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c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 121)
Autonomia delle scuole

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 11 luglio 2000, n. 29.

Art. 6 (Autonomia didattica)  delibera sentenza

(1) Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e delle finalità generali del sistema scolastico a norma dell'articolo 5, concretizzano gli obiettivi generali e specifici in percorsi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni e di tutte le alunne, riconoscono e valorizzano le diversità e promuovono la potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

(2) L'autonomia didattica si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, forme organizzative, tempi di insegnamento e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'offerta di insegnamenti opzionali e facoltativi.

(3) I tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività sono regolati nel modo più adeguato al tipo di studi nonché ai ritmi e stili di apprendimento degli alunni e delle alunne. A tal fine, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

  1. l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
  2. la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 5, degli spazi orari residui;
  3. l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni e delle alunne nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni e alle alunne in situazione di handicap;
  4. l'attivazione di percorsi didattici finalizzati a valorizzare gli alunni e le alunne particolarmente dotati;
  5. l'articolazione modulare di gruppi di alunni e alunne provenienti dalla stessa o da diverse classi, anche da diversi anni di corso;
  6. l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

(4) Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano, inoltre, l'offerta di iniziative di recupero e sostegno, come pure iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica.

(5) Le istituzioni scolastiche adottano anche opportune iniziative finalizzate a promuovere la continuità educativa, didattica ed organizzativa nonché di orientamento scolastico e professionale.

(6) Il collegio dei docenti determina le modalità e i criteri di valutazione degli alunni e delle alunne nel rispetto della normativa vigente.

(7) I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni e delle singole alunne sono individuati dal collegio dei docenti, avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 5, e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi fra diversi tipi di percorsi di studi, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi nonché di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.

(8) Sono altresì individuati dal collegio dei docenti i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e dalle alunne e debitamente accertate o certificate.

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