(1) I volontari e le volontarie del servizio sociale possono assentarsi per malattia fino a un massimo complessivo di 45 giorni, anche non consecutivi, per ciascun periodo di otto mesi di servizio.
(2) In presenza di motivi di particolare gravità e su richiesta del promotore, l’Ufficio decide se e in che misura concedere una proroga del limite massimo di cui al comma 1, non superiore a 60 giorni. Il servizio sociale relativo a tali giorni ulteriori può essere recuperato al termine della durata inizialmente prevista del servizio stesso.
(3) Per i primi 15 giorni di assenza per malattia, i volontari e le volontarie hanno diritto all’intero importo del rimborso spese mensile. Per il periodo eccedente, per un massimo di ulteriori 30 giorni di malattia, l’importo del rimborso spese mensile è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Per il periodo di eventuale proroga di cui al comma 2 non spetta alcun rimborso spese, fatta salva la possibilità di recupero ivi prevista.
(4) L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente al promotore e documentata con certificato medico.