(1) Calamità o situazioni di pericolo immediato sono tempestivamente segnalate dalla Centrale provinciale di emergenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco, che nel Centro situazioni provinciale garantisce un servizio continuativo per il controllo e la valutazione delle situazioni di pericolo. 15)
(2) Ricevuta la segnalazione, il Corpo permanente dei vigili del fuoco effettua dei controlli e valuta la situazione, dopo di che provvede a informare gli organi superiori e ad allertare, tramite la Centrale provinciale di emergenza, il Servizio antincendi e le altre strutture tenute a intervenire nonché eventuali altri soggetti ritenuti idonei a prestare soccorso e prima assistenza.
(3) Il Corpo permanente dei vigili del fuoco, dopo aver informato il presidente del Centro operativo provinciale, convoca - su richiesta dello stesso - il Centro operativo provinciale, predispone una relazione sulla situazione e svolge la sua attività in base alle direttive del presidente.