(1) I permessi di ricerca per le sostanze di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati sino alla loro scadenza.
(2) È fatto obbligo al titolare del permesso di presentare i programmi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 12 entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.