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In vigore al: 04/10/2016

c) Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 91)
Finanziamento in materia di turismo

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 maggio 2012, n. 22.

Art. 2 ( Imposta provinciale sul turismo)

(1)Per le finalità di cui all’articolo 1 può essere istituita l’imposta provinciale sul turismo. L’applicazione dell’imposta avviene secondo modalità da stabilirsi con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo parere delle associazioni di categoria e del Consiglio dei comuni, qualora venga accertato il mancato raggiungimento dell’importo annuo di 18 milioni di euro di autofinanziamento, incassato nell’anno precedente dalle organizzazioni turistiche iscritte nell’elenco provinciale delle associazioni turistiche. Tale importo annuo dell’autofinanziamento, quest’ultimo da definirsi con regolamento di esecuzione, viene rivalutato ogni tre anni dalla Giunta provinciale, tenuto conto del tasso di inflazione accertato dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT). Le organizzazioni turistiche suindicate comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Ripartizione provinciale Economia l’importo dell’autofinanziamento relativo all’anno precedente. 8)

(2) L’imposta è a carico degli operatori dei settori economici che traggono particolare profitto dal turismo, in quanto svolgenti attività di commercio, artigianali, industriali e di servizi, strettamente connessi al turismo, tra cui vanno in ogni caso compresi i pubblici esercenti, i gestori di piste o di impianti di risalita, le scuole di sci e snowboard, i commercianti in località turistiche, gli operatori turistici a livello provinciale e i noleggiatori di attrezzature sportive. Per coloro che traggono direttamente profitto dal turismo, l’imposta che può essere fissata anche in forma forfettaria, non può superare il 10 per mille del volume d'affari generato riferito all’anno precedente e comunque non può superare 30.000,00 euro. Per coloro che traggono indirettamente profitto, l’imposta non può superare l’1 per mille del volume d'affari generato, riferito all’anno precedente, e comunque non può superare 500,00 euro. Viene riscosso un importo minimo di 100,00 euro. Per esercizi con volume d’affari inferiore a 20.000,00 euro possono essere previste esenzioni.

(3) Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 1 vengono determinati l’ammontare, anche graduale, dell’imposta sul turismo, le eventuali sanzioni nonché le modalità di riscossione, di accertamento di recupero e di rimborso. Possono essere previste esenzioni o agevolazioni per determinate aree territoriali. Inoltre possono essere previste parziali riduzioni dell’imposta per singole realtà se è adeguatamente dimostrata l’esigenza. L’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta comporta la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato. Se il ritardo non supera i 30 giorni, la sanzione è fissata nella misura del 5 per cento dell’importo non versato.

8)
L'art. 2, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.