(1) Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:
“1. Il sindaco attesta la corrispondenza dell’esercizio pubblico alle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 2 e 3, sulla base delle dichiarazioni di conformità o dei verbali di collaudo di cui all’articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, nonché del parere del rappresentante dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nella commissione edilizia comunale.”