(1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dal comune.
(2) La dispersione delle ceneri è effettuata ed è eseguita dal/dalla coniuge, da un familiare o da un’altra persona a tal fine autorizzata dall’avente diritto o dall’esecutore testamentario. In mancanza di diverse indicazioni dell’avente diritto ovvero in caso di iscrizione del defunto ad un’associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione, la dispersione delle ceneri può essere effettuata da una persona delegata dall’associazione stessa.