(1) La libera scelta del medico avviene, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 833/1978 e dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.
(2) Agli effetti del comma 1 l'assistenza primaria è organizzata per distretti o ambiti territoriali.
(3) L’azienda sanitaria cura la tenuta degli elenchi dei medici convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, articolati per distretti o ambiti territoriali.
(4) Ai sensi dell’articolo 33, comma 9 dell’ACN ed in considerazione delle peculiari caratteristiche del territorio, il rapporto ottimale è elevato da 1:1000 a 1:1300 a partire dall’entrata in vigore del presente accordo. Conseguentemente la frazione minima di riferimento per identificare un ambito carente, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni risultante alla data del 31 dicembre dell’anno, è innalzata a 650.
(5) Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
(6) In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte le scelte in carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.