(1) Per tutto l’ambito territoriale della provincia è costituito con provvedimento dell’Amministrazione provinciale un unico comitato consultivo zonale.
(2) Il comitato ha sede presso il Comprensorio Sanitario di Bolzano.
(3) Il Comprensorio Sanitario di Bolzano, sede del Comitato zonale, è tenuto ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale attività, facente parte della sua struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato e per consentire al segretario l’espletamento di tutte le funzioni attribuite al comitato stesso.
(4) Il Comitato è composto da:
- 3 rappresentanti dei Comprensori, designati dal Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Il rappresentante del Comprensorio di Bolzano ne assume la presidenza.
- 3 rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali designati dal Sindacato firmatario del presente accordo.
(5) Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.
(6) Il Comitato svolge i seguenti compiti:
- gestione unitaria del rapporto relativamente agli specialisti che operano presso più Comprensori dello stesso ambito zonale, nonché tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli specialisti incaricati presso i singoli Comprensori con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attività in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, delle attività rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all'articolo 3, del sopravvenire di motivi di incompatibilità di cui all'articolo 2, della certificazione dello stato di servizio dei sanitari, nonchè di ogni altra attività prevista dal presente Accordo;
- indicazione, al Comprensorio che deve conferire l’incremento di orario, del nominativo dello specialista avente diritto a ricoprire il turno vacante;
- evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti incaricati ai fini della formulazione ai Comprensori, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede più vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso Comune;
- procedure di cui agli articoli 4 e 5 del presente Accordo;
- il Comitato zonale formula proposte ed esprime pareri in ordine ai provvedimenti di competenza provinciale, in merito alla corretta ed uniforme interpretazione delle norme del presente Accordo ed alla rapida applicazione delle stesse;
- il Comitato zonale svolge funzioni consultive a richiesta delle parti interessate.
(7) Il Comitato zonale svolge funzioni consultive a richiesta dei Direttori di Comprensorio in merito alle attività specialistiche previste dal presente Accordo.
(8) Il Comitato zonale qualora, a richiesta di una delle parti, debba trattare specifici aspetti riguardanti un singolo Comprensorio è integrato dal legale rappresentante del Comprensorio interessato o da un suo delegato e da uno specialista titolare d'incarico designato dai componenti di parte medica membri del Comitato zonale.
(9) Il Comitato zonale si riunisce almeno due volte l`anno e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.
(10) Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente amministrativo indicato dal Comprensorio sede del Comitato zonale. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al presidente del Comitato zonale.
(11) Le riunioni del Comitato zonale saranno svolte preferibilmente al di fuori dell’orario di lavoro. In tal caso i rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali vengono retribuiti col compenso del prolungamento dell’orario oltre al rimborso delle spese di accesso, qualora dovute.