(1) Per ogni direttore di dipartimento, di ripartizione e di ufficio la Giunta provinciale nomina un sostituto che fa le veci del titolare ogni qualvolta questo sia assente o impedito e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla copertura ordinaria della stessa.
(2) La sostituzione del direttore di dipartimento è di norma affidata ad un direttore di ripartizione del dipartimento; la sostituzione del direttore di ripartizione ad un direttore di ufficio della ripartizione; la sostituzione del direttore di ufficio ad un altro direttore di ufficio della stessa ripartizione o ad un dipendente dello stesso ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
(3) 35)
(4) In casi di particolare necessità la Giunta provinciale può affidare temporaneamente al direttore di dipartimento la direzione di una ripartizione dello stesso dipartimento, o ad un direttore di ripartizione la direzione di un'altra ripartizione o di un ufficio, o ad un direttore d'ufficio la direzione di un altro ufficio della stessa ripartizione.36)
(5) In caso di vacanza, di assenza o impedimento del titolare, in mancanza di un sostituto, le funzioni dirigenziali sono esercitate dal diretto superiore.