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In vigore al: 07/09/2016
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Sentenze della Corte costituzionale
2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
Disciplina dell'istituto della revisione dei prezzi difforme dalla regolamentazione statale - Illegittimità costituzionale
Attendere, processo in corso!
Sentenza (13 dicembre 2006), 28 dicembre 2006, n. 447; Pres. Bile – Red. Quaranta
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso notificato il 15 dicembre 2005 e depositato il successivo giorno 23, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, unitamente ad altre disposizioni, l'art. 1, comma 3 (nell'epigrafe e nel petitum del ricorso si indica il comma 2 dello stesso art. 1), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni), per violazione dell'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.
Il ricorrente premette che la materia dei lavori pubblici è regolata, nell'ambito territoriale della Provincia, dalla
legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
(Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici), che detta una disciplina completa di tutte le fasi del processo di realizzazione di un'opera pubblica (dalla progettazione fino all'esecuzione e al collaudo).
In particolare, l'art. 66 di tale legge, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla disposizione impugnata, vietava la possibilità di ricorrere all'istituto della revisione dei prezzi, consentendo soltanto l'applicazione, in presenza di determinati presupposti, del c.d. «prezzo chiuso» in linea con quanto stabilito dal legislatore nazionale (art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici»).
La norma censurata, modificando il predetto art. 66, ha reintrodotto, sottolinea la difesa dello Stato, la «revisione dei prezzi», stabilendo che, «qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto ovvero superiore al quinto del prezzo per categoria di lavoro convenuto, l'appaltatore interessato o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata a fine lavori solo per quella differenza che eccede il decimo».
La disposizione riportata riprodurrebbe il contenuto dell'art. 1664 del codice civile, che «comunemente non si ritiene applicabile all'appalto di lavori pubblici (…), in quanto la medesima materia trova disciplina speciale corrispondente nelle norme sulla revisione dei prezzi». In tal modo, sottolinea l'Avvocatura, la norma provinciale avrebbe disciplinato un profilo dell'esecuzione del contratto, relativo alla determinazione del corrispettivo dell'appalto, «che appartiene al diritto civile, ancorché speciale, e quindi invade la competenza esclusiva statale».
1.1. Svolta questa premessa, il ricorrente assume che la disposizione impugnata violerebbe l'art. 8 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, il quale, riconoscendo alla Provincia di Bolzano competenza legislativa in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, prevede che essa debba esercitarsi in armonia con la Costituzione e nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.
La norma censurata violerebbe anche l'art. 117, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile». Il legislatore regionale, introducendo un meccanismo di adeguamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, avrebbe, infatti, disciplinato profili rilevanti del contratto e della sua esecuzione in relazione ai quali «non si può ammettere» una regolamentazione diversa «a seconda della Regione nel cui territorio» il contratto stesso viene stipulato.
L'Avvocatura dello Stato aggiunge, inoltre, come l'abrogazione dell'istituto della revisione dei prezzi, operata dall'art. 3 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, rappresenti una «misura di finanza pubblica» mirata al permanente e definitivo controllo in via generale della spesa. In quest'ottica, secondo la difesa dello Stato, il principio della invariabilità del corrispettivo introdotto dal legislatore statale costituirebbe una «norma fondamentale di riforma economica e finanziaria, che da un lato orienta le amministrazioni a considerare nel prezzo del contratto il tempo di esecuzione come un elemento di certezza, dall'altro, impone alle imprese esecutrici una formulazione delle offerte nelle gare pubbliche che tenga conto della dinamica dei costi in funzione di andamento dei tempi, con precisa assunzione del rischio di impresa».
In tale prospettiva, conclude l'Avvocatura, «non può essere ammessa una norma regionale o provinciale che, seppure in un ambito di marcata autonomia legislativa, abbia l'effetto di rompere un rigoroso limite di finanza pubblica generale introducendo nel sistema un vulnus privo della benché minima giustificazione di interesse locale».
2. Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, deducendo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per il seguente ordine di motivi.
In primo luogo, la Provincia autonoma, sul presupposto che oggetto dell'impugnazione sia il comma 2 dell'art. 1 della
legge provinciale n. 8 del 2005
(che disciplina i “criteri di aggiudicazione” e che viene indicato nell'epigrafe e nel petitum del ricorso), assume la inammissibilità di detta censura «per falsa specificazione del parametro del giudizio e mancanza totale di motivazione», in quanto le argomentazioni addotte a sostegno del gravame si presentano slegate dal contenuto effettivo della norma impugnata, cioè del citato comma 2 dell'art. 1.
In secondo luogo, si sottolinea che il ricorrente non avrebbe specificato «con la dovuta esattezza quale dei numerosi commi» dell'art. 117 della Costituzione sarebbe stato leso, atteso che nella parte espositiva del ricorso viene indicato il secondo comma dell'art. 117 Cost., mentre nella parte conclusiva si indica il primo comma dello stesso art. 117.
Infine, la resistente osserva come, trattandosi di una impugnazione di una legge della Provincia autonoma, si sarebbe dovuto osservare l'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
2.1. Nel merito, si assume la non fondatezza del ricorso.
Innanzitutto, la resistente sottolinea come il predetto comma 2 dell'art. 1 della
legge provinciale n. 8 del 2005
non violerebbe i parametri costituzionali evocati.
In relazione alla censura di violazione dell'art. 1, comma 3, della stessa legge provinciale, si ritiene, innanzitutto, che tale disposizione «non interferisce» con la norma contenuta nell'art. 1664 cod. civ.
Inoltre, la disposizione impugnata, secondo la difesa provinciale, si adeguerebbe a quanto disposto dal comma 4-bis dell'art. 26 della legge n. 109 del 1994, introdotto dall'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), che ha posto una deroga al divieto di revisione dei prezzi negli appalti pubblici. Ne discenderebbe che la norma impugnata sarebbe stata emanata «in esecuzione di un principio di riforma economico-sociale».
3. Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Provincia autonoma di Bolzano ha ribadito le argomentazioni, contenute nell'atto di costituzione, volte a sostenere la inammissibilità o l'infondatezza del ricorso statale.
Considerato in diritto 1. Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato talune disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 1 e nell'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni), deducendo la violazione dell'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dell'art. 117 della Costituzione.
2. Riservata a separata pronuncia l'impugnazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 della citata legge provinciale, deve essere qui esaminata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della medesima legge.
3. In via preliminare, va osservato che nell'epigrafe del ricorso (e nel petitum dello stesso) il ricorrente ha indicato come oggetto specifico dell'impugnazione proposta il comma 2 dell'art. 1 della legge; ha, però, svolto tutte le argomentazioni, poste a base delle sue censure, in relazione alla disposizione, in materia di revisione dei prezzi nei pubblici appalti di competenza provinciale, contenuta nel comma 3 del medesimo articolo. A ciò va aggiunto che nella relazione di accompagnamento della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 2005, con la quale è stata autorizzata la proposizione del ricorso, si fa riferimento al comma 3 dell'art. 1, specificandosi che detto comma «reintroduce il principio della revisione dei prezzi che invece rimane espressamente escluso dall'art. 26 della legge statale (…) n. 109 del 1994».
La resistente Provincia autonoma, a questo riguardo, sin dalla sua prima memoria, ha preliminarmente eccepito la manifesta inammissibilità del ricorso «per falsa specificazione del parametro del giudizio e mancanza totale di motivazione», sul presupposto che oggetto di impugnazione sia il comma 2 dell'art. 1 e sul rilievo che le argomentazioni addotte a sostegno del ricorso si presentano del tutto slegate dal contenuto effettivo della norma impugnata, cioè del citato comma 2 dell'art. 1.
3.1. L'eccezione preliminare sollevata dalla difesa della Provincia autonoma non può essere accolta, dal momento che è palese l'errore materiale contenuto sia nell'epigrafe del ricorso che nel petitum dello stesso, nei quali si fa riferimento al comma 2 dell'art. 1 dell'impugnata legge provinciale. Infatti, dal complessivo tenore dell'atto introduttivo, oltre che dalla citata relazione ministeriale, si evince che il reale oggetto della impugnazione proposta è la disposizione in materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici, contenuta nel comma 3 del medesimo art. 1.
4. A fondamento della impugnazione il ricorrente ha dedotto due motivi di illegittimità costituzionale concernenti – rispettivamente – la violazione dell'art. 117, secondo comma (senza alcuna ulteriore specificazione), della Costituzione, richiamando, però, espressamente la competenza statale in materia di “ordinamento civile”, che risulterebbe invasa dalla norma provinciale, e la violazione dell'art. 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in quanto la disposizione impugnata lederebbe un principio fondamentale di riforma economico-sociale contenuto nella legislazione statale in materia di lavori pubblici.
5. Ciò chiarito, si può passare all'esame della ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Provincia autonoma, sotto il profilo della asserita genericità delle censure proposte con riguardo tanto all'art. 117, secondo comma, della Costituzione (peraltro, anche erroneamente citato come primo comma nella parte del ricorso contenente il petitum), quanto all'art. 8 dello statuto speciale richiamato dal ricorrente a fondamento della impugnazione.
5.1. Anche tale eccezione preliminare deve essere respinta.
Il ricorrente, sia pure in modo impreciso, ha inteso sollevare due distinte questioni di costituzionalità, aventi ciascuna carattere assorbente rispetto all'altra, in quanto dotate entrambe di propria autonomia. Esse, inoltre, non presentano quel tasso di genericità idoneo a determinarne la inammissibilità sul piano processuale, dal momento che consentono di individuare sufficientemente il contenuto e la portata delle censure proposte.
6. Quanto al merito del ricorso, il relativo esame deve essere effettuato con distinto e specifico riferimento alle due questioni in cui si articolano le doglianze avanzate dal ricorrente. E in tale esame riveste carattere prioritario la questione di costituzionalità sollevata con riguardo alla dedotta violazione dello statuto speciale, per avere la norma impugnata disatteso, nella materia de qua, uno dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibile dalla legislazione statale.
7. La questione è fondata.
7.1. L'istituto dell'adeguamento del prezzo concordato nel settore degli appalti pubblici – ai fini soprattutto della gestione di sopravvenienze giuridicamente rilevanti intervenute nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale – ha costituito oggetto di una pluralità di interventi del legislatore statale, giustificati da esigenze e finalità di volta in volta diverse a seconda del momento storico.
Limitando l'analisi soltanto ad alcuni stadi della sua complessa evoluzione normativa, va ricordato che l'istituto della revisione dei prezzi – in origine previsto al fine di tutelare l'appaltatore contro i rischi di variazioni di mercato idonee ad alterare l'equilibrio in atto al momento della conclusione del contratto – venne profondamente modificato dall'art. 33, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1986). Tale disposizione aveva, infatti, stabilito che «per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, aventi durata inferiore all'anno, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi». Soltanto per i lavori aventi durata superiore all'anno, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi era consentita dal medesimo articolo 33 «a decorrere dal secondo anno successivo all'aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente all'aggiudicazione stessa» (comma 3). A fronte della descritta regolamentazione dell'istituto della revisione dei prezzi, il legislatore del 1986 aveva previsto la possibilità per le amministrazioni di «ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso d'asta, aumentato del cinque per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori» (art. 33, comma 4).
Successivamente, l'art. 3, comma 1, del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ha eliminato ogni eccezione al divieto di procedere alla revisione dei prezzi, generalizzando così la facoltà di stipulare contratti «a prezzo chiuso», secondo le modalità stabilite dall'art. 33, comma 4, della predetta legge n. 41 del 1986.
È poi intervenuto l'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), che ha abrogato il citato comma 4 dell'art. 33, come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto- legge n. 333 del 1992, sancendo così l'obbligatorietà del sistema dei contratti «a prezzo chiuso» così detto «puro» (cfr. sentenza n. 308 del 1993).
Un'ulteriore tappa dell'evoluzione normativa è rappresentata dall'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), che ha fissato il principio secondo cui «per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile» (comma 3), stabilendo che per tali lavori si applica, invece, «il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi» (comma 4).
Ancora successivamente, il comma 550 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), ha aggiunto all'art. 26 sopra citato il comma 4-bis, secondo il quale, «in deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta (…), si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento», nel limite delle risorse economiche appositamente accantonate secondo le modalità sancite dal comma 4-sexies dello stesso art. 26.
Da ultimo, l'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ha sostanzialmente recepito il contenuto dell'ultima versione dell'art. 26 della legge n. 109 del 1994.
7.2. Alla luce della evoluzione normativa sopra descritta, deve ritenersi che la disciplina statale, riportata nei suoi passaggi essenziali, e, in particolare, l'art. 26 della legge n. 109 del 1994, come modificato dalla legge n. 311 del 2004, possegga i caratteri sostanziali identificativi delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, al di là della autoqualificazione effettuata dall'art. 1 della stessa legge n. 109 del 1994, secondo il quale «i principi desumibili dalle disposizioni» contenuti nella predetta legge «costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale» (v. sentenza n. 482 del 1995).
È indubbio, infatti, che l'istituto della revisione prezzi risponda ad un interesse unitario, afferendo a scelte legislative di carattere generale che implicano «valutazioni politiche e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio» (sentenza n. 308 del 1993).
Ne consegue che al legislatore statale, nella materia de qua, deve riconoscersi, nella regolamentazione del settore, il potere di vincolare la potestà legislativa primaria anche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.
7.3. Si tratta ora di stabilire se la norma impugnata si ponga effettivamente in contrasto con la richiamata disciplina statale, alla quale, come si è precisato, va attribuito il carattere di normativa fondamentale di riforma economico-sociale.
La disposizione censurata prevede testualmente che, «qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto ovvero superiore al quinto del prezzo per categoria di lavoro convenuto, l'appaltatore interessato o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata a fine lavori solo per quella differenza che eccede il decimo».
Orbene, è evidente come, in tal modo, il legislatore regionale abbia disciplinato l'istituto della revisione del prezzo in modo difforme rispetto alla vigente regolamentazione statale. Mentre, infatti, quest'ultima si caratterizza per la previsione del divieto di revisione dei prezzi, con espressa enunciazione della inapplicabilità dell'art. 1664 del codice civile, il legislatore regionale ha, invece, introdotto il principio della revisione del prezzo proprio secondo le modalità stabilite dall'art. 1664 cod. civ., di cui viene riprodotto pressoché testualmente il contenuto. Né è condivisibile il rilievo, formulato dalla resistente Provincia autonoma, secondo cui con la disposizione impugnata il legislatore provinciale «non avrebbe fatto altro che adeguarsi» a quanto previsto dall'art. 1, comma 550, della legge n. 311 del 2004 (che ha aggiunto all'art. 26 della legge n. 109 del 1994 il comma 4-bis). Quest'ultima disposizione, infatti, da un lato, si limita a prevedere talune eccezioni al divieto di revisione dei prezzi in presenza di presupposti non coincidenti con quelli sanciti dalla norma censurata; dall'altro, e soprattutto, contempla un particolare procedimento di revisione che tiene conto (per finalità, tra l'altro, di contenimento della spesa pubblica) dei prezzi rilevati con decreti ministeriali e della entità delle risorse economiche appositamente accantonate per gli scopi previsti dal successivo comma 4-sexies dello stesso art. 26.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della
legge provinciale n. 8 del 2005
che, introducendo l'istituto della revisione prezzi mediante il recepimento del contenuto dell'art. 1664 cod. civ., viola una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale di settore.
7.4. Resta assorbita la censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni).
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
a) LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1975, n. 16 —
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 marzo 1977, n. 12
I. Organi e loro attribuzioni
II. Ordinamento del personale
III. Il patrimonio
IV. I contratti
V. Servizi in economia
VI. Gestione del bilancio
VII. Norme transitorie e finali
c) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 43
d) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 23
e) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1983, n. 7
f) Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6
B Provvidenze per attività culturali
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
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2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 05.04.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006
2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 3 del 10.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 21 del 24.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 32 del 28.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 31.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 48 del 06.02.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 06.02.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 116 del 15.03.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 29.04.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 02.05.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 204 del 13.05.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 232 del 30.05.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 18.06.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 349 del 16.07.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 359 del 18.07.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 360 del 18.07.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 507 del 30.12.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 30.12.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 31.01.1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico