(1) Al fine del miglior funzionamento del servizio può essere disposta, d'intesa tra le Aziende competenti e in accordo con gli interessati su proposta del Comitato zonale di cui all'articolo 10, la concentrazione dell'orario di attività degli specialisti presso una sola Azienda e/o un solo posto di lavoro.
(2) L'Azienda al fine della organizzazione dell'area dell'attività specialistica extra-degenza può adottare nei confronti dello specialista provvedimenti di mobilità fra i vari presidi della stessa Azienda, fermo restando la garanzia dell'incarico a mente del D.Leg. n. 502/1992, articolo 8, punto 8, così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993. Qualora lo specialista posto in mobilità si debba recare in un presidio posto in un altro comune, gli verrà riconosciuta per la maggiore durata del tempo di viaggio per raggiungere la sua nuova sede di lavoro, sulla base del calcolo di 1 ora per la distanza di 60 km, un'indennità di mobilità nella misura prevista dagli articoli 28 e 30 maggiorata degli incrementi periodici di anzianità.
(3) La mancata accettazione della nuova sede di servizio, così come previsto al comma che precede, comporta la decadenza dall'incarico.
(4) Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'Azienda assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.