(1) Alla realizzazione dell'offerta formativa del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione concorrono anche le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche private, alle quali è riconosciuta la parità con provvedimento del competente Intendente scolastico.
(2) La parità può essere riconosciuta alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche private che, corrispondendo all'ordinamento generale dell'istruzione provinciale, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità previsti dal comma 3. Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche paritarie svolgono un servizio pubblico e accolgono tutti i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, anche in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio, per i quali venga presentata richiesta di iscrizione, a condizione che sia accettato il relativo progetto educativo. L'Intendenza scolastica competente accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
(3) La parità è riconosciuta alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche private in possesso dei seguenti requisiti:
- progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e dello Statuto di autonomia;
- piano dell'offerta formativa conforme alle disposizioni vigenti;
- attestazione della titolarità della scuola dell'infanzia o dell'istituzione scolastica privata;
- pubblicità dei bilanci;
- disponibilità di locali, arredi e mezzi didattici propri conformi alle norme vigenti;
- istituzione di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- iscrizione per tutte le alunne e tutti gli alunni, i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- applicazione delle norme per l'accompagnamento dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio;
- organica costituzione di corsi completi; la parità non può essere riconosciuta a singole classi, tranne che in fase di istituzione graduale di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
- personale insegnante, collaboratori pedagogici e collaboratrici pedagogiche in possesso dei prescritti titoli di studio e della prescritta abilitazione secondo le vigenti disposizioni in materia.
(4) Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche paritarie sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema provinciale di valutazione, secondo gli standard stabiliti dall'ordinamento scolastico vigente.
(5) Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche private che non soddisfano i requisiti per la parità di cui al presente articolo, possono essere riconosciute e promosse secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, purchè rispettino i principi del vigente ordinamento scolastico provinciale.21)