(1) L’articolo 31 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:
„Art. 31 (Requisiti professionali Esercizio di attività specifiche)
1. Il possesso del requisito di cui all’art. 22, comma 1, lettera c) della legge è dimostrato come segue:
2. La gestione di un esercizio di somministrazione di bevande non vale ai fini del riconoscimento dell’esperienza professionale volta all’ottenimento dell’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi. Non è altresì sufficiente, al fine di dimostrare l’abilitazione professionale, l’esperienza professionale biennale in un esercizio di somministrazione di bevande. In tali casi deve essere sostenuto un esame orale avente per oggetto le materie di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge che fanno riferimento alla somministrazione di pasti.”