. 53, comma 1, lettera d), della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
23)
Il comma 9 è stato aggiunto dall'art. 13 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4, e poi abrogato dall'art. 53, comma 1, lettera d), della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
24)
L'art. 11, commi 10 e 11, sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.

Art. 12 (Graduatorie provinciali del personale docente)           delibera sentenza

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano istituisce graduatorie provinciali del personale docente per la stipulazione di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano.

(1/bis)  A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 le esistenti graduatorie provinciali per l’accesso ai singoli ruoli della scuola primaria e per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado vengono così ridisciplinate:

  1. le graduatorie provinciali istituite per l’anno scolastico 2014/2015 ai sensi del presente articolo e degli articoli 12/bis e 12/ter sono trasformate in graduatorie provinciali ad esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 esse sono utilizzate ai fini della stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. I docenti che, in base alla normativa vigente, sono inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali per l’anno scolastico 2014/2015, hanno titolo a permanere con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Qualora la riserva non venga sciolta entro l’anno scolastico 2016/2017, essi vengono depennati definitivamente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento. A partire dall’anno scolastico 2017/2018 non si procede più all’aggiornamento del punteggio;
  2. a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 la Provincia istituisce nuove graduatorie provinciali, che verranno utilizzate per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Per tali graduatorie si applicano le disposizioni contenute in questo articolo e negli articoli 12/bis e 12/ter, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 12/bis, comma 1, lettere b), b/bis) e c). La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per la formazione e l’utilizzo delle nuove graduatorie provinciali. Il servizio di insegnamento specifico, che i docenti delle scuole primarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione universitaria, e che i docenti delle scuole secondarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione, per un intero anno scolastico, viene maggiorato di un quarto rispetto al servizio di insegnamento che i docenti hanno prestato o prestano senza i predetti requisiti. Fino all’istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana valgono le attuali graduatorie provinciali, che continuano ad espletare le funzioni previste dalla normativa vigente; 25) 26)
  3. limitatamente alle scuole in lingua italiana, con eccezione delle graduatorie per l’insegnamento della seconda lingua, le nuove graduatorie di cui alla lettera b) vengono compilate a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, alle quali possono accedere:
    1. i docenti già inseriti nelle graduatorie provinciali in vigore per l’anno scolastico 2015/2016;
    2. i docenti abilitati all’insegnamento vincitori o idonei a seguito di un concorso per titoli ed esami bandito dal Sovrintendente scolastico o dalla Sovrintendente scolastica di Bolzano;
    3. i seguenti docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e che, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno prestato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie o nelle scuole professionali:
      3.1 docenti abilitati inseriti in seconda fascia;
      3.2 docenti abilitati a seguito di frequenza dei percorsi speciali abilitanti di cui all’articolo 15, comma 1/ter, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modifiche, inseriti in terza fascia;
      3.3 docenti di religione abilitati in possesso di idoneità rilasciata in via permanente dall'ordinario diocesano; 27)
  4. a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, nelle graduatorie di cui alla lettera b) sono inseriti i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano al 1° settembre 2016, che abbiano maturato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente. 28)

(1/ter)   25) 29)

(2)  L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria e secondaria ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie di cui al comma 1.

(2/bis)  A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 il contingente complessivo dei posti annualmente disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado viene assegnato nel modo seguente:

  1. il 50 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami;
  2. il 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al comma 1/bis, lettera a);
  3. il restante 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle nuove graduatorie provinciali di cui al comma 1/bis, lettera b). 30)

(2/ter)  Nel caso in cui sia esaurita una delle graduatorie di cui al comma 2/bis per l’accesso a un ruolo della scuola primaria o per una classe di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, il 50 per cento dei posti disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato viene assegnato scorrendo le restanti due graduatorie; nel caso in cui siano esaurite due graduatorie, tutti i posti vengono assegnati mediante scorrimento della graduatoria restante. 30)

(2/quater)  Ai soli fini della stipulazione di contratti a tempo determinato viene presa in considerazione la migliore posizione che i docenti rivestono nelle graduatorie di cui al comma 2/bis, lettere b) e c). 30)

(2/quinquies)  Le graduatorie non esaurite del concorso per esami e titoli per il reclutamento di personale docente nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano, bandito con decreto della Sovrintendente scolastica 11 ottobre 2012, n. 641, restano valide fino all’anno scolastico in cui viene emanato il bando per il concorso successivo. 31)

(3) Fatto salvo l’accesso ai ruoli su posti vacanti, per la copertura di almeno il 50 per cento dei posti vacanti o dei posti annualmente disponibili dall’inizio dell’anno scolastico sino ad almeno il termine delle lezioni, è istituita la dotazione organica provinciale supplementare. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'istituzione di tale dotazione, compresa la possibilità di inquadrare in detta dotazione i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali con più di 15 anni di servizio. Finché sono inquadrati nella dotazione organica provinciale supplementare, a tali docenti non viene assegnata alcuna sede di servizio definitiva; essi vengono invece utilizzati secondo le disposizioni dei contratti collettivi provinciali in materia di mobilità. Ai predetti docenti è conferito un incarico a tempo indeterminato con sviluppo di carriera secondo le disposizioni vigenti. 32)

(3/bis)  Qualora in sede di prima applicazione del comma 3 non siano ancora state istituite le graduatorie provinciali di cui al comma 1, si applicano per la copertura del 50 per cento dei posti della relativa dotazione organica provinciale aggiuntiva le rispettive graduatorie ad esaurimento formulate per il biennio 2007/2008-2008/2009.33) 

(4) 34) 35) 

(5)  Ogni Intendenza scolastica può istituire apposite graduatorie al fine di coprire posti che richiedono l’impiego di personale specificamente qualificato in relazione a particolari metodologie didattiche o a particolari tipologie di offerta formativa. L’inserimento in queste graduatorie avviene a domanda del personale docente interessato e previo superamento di una procedura selettiva effettuata dalla competente Intendenza scolastica o da singole istituzioni scolastiche. A tal fine valgono i seguenti presupposti:

  1. la particolare metodologia didattica o la particolare tipologia di offerta formativa deve essere prevista nel piano triennale dell’offerta formativa;
  2. i docenti hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure sono inseriti nelle graduatorie provinciali o d’istituto.  36)

(6) La Giunta provinciale definisce le particolari metodologie didattiche e stabilisce le modalità della procedura selettiva nonché disposizioni organizzative per la copertura di tali posti. 37)  

(6/bis)  Qualora non dovesse essere possibile occupare tutti i posti di cui al comma 5 con la predetta procedura di selezione, le istituzioni scolastiche possono bandire la procedura selettiva anche per persone esterne alla categoria professionale del personale docente. In tali casi l’incarico alla medesima persona non può superare la durata complessiva di 36 mesi e non è rinnovabile. 38)

(6/ter)  In alternativa all’assegnazione dei posti di cui al comma 6/bis i posti rimanenti possono essere assegnati mediante contratti con cooperative sociali o strutture simili. In questi casi i rispettivi importi vengono assegnati tramite il finanziamento scolastico al bilancio dell’istituzione scolastica per il finanziamento degli incarichi. 39)

(7)  Al fine di favorire la continuità didattica ed organizzativa possono richiedere la conferma sul posto di servizio dell'anno precedente sia i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, purché siano inseriti nelle graduatorie provinciali e abbiano prestato almeno tre anni di servizio. Ai fini della conferma, i docenti interessati devono aver superato un’apposita procedura di valutazione, che si svolge all’interno della rispettiva scuola. La valutazione è effettuata nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità e comprende in ogni caso una valutazione del servizio prestato ed un colloquio riguardante l’esperienza professionale e l’aggiornamento professionale effettuato. La Giunta provinciale stabilisce con delibera ulteriori modalità e criteri per lo svolgimento della procedura di valutazione e la conferma del posto nella sede di servizio. È anche prevista la possibilità di contratti pluriennali a tempo determinato.  40)

massimeDelibera 26 gennaio 2016, n. 62 - Definizione delle particolari metodologie didattiche per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine
massimeDelibera 22 luglio 2014, n. 895 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie – disposizioni integrative
massimeCorte costituzionale - ordinanza 3 luglio 2013, n. 206 - Provincia di Trento – personale scolastico – supplenze annuali – nessuna costituzione automatica di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
25)
L'art. 12, commi 1/bis e 1/ter, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 2, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
26)
L'art. 12, comma 1/bis lettera b), è stato così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
27)
La lettera c) è stata inserita dall'art. 4, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
28)
La lettera d) è stata inserita dall'art. 4, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
29)
L'art. 12, comma 1/ter, è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera b), della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
30)
L'art. 12, commi 2/bis, 2/ter e 2/quater, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 3, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
31)
L'art. 12, comma 2/quinquies, è stato inserito dall'art. 4, comm 2, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
32)
L'art. 12, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
33)
L'art. 12, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 42, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
34)
L'art. 12, comma 4, è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera b), della L.P. 24 settembre 2010, n. 11.
35)
L'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 9, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
36)
L'art. 12, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
37)
L'art. 12, comma6, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
38)
L'art. 12, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
39)
L'art. 12, comma 6/ter, è stato inserito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
40)
L'art. 12, comma7, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.

12/bis (Formazione delle graduatorie)       delibera sentenza

(1)  La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali sono disciplinate dalla Giunta provinciale che si attiene ai seguenti principi e criteri:

  • a) il punteggio dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali è aggiornato annualmente;
  • b) nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti già inseriti nelle corrispondenti prima e seconda fascia delle graduatorie a esaurimento della Provincia di Bolzano con il punteggio già maturato nelle medesime graduatorie. Per l’aggiornamento del punteggio si utilizzano i criteri applicati in sede di compilazione della prima e seconda fascia delle graduatorie a esaurimento per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009. Nella terza fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti già inclusi nella terza fascia delle graduatorie a esaurimento nonché coloro che hanno titolo all’inserimento secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale. Il punteggio in terza fascia è calcolato secondo la tabella provinciale di valutazione dei titoli, determinata dalla Giunta provinciale che disciplina anche la transizione al nuovo sistema delle graduatorie provinciali;41)
  • b/bis) dopo le fasce delle graduatorie provinciali previste dalla lettera b) la Giunta provinciale può istituire una o più fasce aggiuntive per ogni classe di concorso o posto di organico, sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato determinato previsionalmente. La Giunta provinciale stabilisce, inoltre, chi ha titolo all’inserimento nelle fasce aggiuntive. Il punteggio delle fasce aggiuntive è calcolato secondo la tabella provinciale di valutazione di cui alla lettera b). 42)
  • c) hanno titolo ad essere inseriti con riserva nella terza fascia delle graduatorie provinciali i docenti che il 1° gennaio 2007 frequentavano i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della legge 4 giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica oppure il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Lo scioglimento produce effetti a decorrere dall'anno scolastico successivo;
  • d) ferma restando la disciplina della mobilità, non sono consentiti l'inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti già assunti nello stesso grado con contratto a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche amministrate dalla stessa Intendenza scolastica;
  • d/bis a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 non è consentita la permanenza nelle graduatorie provinciali dei docenti che hanno già stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento nella scuola primaria o di classi di concorso delle scuole secondarie; 43)
  • e) 44)45)

(2)  Le graduatorie d’istituto sono istituite per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con il personale docente e sono articolate in fasce, in relazione alle abilitazioni e ai titoli. Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine e le graduatorie di istituto di seconda lingua delle scuole in lingua italiana hanno validità annuale. Fatto salvo quanto previsto per le graduatorie di seconda lingua, le graduatorie di istituto delle scuole in lingua italiana hanno validità triennale o comunque corrispondente a quella delle graduatorie di istituto nazionali, con aggiornamento annuale dei punteggi e delle posizioni dei docenti ivi inseriti. La validità triennale vale a partire dalle graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2014/2015. 46)

massimeDelibera 22 luglio 2014, n. 895 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie – disposizioni integrative
41)
L'art. 12/bis, comma 1, lettera b) è stata così sostituita dall'art. 37, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
42)
La lettera b/bis dell'art. 12/bis, è stata inserita dall'art. 18, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
43)
L'art. 12/bis, comma 1, lettera d/bis, è stata inserita dall'art. 1, comma 6, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
44)
Gli artt. 12/bis, 12/ter, 12/quater e 12/quinquies sono stati inseriti dall'art. 1, comma 10, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
45)
La lettera e) dell'art. 12/bis, comma 1, è stata abrogata dall'art. 5, comma 1, lettera a), della L.P. 26
46)
L'art. 12/bis, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 7, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.

Art. 12/ter (Tabella di valutazione dei titoli)       delibera sentenza

(1)  Ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di insegnamento. La Giunta provinciale determina la tabella di valutazione, tenendo conto dei criteri di cui ai commi seguenti.

(2)  I servizi di insegnamento prestati presso le scuole statali o a carattere statale, presso le scuole paritarie o legalmente riconosciute, presso le scuole di formazione professionale delle regioni e delle province autonome, presso le scuole dell'infanzia e le università, ivi inclusi i servizi svolti nelle scuole dei paesi dell'Unione europea, riconducibili alle medesime tipologie di insegnamento, vengono valutati con un punteggio differenziato a seconda che si tratti di servizio specifico o non specifico.

(3)  Al fine di favorire la continuità didattica, sono individuate le classi di concorso, le tipologie di insegnamento e le sedi scolastiche per le quali è riconosciuta una maggiorazione del punteggio del servizio nelle graduatorie provinciali. 47)

(4)  I servizi prestati presso le scuole di formazione professionale delle Regioni e delle Province autonome, presso le scuole dell'infanzia e le università vengono valutati se prestati a partire dal 1° settembre 2008.

(5)  Per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), per i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, per i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e per la laurea in scienze della formazione primaria è attribuito un punteggio aggiuntivo.

(6)  Sono valutati anche gli ulteriori titoli ritenuti funzionali al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal sistema educativo provinciale di istruzione e formazione.

(7)  La tabella di valutazione dei titoli si applica alle graduatorie provinciali e alle graduatorie di istituto.

(8)  Il punteggio attribuito sulla base della tabella di valutazione provinciale è valido esclusivamente per le graduatorie provinciali e di istituto della provincia di Bolzano.44) 

(9)  L’aggiornamento delle graduatorie provinciali è effettuato con cadenza annuale. Il trasferimento da altre province è possibile, in base al punteggio determinato secondo i criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e nel rispetto della fascia di appartenenza, esclusivamente nell’anno di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nazionali.  48) 49)

(10)  Fino al termine dell’anno scolastico 2011/2012 la stipula dei contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato con il personale docente delle scuole a carattere statale continuerà a basarsi sulle graduatorie già approvate in via definitiva per il medesimo anno. 48)

(11) Il comma 21 dell’art. 9 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, trova applicazione immediata anche in provincia di Bolzano. Al fine di garantire la continuità didattica, i docenti della seconda lingua italiana o tedesca nella scuola primaria che concludono un contratto a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2013/2014 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione su altri posti o su altre classi di concorso solo dopo cinque anni di servizio nell’insegnamento della seconda lingua. 48) 50)

massimeDelibera 22 luglio 2014, n. 895 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie – disposizioni integrative
47)
L'art. 12/ter, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e poi dall'art. 5, comma 1, lettera a), della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
44)
Gli artt. 12/bis, 12/ter, 12/quater e 12/quinquies sono stati inseriti dall'art. 1, comma 10, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
48)
I commi 9, 10 e 11 dell'art. 12/ter, sono stati aggiunti dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
49)
L'art. 12/ter, comma 9, è stato così sostituito, dall'art. 1, comma 8, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
50)
L'art. 12/ter, comma 11, è stato prima modificato dall'art. 18, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi dall'art. 1, comma 9, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.

Art. 12/quater (Programma di collocamento e scambio di docenti)

(1)  Ai partecipanti al programma di collocamento e scambio di docenti "Lehren und Lernen in Südtirol" è riservato ogni anno, in tutte le classi di concorso, fino al dieci per cento dei posti di supplenza interi e disponibili per tutto l'anno scolastico. Tale riserva spetta una sola volta ad ogni partecipante. Il competente Intendente scolastico quantifica l'esatto ammontare dei posti da riservare per ciascuna classe di concorso, tenendo conto delle domande presentate.44) 

44)
Gli artt. 12/bis, 12/ter, 12/quater e 12/quinquies sono stati inseriti dall'art. 1, comma 10, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 12/quinquies (Mobilità del personale docente)

(1) I docenti che hanno assolto la propria formazione nell’ambito della formazione professionale e che sono inquadrati con contratto a tempo indeterminato nel profilo professionale del personale docente delle scuole di musica e delle scuole della formazione professionale della Provincia (categoria docenti con diploma di laurea quinquennale o diploma di laurea di vecchio ordinamento ad esso equiparato), e i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole a carattere statale, possono accedere ai ruoli del personale docente delle scuole a carattere statale ovvero ai ruoli del personale docente delle scuole della formazione professionale della Provincia, nel rispetto dei criteri stabiliti, a seconda della competenza, rispettivamente dalla Giunta provinciale o dalla contrattazione collettiva. 44) 51)

(2)  Il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia pubbliche con valido titolo di studio da persone in possesso dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è da considerare ai fini delle graduatorie e della progressione di carriera. L’attuazione di tale disposizione avviene, a seconda della competenza, con deliberazione della Giunta provinciale o con contratto collettivo. 52)

44)
Gli artt. 12/bis, 12/ter, 12/quater e 12/quinquies sono stati inseriti dall'art. 1, comma 10, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
51)
L'art. 12/quinquies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 10, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
52)
Art. 12/quinquies, comma 2, è stato inserito dall'art. 4, comma 5, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.

Art. 12/sexies (Periodo di inserimento professionale)

(1)  Nei primi due anni scolastici in cui il personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia, in possesso di un valido titolo di studio, stipula un contratto di lavoro a tempo determinato dall’inizio delle lezioni prevedibilmente fino ad almeno il 30 aprile, nella misura minima di 11 ore su 22 ore settimanali o di 9 ore su 18 ore settimanali, lo stesso si trova nel periodo di inserimento professionale.

(2)  Nel periodo di inserimento professionale il personale docente di cui al comma 1 è tenuto apartecipare alle iniziative specifiche di formazione e di accompagnamento pratico.

(3)  Le iniziative specifiche di formazione e di accompagnamento pratico svolte durante il periodo di inserimento professionale possono essere fatte valere ai fini dell’anno di formazione previsto dall’articolo 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

(4)  Il primo anno scolastico del periodo di inserimento professionale costituisce, per il personale di cui al comma 1, il periodo di prova. In caso di valutazione negativa, il periodo di prova può essere ripetuto, ove possibile, in un’altra scuola. Il mancato superamento anche del secondo periodo di prova comporta l’esclusione da tutte le graduatorie provinciali e d’istituto.

(5)  I criteri dettagliati concernenti lo svolgimento del periodo di inserimento professionale, il riconoscimento dei corsi di formazione e dell’accompagnamento pratico nonché lo svolgimento del periodo di prova sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale. 53)

53)
L'art. 12/sexies, è stato inserito dall'art. 1, comma 11, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.

Art. 12/septies (Periodo di formazione e di prova)

(1)  Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica valuta il servizio prestato dal personale docente nel periodo di formazione e di prova. Motivando la propria decisione, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica può discostarsi dal parere del comitato per la valutazione. In caso di valutazione negativa, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.

(2)  In caso di gravi lacune di carattere metodologico-didattico e relazionale, segnalate dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico, la ripetizione del periodo di formazione e prova può essere preclusa con provvedimento motivato dell’intendente scolastica o dell’intendente scolastico competente, sentito il consiglio del personale docente.

(3)  Le disposizioni relative al superamento del periodo di formazione e di prova nonché all’obbligo di formazione e alle ulteriori modalità per lo svolgimento del periodo di formazione sono stabilite dalla Giunta provinciale. 54)

54)
L'art. 12/septies, è stato inserito dall'art. 4, comma 6, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.

Art. 12/octies (Formazione in servizio del personale docente)

(1)  Nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente, la formazione dei docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato è obbligatoria, permanente e strutturale. Il piano individuale di formazione del personale docente viene concordato con la dirigente scolastica o con il dirigente scolastico.

(2)  La formazione in servizio deve fare riferimento al profilo di competenze del o della docente e riguarda, oltre alla professionalizzazione del personale docente, le esigenze delle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con le priorità definite dalla rispettiva Intendenza scolastica. 55)

55)
L'art. 12/octies, è stato inserito dall'art. 4, comma 6, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.

Art. 12/novies (Formazione del personale docente)

(1)  La Giunta provinciale istituisce, in cooperazione con le Università e gli Istituti pedagogici di istruzione superiore che hanno sede nel territorio corrispondente all’insieme dei territori dei membri che costituiscono il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino”, appositi percorsi formativi diretti al conferimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente, qualora il fabbisogno di personale docente qualificato non possa essere soddisfatto mediante l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale corrispondenti a quelli previsti dalla normativa nazionale. L’efficacia dell’abilitazione conseguita a conclusione di questi percorsi formativi è limitata alle scuole funzionanti nella Provincia autonoma di Bolzano e riguarda esclusivamente le classi di concorso delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica esistenti nella sola provincia autonoma di Bolzano o che vengono impartite in lingua tedesca nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano. 56)

56)
L'art. 12/novies, è stato inserito dall'art. 4, comma 6, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.

Art. 13 (Abrogazioni)

(1)  È abrogata la legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, modificata dagli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49, dagli articoli 10, 11 e 12 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, dall'articolo 7 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 36, e dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 16 luglio 1991, n. 21.

(2)  È abrogato l'articolo 18 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

(3)  Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2.

(4)  È abrogata la legge provinciale 19 agosto 1988, n. 36.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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