(1) Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
(2) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica esercita le funzioni di cui all'articolo 13 nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
(3) I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
(4) Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa assume funzioni di coordinamento dei servizi di segreteria, di contabilità e dei servizi ausiliari, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica.
(5) I profili professionali del personale non docente e le relative qualifiche sono ridisegnati al fine di adeguarli alle esigenze delle scuole autonome. Le istituzioni scolastiche concorrono, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione culturale e professionale del relativo personale.
(6) Il personale della scuola, i genitori, gli studenti e le studentesse partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia nell'ambito delle rispettive responsabilità.