(1) Le ceneri derivanti da cremazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della presente legge possono essere affidate o disperse nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della volontà del defunto, espressa in qualsiasi modo.
(2) L’adeguamento dei regolamenti cimiteriali da parte dei comuni dovrà avvenire entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.