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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale10 novembre 1978, n. 671)
Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie

1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.

TITOLO I
Classificazione delle sostanze minerali

Art. 1 (Ambito di applicazione della legge)

(1)  La presente legge disciplina la prospezione, la ricerca e la concessione delle seguenti sostanze ed energie del sottosuolo, le cui lavorazioni costituiscono le miniere:

  1. minerali sotto qualsiasi forma o condizione fisica;
  2. idrocarburi liquidi e gassosi, combustibili solidi, vapori e gas in genere;
  3. acque minerali, termominerali e terapeutiche. 2)

(2)  Con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa le sostanze ed energie di cui alle precedenti lettere a), b) e c) possono venire classificate in diverse categorie.3) 

(3)  Sono esclusi dai minerali di cui alla lettera a) le torbe, le pietre litografiche, i materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, le terre coloranti, le pietre molari, le pietre coti, nonché le argille, i marmi, i calcari e materiali simili, le cui coltivazioni costituiscono le cave e le torbiere disciplinate dalla legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32.

2)
Vedi l'art. 30, comma 2, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1:
3)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 20 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

TITOLO II
La prospezione mineraria

Art. 2 (Oggetto della prospezione mineraria)

(1)  Le indagini geofisiche, geochimiche, idrogeologiche e giacimentologiche comprendenti gli assaggi superficiali anche con perforazioni meccaniche, intese a verificare e integrare le conoscenze sulla natura dei terreni e sugli eventuali indizi di mineralizzazione del sottosuolo e delle acque, costituiscono la prospezione mineraria.

(2)  La prospezione è soggetta ad autorizzazione.

Art. 3 (Rilascio dell'autorizzazione)

(1)  L'autorizzazione alla prospezione può venire rilasciata con decreto dell'Assessore provinciale competente in materia, sentito il parere dell'ufficio minerario provinciale, a chi ne faccia domanda e disponga della necessaria idoneità tecnica ed economica a condurre l'indagine necessaria. Alla domanda è allegato il programma relativo.

(2)  L'autorizzazione è rilasciata per singole sostanze minerali o per gruppi di sostanze di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1, con riferimento ad aree non eccedenti i 20.000 ha., e per le sostanze di cui alla lettera c) del succitato articolo, con riferimento ad aree che non superino i 5.000 ha.

(3)  Alla stessa persona fisica o giuridica possono essere rilasciate più autorizzazioni.

(4)  Ove l'Amministrazione provinciale intenda procedere direttamente a prospezioni, la zona da esplorare è determinata con decreto dell'Assessore provinciale competente in materia, sentito l'ufficio minerario provinciale, prescindendo dalle limitazioni di superficie di cui al precedente secondo comma.

Art. 4 (Domande concorrenti e titoli di preferenza)

(1)  L'autorizzazione alla prospezione può essere concessa anche per un'area che è oggetto di autorizzazione alla prospezione, permesso di ricerca o concessione in atto. In ogni caso le indagini devono riguardare sostanze diverse da quelle alle quali si riferiscono i precedenti provvedimenti e non devono essere incompatibili o interferire con quelle previste nei provvedimenti stessi.

(2)  Due o più domande per l'autorizzazione alla prospezione sono considerate concorrenti quando presentino interferenza di qualsiasi entità nelle aree di prospezione. L'autorizzazione viene data di preferenza alla domanda degli enti locali singoli o associati, nonché alle imprese private con la partecipazione degli enti suddetti o, in assenza, a quella che presenti maggiori garanzie, sia in ordine alla sollecita esecuzione della prospezione, sia in relazione ai mezzi finanziari da impiegare; a parità di garanzie vale la priorità della domanda.

Art. 5 (Durata dell'autorizzazione e disciplinare di esercizio)

(1)  L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo non superiore a quattro anni e non è prorogabile.

(2)  L'autorizzazione di prospezione contiene un disciplinare di esercizio in cui vengono fissati gli obblighi del titolare sull'attività da svolgere, stabiliti ai sensi della presente legge, nonché sulle precauzioni intese ad evitare danni all'ambiente e sulle opere di rimodellamento e ripristino che si ritengono necessarie.

(3)  Nel caso di prospezioni su aree di cui al precedente articolo 4, il disciplinare può indicare le misure necessarie a rendere possibile la contemporaneità dei lavori.

Art. 6 (Resoconto e documentazione sull'attività di prospezione)

(1)  Il titolare della prospezione è tenuto a presentare ogni anno all'ufficio minerario provinciale un resoconto dettagliato sull'attività svolta nell'anno precedente e, al termine di validità dell'autorizzazione, una relazione sui risultati dei lavori, corredata da una copia degli studi eseguiti e dai profili stratigrafici rilevati, in quanto disponibili.

(2)  La documentazione relativa può essere messa a disposizione di terzi, solo dopo la scadenza dell'autorizzazione, sempreché al titolare non sia stato accordato il permesso di ricerca, fermo restando l'obbligo di cui al successivo articolo 9.

(3)  Al rilascio della documentazione relativa provvede l'ufficio minerario provinciale, dietro versamento della somma di lire 100.000 per ciascuna autorizzazione rilasciata.

Art. 7 (Estinzione dell'autorizzazione)

(1)  L'autorizzazione non è trasferibile; essa si estingue oltrechè per scadenza del termine, per la morte del titolare, per rinuncia o per decadenza.

(2)  La rinuncia non deve contenere alcuna condizione o riserva. Essa non ha effetto se non accettata dall'Assessore provinciale competente in materia, sentito il parere dell'ufficio minerario provinciale.

Art. 8 (Decadenza dell'autorizzazione)

(1)  La decadenza dell'autorizzazione può venire pronunciata quando il titolare:

  1. abbia perduto i requisiti di idoneità tecnica ed economica di cui al primo comma del precedente articolo 3;
  2. non abbia corrisposto il diritto annuo di cui al seguente articolo 48;
  3. abbia ceduto a terzi l'autorizzazione;
  4. non abbia osservato gli obblighi previsti nell'autorizzazione e nel disciplinare allegato e quelli stabiliti nella presente legge.

(2)  La decadenza viene pronunciata a seguito di diffida comunicata con lettera raccomandata R.R., rimasta senza effetto nel termine prescritto, con decreto dell'Assessore provinciale competente in materia, sentito l'ufficio minerario provinciale.

(3)  Contro il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, entro 30 giorni dalla comunicazione, la quale decide entro 60 giorni.4) 

4)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 20 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 9 (Preferenza del titolare dell'autorizzazione per l'ottenimento del permesso di ricerca e della concessione)

(1)  Per l'ottenimento dei successivi permessi di ricerca e delle concessioni, il titolare dell'autorizzazione di prospezione, a preferenza di qualsiasi altro richiedente, può chiedere, nei limiti delle prescrizioni di legge, l'area sulla quale l'indagine ha dato esito positivo.

(2)  Qualora il titolare dell'autorizzazione non disponga della necessaria idoneità tecnica ed economica per ottenere il permesso di ricerca o di concessione, il titolare del permesso di ricerca o il concessionario deve corrispondere allo stesso un premio pari al doppio delle spese sostenute e documentate, compresi i diritti versati alla tesoreria provinciale.

(3)  L'ammontare delle spese viene stabilito dall'ufficio minerario provinciale.

TITOLO III
La ricerca mineraria

Art. 10 (Oggetto della ricerca mineraria)

(1)  Per ricerca mineraria si intende:

  1. per le sostanze di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1, il complesso dei lavori di scavo e di trincee, gallerie, sondaggi meccanici e geofisici e di perforazione, nonché il corredo di verifiche analitiche, chimiche, chimico-fisiche e di prove industriali, atte a verificare l'esistenza, l'estensione, il tenore e le qualità dei giacimenti, al fine di determinarne le condizioni di coltivabilità
  2. per le sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, il complesso dei lavori necessari per la captazione di sorgenti e il rinvenimento di falde acquifere non affioranti, lo studio del bacino idrologico che alimenta le sorgenti o le falde di acque minerali o termali, gli esami dell'acqua captata o rinvenuta, per accertarne le caratteristiche di mineralizzazione, di termalità e di proprietà terapeutiche o igieniche speciali, nonché le delimitazioni delle aree atte a garantirne la protezione idrologica da inquinamenti.

Art. 11 (Procedura per l'ottenimento del permesso di ricerca)

(1)  Il permesso di ricerca può venire rilasciato con decreto dell'Assessore provinciale competente in materia a chi ne faccia domanda e disponga della necessaria idoneità tecnica ed economica a condurre i relativi lavori, allegando la documentazione di cui al successivo articolo 12.

(2)  Completata l'istruttoria sulla documentazione presentata e accertate le condizioni di ammissibilità, l'ufficio minerario provinciale deve inoltrare copia della domanda e della documentazione stessa ai sindaci dei comuni territorialmente interessati, i quali esprimono il parere della Giunta comunale entro il termine perentorio di 60 giorni, superato il quale si prescinde dal parere stesso.

(3)  L'ufficio minerario provinciale provvede contemporaneamente ad acquisire i pareri degli uffici competenti in materia di urbanistica, di foreste, tutela del paesaggio, tutela delle risorse naturali e, per le sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, dell'azienda provinciale per la regolamentazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, nonché dell'ufficio acque pubbliche. I predetti uffici devono pronunciarsi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, superato il quale si prescinde dai pareri stessi.

(4)  Il permesso viene concesso sulla base della relazione tecnica ed economica dell'ufficio minerario provinciale, dei pareri favorevoli della Giunta comunale territorialmente interessata e degli uffici di cui ai precedenti commi, quando rilasciati nei termini prescritti.

(5)  Copia del permesso viene inviata al sindaco del comune interessato, il quale rilascia entro i termini stabiliti nel provvedimento di autorizzazione alla ricerca, o di sua variante autorizzata ai sensi del successivo articolo 15, la concessione edilizia, di durata corrispondente a quella del permesso, relativa ad eventuali fabbricati a carattere esclusivamente provvisorio e ad altre infrastrutture, compresi o da comprendersi nella documentazione di cui al successivo articolo 12.

(6)  La concessione non è soggetta alla corresponsione del contributo di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1.

(7)  In caso di esito sfavorevole della domanda, l'Assessore provinciale competente comunica al richiedente, con lettera raccomandata R.R., i motivi del diniego. Avverso il provvedimento dell'Assessore è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla Giunta provinciale, la quale decide entro 60 giorni, sentito il Consiglio provinciale delle miniere.

Art. 12 (Documentazione da allegarsi alla domanda)

(1)  Alla domanda per ottenere il permesso di ricerca devono essere allegati:

  1. un programma generale che contenga la descrizione e l'esito delle indagini preliminari, quando eseguite, e indichi i criteri e i metodi della ricerca che si intende effettuare, riferita a singole sostanze minerali o a gruppi di sostanze, e gli obiettivi della stessa, nonché le previsioni generali di spesa;
  2. i programmi annuali di lavoro e le relative previsioni di spesa, corredata oltre che da corografie in scala 1: 25.000 o 1: 50.000, da planimetrie e sezioni in scala 1: 500, illustranti le zone che sono interessate dal progressivo sviluppo dell'attività di ricerca e l'apprestamento di eventuali fabbricati a carattere esclusivamente provvisorio e altre infrastrutture;
  3. le opere di sistemazione del terreno relativo alla parte di lavori programmati a ciclo aperto;
  4. l'identificazione dei luoghi scelti per le eventuali discariche e i depositi con le volumetrie degli stessi;
  5. quando trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, i programmi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo devono comprendere la documentazione relativa alle indicazioni contenute alla lettera b) del precedente articolo 10.

Art. 13 (Domande concorrenti e titoli di preferenza)

(1)  Due o più domande per il permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenza di qualsiasi entità nelle aree della ricerca.

(2)  È data preferenza al titolare di autorizzazione di prospezione, nei limiti di quanto disposto nel precedente articolo 9. Ove la zona non sia stata interessata da autorizzazioni di prospezione o se il titolare dell'autorizzazione stessa non abbia ottenuto il permesso è data preferenza alla domanda degli enti locali singoli o associati, nonché alle imprese private con la partecipazione degli enti suddetti o, in assenza, a quella che presenti maggiori garanzie sia in ordine alla sollecita esecuzione delle ricerche, sia in relazione ai mezzi finanziari da impiegare; a parità di garanzie vale la priorità dell'istanza.

Art. 14 (Superfici da accordare, durata, proroghe e trasferimento del permesso di ricerca)

(1)  Il permesso di ricerca può essere rilasciato per una superficie non superiore rispettivamente a:

  1. 1.000 ha per le sostanze di cui alla lettera a) del precedente articolo 1;
  2. 20.000 ha per le sostanze di cui alla lettera b) del precedente articolo 1;
  3. 100 ha per le sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1.

(2)  L'area di ricerca di cui alla precedente lettera a) deve avere una forma rispondente alle caratteristiche del programma in relazione alle esigenze geogiacimentologiche della zona.

(3)  L'area di ricerca di cui alla precedente lettera b) deve essere graficamente rappresentata nelle corografie in scala 1: 25.000 o 1: 50.000 in maniera che i vertici del poligono che la delimitano corrispondano a punti facilmente reperibili. La larghezza minima dell'area compresa in ciascun permesso di ricerca non può essere inferiore ad un quarto della lunghezza massima.

(4)  È facoltà dell'ufficio minerario provinciale richiedere ai titolari del permesso la delimitazione dell'area sul terreno e la posa di pilastrini in corrispondenza dei vertici e lungo i lati dell'area.

(5)  Allo stesso richiedente possono essere accordati fino ad un massimo di 8 permessi per le aree di cui alla precedente lettera a), di 3 permessi per le aree di cui alla precedente lettera b) e di 5 permessi per le aree di cui alla precedente lettera c). La durata massima di ogni permesso di ricerca è di 4 anni.

(6)  Al titolare del permesso di ricerca possono essere accordate fino a due proroghe biennali, qualora abbia ottemperato agli obblighi contenuti nel decreto che accorda il permesso stesso. La domanda di proroga deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di varianti ai programmi precedentemente autorizzati, ad essa viene allegata la parte della documentazione di cui al precedente articolo 12 che si riferisce alla variante stessa.

(7)  La proroga viene accordata con decreto dell'Assessore provinciale competente, sentiti l'ufficio minerario provinciale e, quando ritenuto necessario, tutti o in parte gli uffici di cui al terzo comma del precedente articolo 11. Il provvedimento viene comunicato al sindaco del comune territorialmente interessato per gli adempimenti di cui al quinto comma del precedente articolo 11.

(8)  È ammesso il trasferimento del permesso di ricerca per atto tra vivi. Il nuovo titolare deve disporre dei requisiti di idoneità tecnica ed economica di cui al primo comma del precedente articolo 11 e subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel decreto con il quale il permesso è stato accordato. Il trasferimento viene autorizzato con decreto dell'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.

(9)  Qualora l'Amministrazione provinciale intenda provvedere direttamente alla ricerca, la relativa zona è determinata con decreto dell'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale, prescindendo dalle limitazioni di superficie di cui al precedente comma.

(10)  Chi sia decaduto dal permesso di ricerca ai sensi del successivo articolo 20, ovvero alla scadenza del termine delle proroghe non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per la medesima area e per le stesse sostanze, se non dopo tre anni dalla scadenza del rilascio del permesso.

(11)  Nei limiti delle aree comprese in un permesso di ricerca o di concessione, fatta eccezione di quelle relative alle sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, può essere accordato altro permesso, ma per sostanze diverse e sempreché i nuovi lavori non siano incompatibili o interferenti con quelli della ricerca preesistente. La relativa domanda è comunicata al titolare del permesso di ricerca o della concessione preesistente, il quale può opporsi entro 30 giorni dalla comunicazione. Sulla opposizione provvede, con determinazione motivata, l'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.

Art. 15 (Contenuto del permesso di ricerca)

(1)  Il provvedimento che autorizza la ricerca deve contenere:

  1. le generalità del titolare del permesso e il suo domicilio, da eleggersi in un comune della provincia;
  2. la superficie accordata, la sua denominazione e la durata del permesso;
  3. l'ammontare del diritto annuo da corrispondersi ai sensi del successivo articolo 48;
  4. l'ammontare del premio eventualmente dovuto al titolare dell'autorizzazione di prospezione, determinato ai sensi del precedente articolo 9;
  5. l'approvazione del programma generale di cui alla lettera a) del precedente articolo 12 e della lettera e) del medesimo articolo, se trattasi delle sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1;
  6. l'approvazione dei programmi annuali di lavoro di cui alla lettera b) del precedente articolo 12 e della lettera e) del medesimo articolo, se trattasi delle sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1;
  7. le prescrizioni particolari da disporsi sulla base dei pareri degli uffici di cui al terzo comma del precedente articolo 11 o, in caso di ricorso di cui all'ultimo comma del medesimo articolo, della decisione della Giunta provinciale, riguardanti ogni altro intervento previsto ai sensi del precedente articolo 12;
  8. piano topografico generale.

(2)  L'Assessore provinciale competente può in ogni caso, entro tre mesi dalla richiesta del titolare del permesso o di sua iniziativa, disporre varianti al provvedimento che autorizza la ricerca, sentito l'ufficio minerario provinciale e, quando ritenuto necessario, tutti o in parte gli uffici di cui al terzo comma del precedente articolo 11. Decorso il termine di tre mesi dalla richiesta, le varianti al programma che non abbiano dato luogo a rilievi si intendono approvate. Le varianti vengono comunicate al sindaco del comune territorialmente interessato per gli eventuali adempimenti di cui al quinto comma del precedente articolo 11.

Art. 16 (Obblighi particolari del titolare del permesso di ricerca)

(1)  Il titolare del permesso di ricerca deve:

  1. comunicare almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori il conferimento dell'autorizzazione di ricerca ai proprietari o ai possessori dei terreni interessati;
  2. eseguire i lavori indicati nei programmi entro i termini stabiliti nel permesso;
  3. riferire all'ufficio minerario provinciale, con le modalità indicate nel disciplinare, sull'attività svolta e sui risultati ottenuti;
  4. comunicare tempestivamente all'ufficio minerario provinciale le notizie di carattere tecnico ed economico, che fossero richieste, ai fini del controllo dei lavori e della regolare esecuzione delle ricerche;
  5. conservare, con le modalità indicate dall'ufficio minerario provinciale, i campioni rappresentativi dei minerali ritrovati e i campioni dei materiali solidi, liquidi o gassosi rinvenuti;
  6. presentare all'ufficio minerario provinciale, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, una relazione conclusiva con i risultati della ricerca, corredata dagli studi geologici, geofisici e geochimici eseguiti e dai profili stratigrafici, nonché quando disponibili, dai risultati della prospezione geofisica e di perforazione.

Art. 17 (Programmi preventivi di perforazione di pozzi per le sostanze di cui alla lettera b) dell'articolo 1)

(1)  Il titolare del permesso di ricerca per le sostanze di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, oltre agli obblighi di cui precedente articolo, in quanto applicabili, deve sottoporre preventivamente il programma di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'ufficio minerario provinciale, nonché entro 15 giorni dal ritrovamento di idrocarburi, darne notizia all'ufficio minerario stesso.

Art. 18 (Obblighi particolari del titolare del permesso di ricerca per le sostanze di cui alla lettera c) dell'articolo 1)

(1)  Il titolare del permesso di ricerca per le sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, oltre agli obblighi del precedente articolo 16, in quanto applicabili, deve, entro 15 giorni dalla captazione di sorgenti o dal rinvenimento di falde acquifere minerali, darne comunicazione scritta all'ufficio minerario provinciale. L'Assessore provinciale competente, eseguiti gli opportuni accertamenti, dichiara l'esito positivo del ritrovamento ai fini minerari. Con lo stesso atto può prevedere un termine per la conclusione della ricerca e per la presentazione delle istanze per il conferimento della concessione e per l'autorizzazione all'uso dell'acqua.

(2)  Nell'area di un permesso di ricerca per acque minerali o termali non può essere accordato permesso di ricerca relativo ad altre sostanze minerali.

Art. 19 (Divieto di eseguire lavori di coltivazione)

(1)  È vietato al titolare del permesso di ricerca eseguire lavori di coltivazione. In nessun caso si può disporre delle sostanze minerali estratte senza l'autorizzazione dell'Assessore provinciale competente.

(2)  Tale autorizzazione è data solo per studi e prove intesi ad accertare l'esistenza, le caratteristiche e la coltivabilità del giacimento e per quantitativi adeguati.

(3)  Le risultanze delle analisi e prove sono comunicate all'ufficio minerario provinciale entro 30 giorni dalla loro acquisizione.

Art. 20 (Decadenza del permesso di ricerca)

(1)  La decadenza del permesso di ricerca può venire pronunciata quando il titolare:

  1. abbia perduto i requisiti di idoneità tecnica ed economica di cui al primo comma del precedente articolo 11;
  2. non abbia corrisposto il canone annuo di cui al seguente articolo 48;
  3. abbia ceduto a terzi l'autorizzazione senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore provinciale competente ai sensi del precedente articolo 14;
  4. non abbia osservato gli obblighi previsti nel decreto con cui è accordato il permesso e quelli stabiliti dalla presente legge;
  5. nel caso di fallimento e, per le società, anche di scioglimento;
  6. non abbia sostituito il direttore e gli addetti che non abbiano ottemperato alla diffida di cui all'articolo 671 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, nei casi in cui tale sostituzione sia stata richiesta dal capo dell'ufficio minerario provinciale;
  7. quando abbia asportato sostanze minerali senza la relativa autorizzazione ai sensi del precedente articolo 19.

(2)  A seguito di diffida comunicata con lettera raccomandata R.R., rimasta senza effetto nel termine prescritto, la decadenza viene pronunciata, sentito l'ufficio minerario provinciale, con decreto dell'Assessore provinciale competente in materia.

(3)  Contro il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla comunicazione, la quale decide entro 60 giorni, sentito il Consiglio provinciale delle miniere.

TITOLO IV
Le concessioni minerarie

Art. 21 (Procedure per l'ottenimento della concessione mineraria)

(1)  Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione. Il richiedente deve documentare di avere la necessaria idoneità tecnica ed economica a condurre l'impianto in relazione alla natura e all'importanza del giacimento.

(2)  Qualora la concessione sia richiesta da una società, alla domanda devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto, nonché la composizione del consiglio di amministrazione.

(3)  La domanda viene presentata alla Giunta provinciale, tramite l'ufficio minerario provinciale, allegando la documentazione di cui al successivo articolo 22.

(4)  Completata l'istruttoria sulla documentazione presentata e accertate le condizioni di ammissibilità, l'ufficio minerario provinciale inoltra due copie della documentazione stessa al comune territorialmente interessato per la pubblicazione all'albo comunale e il contemporaneo deposito nella segreteria per la durata di 30 giorni. Dell'avvenuto deposito viene data notizia al pubblico a cura dell'Amministrazione provinciale su due quotidiani della provincia, fornendo per estratto le caratteristiche di maggior interesse contenute nella richiesta e la localizzazione dei giacimenti. Durante la pubblicazione chiunque abbia interesse può presentare osservazioni all'Amministrazione provinciale, depositandole presso la segreteria del comune. Entro il termine perentorio di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, copia della documentazione con il parere del Consiglio comunale e le osservazioni presentate viene restituita, a cura del sindaco, all'ufficio minerario provinciale. Superato tale termine si prescinde dal parere del consiglio comunale.

(5)  L'ufficio minerario provinciale provvede contemporaneamente ad acquisire:

  1. l'autorizzazione in materia di tutela del paesaggio, ai sensi del primo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successiva modifica;
  2. il parere della Ia, IIa e IIIa sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, rispettivamente per gli adempimenti riguardanti gli eventuali impianti di abbattimento di emissioni inquinanti in ambiente aperto, lo scarico di acque di rifiuto e i depositi per le discariche programmate a cielo aperto;
  3. il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;
  4. quando trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, i pareri dell'azienda per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, nonché dell'ufficio acque pubbliche.

(6)  L'autorizzazione e i pareri di cui alle lettere a) e b) vengono rilasciati in deroga alle procedure stabilite rispettivamente nelle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e successiva modifica, sulla tutela del paesaggio, 4 giugno 1973, n. 125)  , e successiva modifica, sull'inquinamento dell'aria, 6 settembre 1973, n. 61, sulla tutela del suolo da inquinamenti, e 6 settembre 1973, n. 63, sulla tutela delle acque da inquinamenti. L'autorizzazione e i pareri di cui al precedente comma devono essere acquisiti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data entro la quale agli uffici interessati è stata trasmessa copia della documentazione del progetto. Scaduto tale termine si prescinde dai pareri richiesti.

(7)  Qualora i pareri e le autorizzazioni di cui al precedente quinto comma siano favorevoli o acquisite, ovvero quando gli stessi non siano stati espressi nei termini perentori stabiliti, la Giunta provinciale può dichiarare ammissibile la concessione sulla base della relazione tecnica ed economica redatta dall'ufficio minerario provinciale che si esprime anche sul parere del Consiglio comunale e sulle osservazioni presentate, nonché sull'eventuale partecipazione della Provincia ai profitti del concessionario.6) 

(8)  In presenza, invece, di un provvedimento di diniego o di un parere negativo espresso ai sensi del precedente quinto comma, l'Assessore provinciale competente restituisce la domanda e la documentazione al richiedente con lettera raccomandata R.R., comunicando le relative motivazioni.

(9)  Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, la quale decide entro 60 giorni ai sensi del precedente sesto comma.6) 

(10)  Quando il ricorso riguardi il provvedimento di diniego in materia di tutela del paesaggio o i pareri negativi delle competenti sezioni del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, si procede in deroga alle procedure stabilite nelle leggi di cui al precedente sesto comma.

(11)  Non appena la Giunta provinciale abbia dichiarata ammissibile la concessione, provvede con successiva deliberazione ad individuare le aree di pertinenza mineraria di cui alle lettere c), d), f) e g) del seguente articolo 22, applicando la procedura prevista all'articolo 17, terzo, quarto e quinto comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale. Divenuta operante la variante al piano urbanistico, la Giunta provinciale con propria deliberazione rilascia la concessione.

(12)  Copia della concessione viene comunicata al sindaco del comune interessato, il quale rilascia, entro i termini previsti nell'ordinamento urbanistico provinciale, anche in caso di variante autorizzata ai sensi del successivo articolo 26, la concessione edilizia relativa a costruzioni, opere o lavori previsti nella documentazione di cui al successivo articolo 22.

5)
Abrogata dall'art. 20, comma 1, della L.P. 16 marzo 2000, n. 8, ossia dall'art. 15, comma 12, della L.P. 10 giungo 2008, n. 4.
6)
I commi 7 e 9 sono stati modificati dall'art. 20 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 22 (Documentazione da allegarsi alla domanda)

(1)  Alla domanda di concessione devono essere allegati:

  1. il programma generale dei lavori di coltivazione relativi a singole sostanze minerali o gruppi di sostanze con riferimento ai lavori di strutturazione della miniera, ai metodi di coltivazione, ai lavori per lo sviluppo della relativa attività, con riguardo al trattamento della sostanza minerale estratta, fino al prodotto commerciale. Nel programma devono essere altresì indicati i fabbisogni finanziari e i mezzi di copertura, nonché i risultati economici previsti;
  2. i programmi annuali di lavoro e le relative previsioni di spesa;
  3. le eventuali opere di sistemazione del terreno relative alla parte di lavori programmati a cielo aperto, comprendente pure il progetto di sistemazione ambientale, volto a ricomporre il modellamento dell'area, la ricomposizione del manto vegetale e ogni altra opportuna sistemazione adeguata alle particolari caratteristiche della zona;
  4. l'identificazione dei luoghi scelti per le eventuali discariche e il deposito con la prevista volumetria degli stessi e loro sistemazione;
  5. estratti di mappa e tavolari relativi all'area richiesta, corografia in scala 1: 25.000 o 1: 50.000, planimetrie per la rappresentazione dei lavori e delle opere da eseguirsi compresi nelle precedenti lettere in scala 1: 500;
  6. progetti in scala 1: 100 o 1: 200 relativi all'approntamento di eventuali impianti, immobili, pertinenze e infrastrutture, di cui al successivo articolo 27;
  7. quando trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, i programmi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono inoltre costituiti:
    1. dalle opere da realizzarsi per il prelievo dell'acqua;
    2. studio geologico, idrogeologico e pedologico di dettaglio del bacino e individuazione della zona di protezione da alterazioni o inquinamenti da delimitarsi secondo i criteri previsti dalla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e suo regolamento di esecuzione;
    3. certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimico-microbiologici, nonché le relazioni sulle ricerche farmacologiche e cliniche effettuate presso istituti universitari e laboratori espressamente autorizzati dalle leggi vigenti;
  8. la delimitazione territoriale in scala 1: 10.000 e 1: 5.000 delle aree entro le quali si propone di comprendere le opere di cui alle lettere c), d), f) e g), punto 1), da destinarsi nel piano urbanistico comunale ed aree di pertinenza mineraria.

Art. 23 (Domande concorrenti e titoli di preferenza)

(1)  Due o più istanze per il rilascio della concessione sono considerate concorrenti quando presentino interferenze di qualsiasi entità nelle aree richieste.

(2)  Il titolare del permesso di ricerca o la società nella quale il titolare del permesso di ricerca abbia una partecipazione è preferito ad ogni altro richiedente, purché a giudizio insindacabile dell'Amministrazione provinciale abbia la necessaria idoneità tecnica ed economica.

(3)  Fatto salvo il diritto di cui al precedente comma, la preferenza è accordata agli enti locali singoli o associati, nonché alle imprese private con la partecipazione degli enti suddetti o, in assenza, all'istanza che presenti maggiori garanzie sia in ordine alla sollecita esecuzione dei relativi lavori, sia in relazione ai mezzi finanziari da impiegare; a parità di garanzie offerte vale la priorità dell'istanza.

(4)  Il titolare del permesso di ricerca, quando non ottenga la concessione e quando trattasi delle medesime sostanze minerarie, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta e un'indennità in ragione delle opere utilizzabili. L'ammontare del premio e dell'indennità viene accertato dall'ufficio minerario provinciale, sentito l'ufficio estimo provinciale.

(5)  In ogni caso il concessionario deve, entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione, provare di aver corrisposto al ricercatore la somma stabilita dall'ufficio minerario provinciale.

Art. 24 (Superfici da accordare, durata proroghe e trasferimento della concessione)

(1)  L'area della concessione deve corrispondere alle esigenze della coltivazione, in relazione ai risultati della ricerca, se disponibili, o al programma di coltivazione.

(2)  La concessione può essere accordata per una superficie non superiore a 10.000 ha per le sostanze di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 e 500 ha per le sostanze di cui alla lettera c) dello stesso articolo. Quando trattasi di sostanze di cui alla lettera b), la concessione può venire accordata per i giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi compresi entro il perimetro al quale si riferisce il permesso di ricerca.

(3)  Qualora l'Amministrazione provinciale intenda accordarsi direttamente la concessione, le relative aree sono determinate con deliberazione della Giunta provinciale, sentito l'ufficio minerario provinciale, prescindendo dalle delimitazioni di superficie di cui al precedente comma.

(4)  Alla stessa persona fisica e giuridica possono essere rilasciate più concessioni.

(5)  È in facoltà dell'ufficio minerario provinciale di richiedere ai titolari della concessione la delimitazione dell'area sul terreno e la posa di pilastrini in corrispondenza dei vertici e lungo i lati dell'area.

(6)  La concessione deve avere una durata proporzionata all'entità accertata o probabile del giacimento e, in ogni caso, non superiore a 30 anni.

(7)  Può essere autorizzato il trasferimento della concessione per atto tra vivi con deliberazione della Giunta provinciale, sentito l'ufficio minerario provinciale. Il nuovo titolare deve disporre dei requisiti di idoneità tecnica ed economica di cui al primo comma del precedente articolo 21 e subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel decreto con il quale la concessione è stata accordata. Ogni atto che non abbia riportato la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale è nullo tanto nei confronti dell'Amministrazione, quanto tra le parti. Indipendentemente dalla nullità suddetta, la Giunta provinciale può pronunciare la decadenza della concessione nei casi previsti all'articolo 38 della presente legge.

(8)  La delibera della Giunta provinciale alla quale sono uniti la planimetria e la delimitazione della concessione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e trascritta nel libro montanistico, entro tre mesi dalla data di concessione, a cura e a spese del concessionario.

Art. 25 (Contenuto della concessione)

(1)  Il provvedimento di concessione deve contenere:

  • a)  le generalità del concessionario e il suo domicilio che deve essere eletto in un comune della provincia;
  • b)  la durata della concessione;
  • c)  l'ubicazione del giacimento e la natura delle sostanze;
  • d)  l'estensione della superficie concessa, la sua denominazione e i confini risultanti dal verbale di accertamento, verifica e delimitazione, riportati in planimetria, in scala catastale e in corografia in scala 1: 25.000 o 1: 50.000;
  • e)  l'ammontare del diritto annuo da corrispondersi ai sensi del successivo articolo 48;
  • f)  l'ammontare del premio eventualmente dovuto al titolare del permesso di ricerca, concordato o provvisoriamente determinato ai sensi dell'articolo 23;
  • g)  l'approvazione del programma generale di cui alla lettera a) del precedente articolo 22 e della lettera g) dello stesso articolo, se trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1;
  • h)  l'approvazione dei programmi di cui alla lettera b) del precedente articolo 22 e della lettera g) dello stesso articolo se trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1;
  • i)  gli eventuali progetti relativi alle lettere c), d), e) ed f) del precedente articolo 22;
  • l)  le prescrizioni particolari da disporsi sulla base dell'autorizzazione o rispettivamente dei pareri di cui al quinto comma del precedente articolo 21 o, in caso di ricorso di cui al nono comma del medesimo articolo, della deliberazione della Giunta provinciale;
  • m)  quando trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere, il provvedimento di concessione deve contenere;
    • 1)  l'area costituente la zona di proiezione relativa ai prelievi del primo biennio, delimitata ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e suo regolamento di esecuzione;
    • 2)  l'obbligo di eseguire ogni 6 mesi la misurazione delle portate delle singole sorgenti o dei singoli pozzi, riportandolo in apposito registro;
    • 3)  l'obbligo di procedere, almeno ogni tre anni, alle analisi complete chimiche e chimico-fisiche delle acque e almeno ogni anno alle analisi batteriologiche; ai prelievi potrà assistere un funzionario dell'Amministrazione provinciale; le analisi devono essere effettuate dagli istituti e laboratori espressamente autorizzati dalle vigenti leggi;
  • n)  l'indicazione dell'eventuale partecipazione della Provincia ai profitti del concessionario e le modalità di loro determinazione e corresponsione, quando trattasi delle sostanze di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo 1.

Art. 26 (Varianti al programma dei lavori)

(1)  Entro l'ultimo trimestre di validità del programma biennale e successivamente entro l'ultimo trimestre di ciascun anno deve essere inviato all'ufficio minerario provinciale il programma dei lavori dell'anno successivo.

(2)  Con deliberazione della Giunta provinciale, entro tre mesi dalla richiesta del concessionario, su proposta dell'Assessore provinciale competente in materia, possono venire disposte varianti al provvedimento di concessione e, quando ritenuto necessario, tutti o in parte gli organi e gli uffici di cui al quinto comma del precedente articolo 21.7) 

(3)  Quando trattasi di richieste che comportino modifiche alla delimitazione delle aree di pertinenza mineraria previste nel piano urbanistico comunale, si procede in via preliminare alle necessarie varianti al piano urbanistico stesso, con le procedure di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 17 dell'ordinamento urbanistico provinciale.

(4)  Qualora la concessione sia accordata ad una società, questa ha l'obbligo di comunicare all'ufficio minerario provinciale, entro 30 giorni, le eventuali variazioni del capitale sociale e della composizione del consiglio di amministrazione, nonché le varianti relative allo statuto sociale. Ai fini della presente legge le relative varianti devono essere approvate dall'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.

(5)  Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

7)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 20 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 27 (Pertinenze minerarie)

(1)  Sono considerate pertinenze della concessione tutti i beni mobili e immobili anche se ubicati fuori della zona concessa, quali le strade di accesso, le opere necessarie per il trasporto e la lavorazione dei minerali, per la produzione e il trasporto dell'energia, gli alloggiamenti del personale addetto, la sede, gli uffici e i magazzini dell'azienda, gli impianti fissi interni ed esterni, i pozzi, le gallerie, i serbatoi, i canali, le condutture, i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera o per l'arricchimento del minerale, per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, nonché, quando trattasi di sostanze di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 1, anche le opere necessarie per la delimitazione, la captazione e la protezione del demanio idrico, le condotte, le canalizzazioni, le gallerie necessarie al trasporto delle sostanze dal luogo di estrazione e di emungimento a quelli di trasformazione, utilizzazione e distribuzione.

(2)  Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è redatto a cura dell'ufficio minerario provinciale un inventario delle pertinenze per ciascuna concessione esistente, da mantenersi aggiornato con continuità, comprendendovi successivamente le pertinenze relative a miniere di nuova concessione.

(3)  Il concessionario deve tenere presso la direzione della miniera un registro aggiornato delle pertinenze minerarie. Il registro è sottoposto alla vidimazione annuale del capo dell'ufficio minerario provinciale.

(4)  Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.

Art. 28 (Iscrizione delle ipoteche)

(1)  Ai sensi di legge l'iscrizione delle ipoteche è ammessa esclusivamente sulle pertinenze comprese nella concessione e è subordinata all'autorizzazione della Giunta provinciale, sentito l'ufficio minerario provinciale.

Art. 29 (Sospensione dell'attività mineraria)

(1)  La coltivazione delle sostanze accordate in concessione deve essere tenuta costantemente in attività.

(2)  L'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale, qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, può consentire la riduzione o la sospensione delle lavorazioni.

(3)  Il concessionario risponde della regolare manutenzione degli impianti e delle pertinenze durante la sospensione delle attività.

Art. 30 (Espropriazione del diritto di concessione)

(1)  Ai sensi di legge l'espropriazione del diritto di concessione della miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche all'Amministrazione provinciale.

(2)  La quota parte del prezzo di aggiudicazione che sopravanza dopo soddisfatti i creditori spetta al concessionario. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore del concessionario dell'atto di concessione, purché abbia gli adeguati requisiti di idoneità tecnica ed economica.

Art. 31 (Eredi del titolare della concessione)

(1)  Ai sensi di legge nel caso di morte del concessionario, gli eredi devono, nel termine di 3 mesi, nominare con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del Codice civile un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione provinciale e con i terzi. Trascorso tale termine tale rappresentante sarà nominato d'ufficio dal presidente del tribunale, su richiesta dell'Assessore provinciale competente, senza dover sentire gli interessati.

Art. 32 (Cessazione della concessione)

(1)  La concessione cessa:

  1. per scadenza del termine;
  2. per rinuncia;
  3. per decadenza;
  4. per revoca.

Art. 33 (Proroghe della concessione)

(1)  Al concessionario che abbia eseguito interamente il programma di coltivazione e abbia ottemperato a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione può essere concessa una proroga.

(2)  La proroga deve essere chiesta almeno due anni prima della scadenza e può essere disposta con delibera della Giunta provinciale, sentiti, quando ritenuto necessario, gli uffici e organi di cui al quinto comma del precedente articolo 21. La proroga viene comunicata al sindaco del comune territorialmente interessato per gli eventuali adempimenti di cui al dodicesimo comma dello stesso articolo.8) 

8)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 20 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 34 (Consegna della miniera alla scadenza della concessione)

(1)  Se la concessione non viene prorogata e il capo dell'ufficio minerario provinciale accerta che il giacimento è ancora suscettibile di economica coltivazione, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna delle miniere e pertinenze all'Amministrazione provinciale.

(2)  Il capo dell'ufficio minerario provinciale dispone per la rimozione, da parte del concessionario, degli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della miniera e provvede alla custodia della medesima.

(3)  Fino a quando non ne abbia fatto consegna il concessionario è tenuto a custodire la concessione e le sue pertinenze e ad eseguire la normale manutenzione.

Art. 35 (Corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario)

(1)  Nel caso di mancata proroga, il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel decreto di concessione, su valutazione dell'ufficio minerario provinciale, sentito l'ufficio estimo provinciale.

(2)  Analogamente si procede nel caso di conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

Art. 36 (Ipoteche iscritte sul diritto del concessionario)

(1)  Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi è tenuto ad avvertire almeno un mese prima i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale procederà alle operazioni per la consegna della miniera all'Amministrazione provinciale o al nuovo concessionario.

Art. 37 (Rinuncia alla concessione)

(1)  Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne domanda alla Giunta provinciale, tramite l'ufficio minerario provinciale, senza apporvi condizione alcuna.

(2)  Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia il concessionario non può variare in alcun modo lo stato del bene oggetto della concessione e delle sue pertinenze, ma deve assicurarne la regolare manutenzione.

(3)  Qualora il rinunciante vari lo stato della concessione è obbligato a ripristinare le condizioni a sue spese e in conformità alle eventuali disposizioni impartite dall'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.

(4)  Sulla rinuncia si provvede con delibera della Giunta provinciale entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario.9) 

(5)  Nel caso di rinuncia alla concessione, motivata da esaurimento del giacimento e accettata dall'Amministrazione provinciale ai sensi del precedente comma, le pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 50.

9)
Il comma 4 è stato modificato dall'art. 20 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 38 (Decadenza della concessione)

(1)  Con decreto del Presidente della giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale competente, può essere pronunciata la decadenza del concessionario quando questi:

  1. abbia perduto i requisiti di capacità professionale ed economica di cui al primo comma del precedente articolo 21;
  2. non abbia corrisposto il canone annuo di cui al seguente articolo 48;
  3. non abbia adempiuto agli obblighi imposti con l'atto di concessione ed a quelli previsti nella presente legge;
  4. non abbia adempiuto agli obblighi imposti dell'articolo 23, ultimo comma, e negli articoli 26, 27, 28, 29 e 31;
  5. nel caso di fallimento e, per le società, anche di scioglimento;
  6. non abbia sostituito il direttore e gli addetti che non abbiano ottemperato alla diffida di cui all'articolo 671 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, nei casi in cui tale sostituzione sia stata richiesta dal capo dell'ufficio minerario provinciale;
  7. abbia eluso, sotto qualsiasi forma, l'obbligo di esercitare direttamente la concessione;
  8. nel caso di concessione di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, abbia fatto commercio, sotto qualsiasi forma, delle acque senza le necessarie autorizzazioni da rilasciarsi ai sensi di legge, ovvero in caso di revoca delle medesime.

(2)  La decadenza viene pronunciata a seguito di diffida comunicata con lettera raccomandata R.R., rimasta senza effetto nel termine prescritto, sentito il Consiglio provinciale delle miniere.

(3)  Contro il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, entro 30 giorni dalla comunicazione, la quale decide entro 60 giorni, sentito il Consiglio provinciale delle miniere.

Art. 39 (Obbligo del nuovo concessionario della preventiva tacitazione dei creditori)

(1)  Con delibera della Giunta provinciale è possibile procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di essa siano state iscritte ipoteche, passando a carico del concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno nell'interesse di terzi.10) 

10)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 20 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 40 (Concessione di opere considerate pertinenze)

(1)  Per la costruzione e l'esercizio dei canali, gallerie e delle condotte destinate al trasporto delle sostanze dal luogo di estrazione o di emungimento a quelli di trasformazione, utilizzazione e distribuzione, considerati pertinenze ai sensi del precedente articolo 27, valgono le norme relative alla concessione.

(2)  La costruzione e l'esercizio dei canali, gallerie e delle condotte possono formare oggetto della stessa concessione o costituire oggetto di concessione a se stante.

(3)  La concessione è accordata con preferenza al concessionario dei giacimenti, al cui servizio sono destinati i canali, le gallerie e le condotte.

(4)  Tale concessione può essere accordata anche a terzi, ma in tal caso il concessionario dei giacimenti per il trasporto delle sostanze estratte o emunte ha diritto di servirsi dei canali, delle gallerie e delle condotte nei limiti della disponibilità, della portata e delle condizioni che sono stabilite nell'atto di concessione, sentito l'ufficio minerario provinciale, salvo le dirette pattuizioni tra le parti.

(5)  Nel caso di concessione a terzi, ove questi non siano in grado di trasportare l'intero quantitativo di prodotti dei giacimenti esistenti nella zona servita, i concessionari dei giacimenti interessati possono chiedere e ottenere separate concessioni.

Art. 41 (Temporanea custodia della miniera)

(1)  Qualora la concessione venga a cessare per una delle cause contenute nel precedente articolo 32, la Giunta provinciale può affidare a terzi in via temporanea la custodia della miniera, specificando le misure per la conservazione in rapporto alle caratteristiche della miniera stessa e determinando il giusto compenso. L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della concessione.

Art. 42 (Indennizzi o compensi per effetto di vicinanza)

(1)  Quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera arrecano danno ovvero producono un effetto utile ad altra miniera, si fa luogo ad un indennizzo o compenso tra gli interessati.

(2)  L'Assessore provinciale competente stabilisce un termine entro il quale le parti interessate definiscono un accordo. Scaduto il termine, in mancanza di intesa tra le parti, vi provvede l'ufficio minerario provinciale, sulla base di una perizia, sentito l'ufficio estimo provinciale.

Art. 43 (Consorzi volontari o obbligatori per la coltivazione in comune delle miniere)

(1)  Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per la coltivazione in comune delle miniere, possono essere costituiti consorzi volontari o obbligatori.

(2)  Alla costituzione del consorzio obbligatorio si provvede con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della stessa, indicando le ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino la costituzione.11) 

11)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 20 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 44 (Nomina del commissario per l'amministrazione di coltivazioni in comune)

(1)  Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano eseguite, la Giunta provinciale nomina un commissario, il quale, a spese del consorzio, ne assume l'amministrazione.

(2)  Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempienza, della procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 45 (Gestore unico di miniere)

(1)  Allorchè il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi, comprometta l'esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilità di una più conveniente coltivazione, la lavorazione di dette miniere può essere assoggettata ad un gestore unico.

(2)  In tal caso i concessionari sono invitati ad accordarsi per nominare le persone da preporre all'amministrazione degli interessi comuni.

(3)  Se, trascorso il termine allo scopo prefisso, non si sia adempiuto a quanto sopra, la Giunta provinciale nomina uno o più commissari incaricati di amministrare gli interessi comuni.

(4)  Il commissario provvede, in contraddittorio con i concessionari, alla valutazione dei singoli interessi e, in base ai risultati della stima, ordina il riparto delle spese e dei prodotti.

TITOLO V
Disposizioni comuni

Art. 46 (Revoca dell'autorizzazione alla prospezione, del permesso di ricerca e della concessione per esigenze di pubblico interesse)

(1)  L'autorizzazione di prospezione, il permesso di ricerca e il provvedimento di concessione possono essere revocati con provvedimento della Giunta provinciale per comprovate esigenze di pubblico interesse.

(2)  In tal caso spetta al titolare un'indennità sulla base di una perizia disposta dall'ufficio minerario provinciale, sentito l'ufficio estimo provinciale.

(3)  L'onere del pagamento dell'indennizzo è a carico di colui a favore del quale è pronunciata la revoca.

Art. 47 (Liquidazione dei danni)

(1)  I possessori dei fondi compresi nei perimetri delle zone di prospezione, ricerca e concessione non possono opporsi ai lavori e alle operazioni occorrenti per l'esercizio delle attività autorizzate o concesse, fatte salve le procedure e le prescrizioni per le opere di cui al seguente articolo 50.

(2)  Il titolare dell'autorizzazione di prospezione, del permesso di ricerca e della concessione deve comunicare, con lettera raccomandata ricevuta di ritorno, al proprietario del fondo il provvedimento, precisando la data entro la quale intende dare inizio ai relativi lavori.

(3)  I titolari del provvedimento devono, nell'esercizio delle attività, operare in modo che sia arrecato al proprietario del fondo il minore danno possibile e sono comunque tenuti al risarcimento dello stesso.

(4)  Su richiesta dei proprietari, l'Assessore competente può prescrivere al titolare del provvedimento il preventivo deposito di una congrua somma, il cui ammontare è stabilito sentiti i pareri dell'ufficio minerario provinciale e dell'ufficio estimo provinciale.

(5)  La liquidazione dei danni è fatta in difetto di accordo dall'Assessore competente in materia, sentiti i pareri dell'ufficio minerario provinciale e dell'ufficio estimo provinciale.

Art. 48 (Corresponsione del canone annuo)

(1)  I titolari dei provvedimenti di prospezione, ricerca e concessione sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione provinciale un canone in relazione alla superficie compresa nel relativo perimetro per ogni ettaro o frazione di ettaro e per ogni anno o frazione di anno come di seguito stabilito:

  1. prospezione: 0,50 euro per tutte le sostanze; 12)
  2. ricerca: lire 1,00 euro per tutte le sostanze; 12)
  3. concessione: 10,00 per tutte le sostanze.12)

(2)  Per le sostanze di cui alla lettera b) del precedente articolo 1 il titolare del diritto di concessione deve, inoltre, corrispondere un canone annuo, in natura o in denaro o parte in natura e parte in denaro, sostitutivo della partecipazione ai profitti di cui alla lettera n) del precedente articolo 25, costituito da un'aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno solare, nelle seguenti misure:

  1. da 0 fino a 4 ton/die: 2,5% sull'intera produzione;
  2. maggiore di 4 e fino a 8 ton/die: 2,5% sulle prime 4 ton e il 5% sull'eccedenza;
  3. maggiore di 8 e fino a 16 ton/die: come sopra sulle prime 8 ton e il 14% sull'eccedenza;
  4. maggiore di 16 e fino a 32 ton/die: come sopra sulle prime 16 ton e il 16% sull'eccedenza;
  5. maggiore di 32 e fino a 64 ton/die: come sopra sulle prime 32 ton e il 18% sull'eccedenza;
  6. maggiore di 64 e fino a 128 ton/die: come sopra sulle prime 64 ton e il 20% sull'eccedenza;
  7. maggiore di 128 e fino a 256 ton/die: come sopra sulle prime 128 ton e il 21% sull'eccedenza;
  8. maggiore di 256 ton/die: come sopra sulle prime 256 ton e il 22% sull'eccedenza.

(3)  Il valore dell'aliquota dei prodotti, quando corrisposto in denaro, è determinato in base ai prezzi di mercato corrente a bocca di miniera o di pozzo, salvo i necessari conguagli in relazione alle caratteristiche del prodotto stesso.

(4)  Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote assumendo la equivalenza di una tonnellata di olio a 1.200 mc di gas.

(5)  La liquidazione annua del canone è fatta dall'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.

(6)  Avverso tale liquidazione il concessionario può, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, proporre ricorso alla Giunta provinciale.13) 

12)
Le lettere a), b) e c) dell'art. 48, comma 1, sono stato così sostituite dall'art. 4, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
13)
Il comma 6 è stato modificato dall'art. 20 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 49 (Dati statistici)

(1)  I titolari dei provvedimenti di prospezione, ricerca e concessione devono fornire all'ufficio minerario provinciale i dati statistici e ogni altro elemento informativo che sia loro chiesto. Devono inoltre mettere a disposizione dei funzionari incaricati alla vigilanza e al controllo tutti i mezzi necessari per ispezionare il lavoro.

Art. 50 (Opere di pubblico interesse)

(1)  Le opere relative all'allestimento delle pertinenze indicate nel precedente articolo 27, comprese nei programmi di cui all'articolo 25 e la cui costruzione sia accertata necessaria con delibera della Giunta provinciale sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità.14) 

(2)  A richiesta del titolare del permesso di ricerca o della concessione che non abbia raggiunto l'accordo per la disponibilità dei terreni con il proprietario e/o usufruttuario dei medesimi, il Presidente della giunta provinciale pronuncia l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie per i fini di cui al comma precedente e determina la indennità di occupazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche. L'indennità di espropriazione di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge corrisponde ai valori aggiornati ogni tre anni.

(3)  L'occupazione è protratta per la durata del permesso di ricerca o della concessione e il relativo decreto è annotato a richiesta del Presidente della giunta provinciale nel libro fondiario.

(4)  Il proprietario dei terreni oggetto di occupazione ai sensi dei precedenti commi può richiedere al Presidente della giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di notificazione del relativo decreto, che sia pronunciata l'espropriazione dei terreni stessi in favore del titolare del permesso di ricerca o della concessione mineraria. La relativa indennità è determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

(5)  Nel caso in cui il permesso di ricerca o la concessione venisse a cessare per scadenza del termine, rinuncia, decadenza o revoca ai sensi della presente legge e non si procedesse ad assegnare entro i successivi tre anni il permesso di ricerca o la concessione a nuovo titolare, ovvero ad accertato esaurimento della miniera da parte dell'ufficio minerario provinciale, il proprietario dei fondi occupati ha diritto di ritenere le costruzioni e opere relative alle pertinenze minerarie, fatti salvi diversi rapporti intercorsi con il titolare del permesso di ricerca o della concessione, o suoi danti causa; in tal caso lo stesso deve pagare all'ultimo titolare del permesso di ricerca o della concessione il valore delle costruzioni e delle opere relative alle pertinenze minerarie, sulla base di una perizia disposta dall'ufficio minerario provinciale, sentito l'ufficio estimo provinciale. Le eventuali controversie sull'ammontare del corrispettivo sono devolute all'autorità giudiziaria. Le indennità di occupazione di cui al precedente secondo comma sono in ogni caso dovute a carico del titolare del permesso di ricerca o della concessione, per l'intero periodo intercorrente tra la cessazione del permesso di ricerca o della concessione e l'assegnazione a nuovo titolare e comunque, in caso contrario, fino allo scadere del successivo triennio.

(6)  Qualora il proprietario dei fondi non intenda ritenere le costruzioni e le opere di cui al precedente comma, l'ultimo titolare del permesso di ricerca o della concessione deve disporre l'abbattimento delle medesime e la riduzione dello stato in pristino delle aree di pertinenza mineraria.

14)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 20 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 51 (Rilevazioni geologiche e mineralogiche)

(1)  Le disposizioni riguardanti il rilascio di autorizzazioni di prospezione, permesso di ricerca e concessione non si applicano alle indagini consistenti in rilevazioni geologiche e mineralogiche.

(2)  Tuttavia, chi intende eseguire un rilievo, quando non abbia ottenuto il consenso dei proprietari dell'accesso nei fondi, può essere autorizzato dall'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.

(3)  Il rilevatore, in ogni caso, è tenuto a risarcire i danni arrecati ai sensi del precedente articolo 47.

Art. 52 (Cauzione per particolari prescrizioni)

(1)  Indipendentemente dai depositi da versarsi ai sensi del precedente articolo 47, nei provvedimenti di autorizzazione alla prospezione, di permesso di ricerca e di concessione, l'organo che dispone il relativo provvedimento può stabilire l'ammontare di una cauzione o fideiussione bancaria che il titolare del provvedimento è tenuto a versare presso la tesoreria provinciale o, rispettivamente, ad esibire in garanzia all'ufficio minerario provinciale.

(2)  Tale cauzione sostituisce anche quelle eventualmente da versare a seguito di prescrizioni contenute nelle leggi sulla tutela del paesaggio, sulle risorse naturali e sulle foreste.

(3)  I provvedimenti acquisiscono validità solamente dopo il versamento della cauzione o dell'esibizione della garanzia fideiussoria.

(4)  La restituzione della cauzione e lo svincolo della fideiussione vengono effettuati dopo che l'ufficio minerario provinciale, sentito il parere dei competenti uffici provinciali, abbia accertata la conformità dei lavori eseguiti alle prescrizioni contenute e nei limiti di tempo in esse indicati nei relativi provvedimenti.

(5)  Qualora il titolare del provvedimento non abbia provveduto a realizzare i lavori entro i termini prescritti, l'Assessore provinciale competente può disporne l'esecuzione d'ufficio. La somma necessaria, risultante da apposita perizia, viene prelevata dal deposito cauzionale. In caso di fideiussione bancaria la stessa verrà incamerata.

Art. 53 (Registro degli atti minerari)

(1)  È istituito presso l'ufficio minerario provinciale il pubblico registro delle autorizzazioni di prospezione, dei permessi di ricerca, delle concessioni minerarie, nonché delle autorizzazioni e delle concessioni rilasciati ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, riguardante le cave e le torbiere.

Art. 54 (Provvedimenti da annotarsi nel registro degli atti minerari)

(1)  Nel pubblico registro minerario possono essere annotati:

  1. i provvedimenti relativi alle autorizzazioni di prospezione, alle relative modifiche, rinunzie, decadenze e scadenze dei termini;
  2. i provvedimenti relativi ai permessi di ricerca, alle proroghe, trasferimenti, rinunzie, decadenze, ampliamenti o riduzioni di aree, estensioni, scadenze dei termini, prove di coltivazione, autorizzazioni all'asporto dei minerali ed eventuali provvedimenti di diniego;
  3. i provvedimenti relativi alle concessioni minerarie, alle proroghe, trasferimenti, rinunzie, decadenze, iscrizioni ipotecarie, costituzioni di consorzi obbligatori, sospensione o riduzione dei lavori e scadenza dei termini;
  4. i provvedimenti relativi alla concessione di cave, come alla lettera c).

Art. 55 (Copie ed estratti del registro degli atti minerari)

(1)  Chiunque ne faccia istanza può ottenere copie e estratti del registro di cui al precedente articolo 54 e dei piani topografici relativi alle aree soggette a vincoli minerari.

(2)  Il rilascio di copie ed estratti avviene dietro versamento anticipato alla tesoreria provinciale dell'importo di lire 5.000 per ogni copia o estratto.

TITOLO VI
Sanzioni amministrative e organi di vigilanza

Art. 56 (Sanzioni amministrative)

(1)  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

  1. da Euro 288 a Euro 1.426 per chi intraprende le indagini di prospezione mineraria di cui all'articolo 2 o le indagini geologiche o mineralogiche di cui all'articolo 51 senza la prescritta autorizzazione o in contrasto con le prescrizioni indicate nel relativo disciplinare di cui all'articolo 5; 15)
  2. da Euro 288 a Euro 4.257 per chi intraprende lavori di ricerca di cui all'articolo 10 senza il prescritto permesso o in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19; 15) 
  3. da Euro 288 a Euro 14.187 per chi intraprende i lavori di coltivazione in mancanza della concessione di cui all'articolo 21 o in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 24, 26, 27, 29, 34, 36, 37, 49, 59, 60 e 61. 15) 

(2)  Le sanzioni sopra stabilite sono cumulabili.

15)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 9, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 57 (Servizio di controllo e vigilanza)

(1)  Il servizio di controllo e di vigilanza delle norme della presente legge e per l'accertamento delle infrazioni relative è affidato al personale tecnico dell'ufficio minerario provinciale, che riveste la qualifica di cui all'articolo 13 della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32.

Art. 58 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative)

(1)  Per l'accertamento delle trasgressioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

(2)  Le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative sono disposte dal capo dell'ufficio minerario provinciale.

TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 59 (Obblighi dei titolari dei permessi di ricerca esistenti)

(1)  I permessi di ricerca per le sostanze di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati sino alla loro scadenza.

(2)  È fatto obbligo al titolare del permesso di presentare i programmi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 12 entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 60 (Obblighi dei titolari di concessioni esistenti)

(1)  Le concessioni relative alle sostanze di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 sono confermate fino alla loro scadenza. È fatto obbligo al titolare della concessione di presentare i programmi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 22 entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 61 (Obblighi dei titolari di provvedimenti di cui alla lettera c) del precedente articolo 1)

(1)  I titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni delle sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, in atto all'entrata in vigore della presente legge, devono, entro 8 mesi dalla medesima, rinnovare la domanda di ricerca o di concessione ai sensi della presente legge. Scaduto il termine i provvedimenti si intendono ad ogni effetto decaduti.

Art. 62 (Coordinamento con altre disposizioni di legge)

(1)  Le disposizioni di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, alla legge regionale 21 ottobre 1958, n. 28, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con la presente legge non si applicano nella provincia di Bolzano.

(2)  In attesa di diversa disposizione legislativa, si applicano le norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 302.

Art. 6316)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

16)
Omissis.
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