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In vigore al: 04/10/2016

e) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2014, n. 161)
Regolamento di esecuzione sulla valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano

1)
Pubblicato nel B.U. 20 maggio 2014, Nr. 20.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento, in esecuzione dell’articolo 25 della legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19, di seguito denominata legge, contiene disposizioni in materia di servizio civile volontario provinciale, servizio sociale volontario e servizio volontario estivo per giovani.

Art. 2 (Promotori dei servizi volontari)

(1) Nella formazione della graduatoria dei promotori dei servizi volontari hanno la precedenza:

  1. le organizzazioni iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato e nel registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale di cui all’articolo 5 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, e successive modifiche;
  2. le organizzazioni e gli enti privati o pubblici senza scopo di lucro, convenzionati con il servizio sociale e sanitario pubblico.

(2) Le organizzazioni e gli enti che perseguono in modo prevalente o esclusivo interessi economici, politici o religiosi non possono avvalersi di volontari e volontarie.

Art. 3 (Programmazione)  

(1) Nell’ambito della programmazione delle risorse finanziarie disponibili, la Giunta provinciale determina annualmente:

  1. la durata del servizio civile provinciale, entro il limite massimo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge;
  2. la durata del servizio sociale, entro i limiti massimi e minimi di cui all’articolo 17 della legge e all’articolo 22, comma 1, del presente regolamento;
  3. l’orario settimanale del servizio civile provinciale;
  4. l’orario settimanale del servizio sociale, entro i limiti di cui all’articolo 22 del presente regolamento;
  5. il periodo di svolgimento e l’orario settimanale del servizio estivo;
  6. il numero massimo di volontari e volontarie dei servizi volontari;
  7. l’ammontare del rimborso spese per i servizi volontari.

Art. 4 (Benefici per i volontari e le volontarie)

(1) I volontari e le volontarie del servizio civile provinciale e del servizio sociale possono utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici previa esibizione della tessera dei servizi volontari.

CAPO II
Servizio civile volontario provinciale

Art. 5 (Iscrizione nel registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario provinciale)   delibera sentenza

(1) La domanda d’iscrizione nel registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario provinciale va presentata all’Ufficio Affari del gabinetto della Ripartizione provinciale Presidenza, di seguito denominato Ufficio.

(2) La domanda deve essere firmata dal/dalla legale rappresentante dell’organizzazione o dell’ente richiedente e contenere quanto segue:

  1. la denominazione dell’organizzazione o dell’ente, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA;
  2. il nominativo del/della responsabile del servizio civile volontario provinciale;
  3. l’indicazione delle sedi di svolgimento del servizio;
  4. l’indicazione del proprio sito internet, se esistente.

(3) Alla domanda vanno allegati lo statuto e l’atto costitutivo dell’organizzazione o dell’ente richiedente.

(4) Le domande di iscrizione o di cancellazione dal registro e quelle di variazione dei dati nello stesso contenuti devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

massimeDelibera 14 ottobre 2014, n. 1188 - Istituzione del registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario provinciale

Art. 6 (Criteri per l’approvazione dei progetti)  

(1) I progetti contengono una dettagliata descrizione delle attività e dei compiti assegnati alle volontarie e ai volontari del servizio civile provinciale e informazioni relative alla loro formazione. Essi indicano inoltre il numero di volontarie e volontari richiesti e i relativi dati anagrafici.

(2) Nessun onere economico può essere posto a carico dei volontari e delle volontarie.

(3) In caso superamento del numero di posti disponibili, il numero di volontarie e volontari da assegnare a ciascun promotore viene ridotto per consentire di includere tutti i progetti che raggiungono il punteggio minimo previsto.

Art. 7 (Presentazione e approvazione dei progetti)

(1) La Giunta provinciale delibera:

  1. le modalità di presentazione della domanda di partecipazione da parte dei volontari e delle volontarie e la relativa modulistica;
  2. le modalità e i criteri per la selezione dei volontari e delle volontarie che hanno presentato domanda;
  3. le modalità e i termini per la presentazione dei progetti e la relativa modulistica;
  4. le modalità e gli ulteriori criteri per l’approvazione dei progetti.

(2) Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione provinciale Presidenza, sulla base del punteggio assegnato a ciascun progetto, approva i progetti e la relativa graduatoria e impegna la relativa spesa.

Art. 8 (Volontari e volontarie del servizio civile provinciale)

(1) Possono prestare servizio civile provinciale volontario le persone che:

  1. hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni;
  2. hanno la residenza stabile in provincia di Bolzano;
  3. hanno la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
  4. non hanno riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

(2) Non possono prestare servizio coloro che:

  1. già prestano o hanno prestato il servizio civile provinciale;
  2. hanno in corso col promotore un’attività di lavoro autonomo o subordinato.

(3) Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), b) e d) e al comma 2, possono prestare servizio anche gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

(4) I requisiti per la prestazione del servizio civile provinciale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione dei progetti e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Art. 9 (Convenzione)

(1) L’avvio al servizio fa seguito alla sottoscrizione di una convenzione tra il volontario/la volontaria e il promotore.

(2) La convenzione contiene:

  1. l’oggetto del servizio;
  2. la data di inizio e la durata del servizio;
  3. il trattamento economico e giuridico;
  4. la disciplina della formazione;
  5. la disciplina dei permessi;
  6. la disciplina delle assenze per malattia;
  7. la disciplina delle assenze per infortunio;
  8. la disciplina della maternità;
  9. i diritti e doveri inerenti alla prestazione del servizio;
  10. la disciplina delle violazioni della convenzione.

(3) In caso di attività fisiche particolarmente impegnative il promotore può richiedere la presentazione di un certificato medico di idoneità fisica.

Art. 10 (Rimborso spese)

(1) Ai volontari e alle volontarie del servizio civile provinciale spetta un rimborso spese mensile, che viene anticipato dai promotori.

(2) La Provincia liquida mensilmente ai promotori gli importi da questi anticipati ai sensi del comma 1, previa dichiarazione dei promotori stessi sull'effettiva esecuzione della prestazione da parte dei singoli volontari o volontarie.

Art. 11 (Sostituzione)

(1) In caso di rinuncia alla sottoscrizione della convenzione, di interruzione del servizio o di recesso da parte delle volontarie e dei volontari nei primi tre mesi dall’avvio al servizio civile, i promotori possono provvedere alla loro sostituzione per il periodo residuo di servizio attingendo alla relativa graduatoria. Se la graduatoria è esaurita, i promotori possono selezionare un’altra persona idonea, osservando i requisiti e le condizioni di cui all’articolo 8.

Art. 12 (Permessi)

(1) I volontari e le volontarie del servizio civile provinciale possono usufruire di 20 giorni di permesso per esigenze personali.

(2) Oltre ai permessi di cui al comma 1, sono concessi permessi straordinari per le seguenti giornate e nei seguenti casi, purché debitamente documentati:

  1. il giorno della comparizione come testimone dinanzi all’autorità giudiziaria;
  2. il giorno del prelievo in caso di donazione del sangue;
  3. le giornate di svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a presidente o segretario/segretaria di seggio, scrutatore/ scrutatrice o rappresentante di lista;
  4. tre giorni in caso di decesso del/della coniuge o convivente more uxorio o di parenti entro il secondo grado.

Art. 13 (Assenze per malattia)

(1) I volontari e le volontarie del servizio civile provinciale possono assentarsi per malattia fino a un massimo complessivo di 45 giorni anche non consecutivi. Il superamento di tale limite massimo comporta l’esclusione dal servizio, salvo quanto previsto al comma 3.

(2) Per i primi 15 giorni di assenza per malattia, i volontari e le volontarie hanno diritto all’intero importo del rimborso spese mensile. Per il periodo eccedente, per un massimo di ulteriori 30 giorni di malattia, l’importo del rimborso spese mensile è decurtato in proporzione ai giorni di assenza.

(3) In presenza di motivi di particolare gravità e su richiesta del promotore, l’Ufficio decide se e in che misura concedere una proroga del limite massimo di cui al comma 1, non superiore a venti giorni. Durante il periodo di proroga non spetta alcun rimborso spese.

(4) L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente al promotore e documentata con certificato medico.

Art. 14 (Assenze per infortunio)

(1) Le assenze per infortuni avvenuti in servizio non sono computate tra le assenze per malattia.

(2) Per i primi 15 giorni di assenza per infortunio, i volontari e le volontarie del servizio civile provinciale hanno diritto all’intero importo del rimborso spese. Superato tale periodo, non spetta alcun rimborso.

(3) Trovano in ogni caso applicazione le condizioni previste nella polizza infortuni del promotore.

Art. 15 (Maternità)

(1) In caso di maternità le volontarie hanno diritto all’interruzione del servizio civile provinciale nei limiti previsti dalla legge per il congedo obbligatorio di maternità.

(2) Al termine del congedo obbligatorio di maternità, il servizio civile provinciale può essere ripreso; in caso contrario il rapporto si interrompe definitivamente.

(3) Le volontarie hanno diritto alla liquidazione del rimborso spese fino all’ultimo giorno di servizio prestato.

Art. 16 (Attestazione del servizio civile provinciale)

(1) Lo svolgimento del servizio civile provinciale è attestato dall’Ufficio al termine del servizio stesso.

CAPO III
Servizio sociale volontario provinciale

Art. 17 (Domande di impiego di volontari e volontarie nel servizio sociale volontario)

(1) I promotori del servizio sociale volontario che intendono impiegare volontari e volontarie nei settori di cui all’articolo 4, comma 2, della legge devono presentare la relativa domanda all’Ufficio. Le domande possono essere presentate due volte l’anno, entro i termini perentori del 28 febbraio e del 31 luglio.

(2) La domanda, redatta sui moduli predisposti dall’Ufficio e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del promotore e dalla persona che intende prestare servizio, contiene:

  1. la denominazione del promotore e l’indicazione della sede legale;
  2. la descrizione delle finalità perseguite dal promotore e i settori di attività;
  3. i dati anagrafici della persona che intende prestare servizio;
  4. l’indicazione della durata e il tipo di servizio da prestare;
  5. l’indicazione dei criteri per la selezione dei volontari e delle volontarie;
  6. l’indicazione delle persone di riferimento per i volontari e le volontarie all’interno dell’organizzazione o ente promotore.

(3) Alla domanda vanno allegati lo statuto e l’atto costitutivo del promotore, nonché la deliberazione che autorizza l’impiego di volontari e volontarie del servizio sociale.

Art. 18 (Criteri per l’approvazione delle domande)

(1) Nella formazione della graduatoria per l’approvazione delle domande di cui all’articolo 17 si applicano i criteri di precedenza di cui all’articolo 2, comma 1.

(2) Vengono comunque favorite le iniziative a favore di anziani, giovani, gruppi socialmente emarginati e persone affette da malattie psichiche e fisiche.

Art. 19 (Assegnazione)

(1) L’assegnazione dei volontari e delle volontarie del servizio sociale ai promotori è disposta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Presidenza. Nel decreto di assegnazione sono indicati la durata del servizio, la tipologia d’impiego e l’ammontare del rimborso spese, con il relativo impegno di spesa.

Art. 20 (Convenzione)

(1) Entro trenta giorni dal ricevimento del decreto di assegnazione i promotori stipulano una convenzione con i volontari e le volontarie del servizio sociale; l’avvio al servizio avviene entro dieci giorni dalla stipulazione della convenzione.

(2) La convenzione contiene:

  1. i riferimenti relativi alla domanda di cui all’Art. 17;
  2. la decorrenza e la durata del servizio;
  3. il trattamento economico e giuridico;
  4. la disciplina dei permessi;
  5. la disciplina delle assenze per malattia;
  6. la disciplina delle assenze per infortuni;
  7. la disciplina della maternità;
  8. i diritti e doveri inerenti alla prestazione del servizio;
  9. gli obblighi del promotore;
  10. la disciplina delle violazioni della convenzione.

(3) In caso di attività fisiche particolarmente impegnative il promotore può richiedere la presentazione di un certificato medico di idoneità fisica.

Art. 21 (Rimborso spese)

(1) Ai volontari e alle volontarie del servizio sociale provinciale spetta un rimborso spese mensile, che viene anticipato dai promotori.

(2) Ogni tre mesi la Provincia liquida ai promotori gli importi da questi anticipati ai sensi del comma 1, previa dichiarazione dei promotori stessi sull'effettiva esecuzione della prestazione da parte dei singoli volontari o volontarie.

Art. 22 (Durata minima e orario settimanale del servizio)

(1) La durata minima del servizio sociale è di otto mesi.

(2) L’orario settimanale di servizio non può essere inferiore a 15 ore e superiore a 30 ore.

Art. 23 (Permessi)

(1) I volontari e le volontarie del servizio sociale possono usufruire di permessi per esigenze personali nella misura del 10 per cento delle ore complessivamente svolte.

(2) Oltre ai permessi di cui al comma 1, sono concessi i permessi straordinari di cui all’articolo 12, comma 2.

Art. 24 (Assenze per malattia)

(1) I volontari e le volontarie del servizio sociale possono assentarsi per malattia fino a un massimo complessivo di 45 giorni, anche non consecutivi, per ciascun periodo di otto mesi di servizio.

(2) In presenza di motivi di particolare gravità e su richiesta del promotore, l’Ufficio decide se e in che misura concedere una proroga del limite massimo di cui al comma 1, non superiore a 60 giorni. Il servizio sociale relativo a tali giorni ulteriori può essere recuperato al termine della durata inizialmente prevista del servizio stesso.

(3) Per i primi 15 giorni di assenza per malattia, i volontari e le volontarie hanno diritto all’intero importo del rimborso spese mensile. Per il periodo eccedente, per un massimo di ulteriori 30 giorni di malattia, l’importo del rimborso spese mensile è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Per il periodo di eventuale proroga di cui al comma 2 non spetta alcun rimborso spese, fatta salva la possibilità di recupero ivi prevista.

(4) L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente al promotore e documentata con certificato medico.

Art. 25 (Assenze per infortunio)

(1) In caso di infortunio avvenuto in servizio dei volontari e delle volontarie del servizio sociale, si applica quanto previsto all’Art. 14.

Art. 26 (Maternità)

(1) In caso di maternità delle volontarie del servizio sociale, si applica quanto previsto all’articolo 15.

Art. 27 (Rinuncia, interruzione, recesso e sostituzione)

(1) In caso di rinuncia alla sottoscrizione della convenzione, interruzione del servizio o recesso, il volontario/la volontaria del servizio sociale deve trasmettere una comunicazione al promotore e all’Ufficio entro i successivi cinque giorni.

(2) In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 1 o di comunicazione priva di motivazione, l’Ufficio può escludere il volontario/la volontaria dal servizio sociale per un periodo fino a cinque anni.

(3) Il promotore può presentare all’Ufficio una richiesta di sostituzione del volontario/della volontaria per il periodo residuo del servizio sociale. L’assegnazione in sostituzione, disposta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Presidenza ai sensi dell’Art. 19, è ammessa entro i limiti dell’impegno di spesa già assunto.

Art. 28 (Proroga del servizio sociale)

(1) I promotori presentano all’Ufficio l’eventuale richiesta di proroga del servizio sociale almeno 45 giorni prima della scadenza della convenzione. L’Ufficio concede la proroga nei limiti delle disponibilità finanziarie e, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, nel rispetto del limite massimo di 32 mesi di cui all’articolo 17, comma 1, della legge.

(2) Se la richiesta di proroga di cui al comma 1 è presentata da aziende pubbliche di servizi alla persona, o da case di riposo e centri di degenza privati, il limite di 32 mesi può essere superato.

CAPO IV
Servizio volontario estivo per giovani

Art. 29 (Domande di impiego per il servizio volontario estivo)

(1) I promotori del servizio volontario estivo che intendono impiegare giovani nei settori di cui all’articolo 4, comma 3, della legge devono presentare la relativa domanda all’Ufficio entro il termine perentorio del 31 maggio.

(2) La domanda, redatta sui moduli predisposti dall’Ufficio e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del promotore, contiene:

  1. la denominazione del promotore e la sede legale;
  2. il nominativo del/della responsabile del servizio volontario estivo all’interno dell’organizzazione o ente promotore;
  3. la descrizione dell’offerta di attività nel settore prescelto;
  4. i dati anagrafici dei/delle giovani;
  5. la durata concordata del servizio, che può variare tra le sei e le otto settimane e può essere interrotta.

(3) Alla domanda vanno allegati lo statuto e l'atto costitutivo del promotore, nonché la deliberazione del promotore che autorizza l'impiego di giovani per il servizio volontario estivo.

(4) L’Ufficio esamina le domande e, in presenza dei presupposti previsti, le approva.

Art. 30 (Convenzione)

(1) L’avvio al servizio fa seguito alla sottoscrizione di una convenzione tra il/la giovane e il promotore.

(2) La convenzione contiene:

  1. la data di inizio e la durata del servizio;
  2. il nominativo del tutore/della tutrice;
  3. le attività da svolgere;
  4. l’ammontare del rimborso spese;
  5. i diritti e i doveri inerenti alla prestazione del servizio;
  6. la disciplina dell’interruzione anticipata del servizio.

Art. 31 (Rimborso spese)

(1) Ai giovani e alle giovani del servizio volontario estivo spetta un rimborso spese a conclusione del servizio, che viene anticipato dai promotori.

(2) La Provincia, a conclusione del servizio, liquida ai promotori gli importi da questi anticipati ai sensi del comma 1, previa dichiarazione dei promotori stessi sull'effettiva esecuzione della prestazione da parte del singolo/della singola giovane.

Art. 32 (Attestazione del servizio volontario estivo)

(1) Lo svolgimento del servizio volontario estivo, su richiesta del/della giovane, è attestato dal promotore o dall’Ufficio al termine del servizio stesso.

CAPO V
Monitoraggio e controlli

Art. 33 (Obblighi di informazione)

(1) I volontari e le volontarie, su richiesta, forniscono all’Ufficio informazioni sull’attività prestata.

(2) I promotori dei servizi volontari comunicano all’Ufficio entro 60 giorni ogni modifica riguardante lo statuto, la sede, la rappresentanza legale nonché l’eventuale scioglimento o cessazione dell’attività.

Art. 34 (Controlli e ispezioni)

(1) L’Ufficio può chiedere informazioni e dati a organizzazioni ed enti privati o pubblici, a volontari e volontarie, a uffici provinciali e comunali al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti per i servizi volontari.

(2) L’Ufficio può chiedere l’esibizione della documentazione contabile e di quella relativa allo svolgimento dei servizi.

(3) L’Ufficio può eseguire sopralluoghi e ispezioni presso la sede dei promotori e presso il luogo di svolgimento del servizio volontario.

(4) In caso di rifiuto di fornire informazioni, di presunte irregolarità nella gestione dei servizi volontari o di sopravvenuta insussistenza dei requisiti per l’impiego dei volontari e delle volontarie, l’Ufficio comunica l’avvio di un procedimento al promotore, che può presentare memorie scritte e documenti entro un termine prestabilito e comunque non inferiore a 15 giorni.

(5) In caso di accertamento dei fatti contestati ai sensi del comma 4, l’Ufficio può escludere il promotore dall’accoglimento di ulteriori domande per un periodo fino a cinque anni, a seconda della gravità dei fatti accertati.

(6) Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Ufficio effettua controlli a campione su almeno il sei per cento dei rimborsi spese liquidati.

CAPO VI
Disposizioni finali

Art. 35 (Norme transitorie)

(1) I promotori possono presentare richiesta di proroga per ulteriori otto mesi per i volontari e le volontarie che, nei 18 mesi antecedenti all’entrata in vigore della legge, abbiano svolto il servizio sociale volontario per un periodo complessivo di 24 mesi.

Art. 36 (Abrogazione)

Art. 37 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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