(1) Allo scopo di garantire e rafforzare la base di finanziamento degli incentivi al turismo, a partire dal 1° gennaio 2014 è introdotta l'imposta comunale di soggiorno a carico di coloro che pernottano negli esercizi ricettivi situati sul territorio della provincia di Bolzano. L’imposta è graduata e può ammontare da un minimo di 0,50 euro sino ad un massimo di 2,50 euro per notte di soggiorno, tranne nei casi di esenzione stabiliti dalla Giunta provinciale. Gli esercizi ricettivi assumono il ruolo di sostituti di imposta ai sensi dell’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 3)
(2) Gli esercizi ricettivi di cui al comma 1 sono:
- le strutture ricettive a carattere alberghiero ed extralberghiero di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58;
- le camere e gli appartamenti di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche; 4)
- gli agriturismi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7;5)
- le strutture che offrono alloggio ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41.6)
(3) Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sentiti il Consiglio dei comuni, l’organizzazione più rappresentativa degli esercenti nel campo del turismo e l’organizzazione più rappresentativa delle organizzazioni turistiche, sono determinati le gradualità dell’ammontare dell’imposta ed ogni altro aspetto necessario per l’attuazione in merito. L’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta comporta la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato. Se il ritardo non supera i 30 giorni, la sanzione è fissata nella misura del 5 per cento dell’importo non versato.
(4)Il gettito dell’imposta è assegnato alle organizzazioni turistiche locali o multizonali iscritte nell’elenco delle associazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, nonché alle aziende di cura, soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo esistenti, a condizione che vengano rispettati i criteri sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale e che venga dimostrata la quota di autofinanziamento da stabilirsi con regolamento di esecuzione. Con regolamento di esecuzione può essere definito che i comuni versino una parte del gettito da riservare al marketing di destinazione all’organizzazione provinciale competente per la promozione turistica nonché ai consorzi turistici iscritti nell’elenco dei consorzi turistici ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, a condizione che anche questi rispettino i criteri sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.7)