(1) Il/La Presidente rappresenta il Consiglio e ne tutela la dignità e i diritti. Egli/Ella lo convoca e ne presiede le sedute; dirige e riassume, all’occorrenza, le discussioni. Mantiene l’ordine e impone il rispetto del regolamento; concede la facoltà di parola e sottopone al Consiglio le questioni sulle quali esso deve deliberare; proclama il risultato delle votazioni. Sovraintende all’espletamento delle funzioni attribuite ai segretari questori/alle segretarie questore e provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio.
(2) Al/Alla Presidente compete, inoltre, curare i rapporti con le altre assemblee legislative in Italia e all’estero, che ritenga opportuni al fine di un utile scambio di informazioni ed esperienze.
(3) Il/La Presidente pubblica annualmente una dettagliata e analitica relazione sull’attività del Consiglio. 20)