(1) Le disposizioni di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, alla legge regionale 21 ottobre 1958, n. 28, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con la presente legge non si applicano nella provincia di Bolzano.
(2) In attesa di diversa disposizione legislativa, si applicano le norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 302.