(1) L'incarico può cessare per rinuncia dello specialista o per revoca del Comprensorio ai sensi dell'articolo 5, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata A.R.
(2) La cessazione o la revoca ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.
(3) Su specifica richiesta dello specialista, il Comprensorio, valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
(4) La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi: