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In vigore al: 27/05/2016

Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 101)
Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano 2)

1)
Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.
2)
Vedi anche l'art. 13 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

CAPO I
Struttura dirigenziale

Art. 1 (Principi generali)     

(1)  Sono principi fondamentali dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Provincia:

  1. la chiarezza e la transparenza dell'apparato amministrativo per una maggiore rispondenza alle esigenze del cittadino;
  2. una chiara suddivisione delle competenze tra il livello politico e quello amministrativo, nonché tra i vari livelli dirigenziali;
  3. la flessibilità delle strutture dirigenziali rispondente alle nuove esigenze della società;
  4. l'efficacia e l'economicità della gestione e la semplificazione e pubblicità delle procedure.

(2)  La gestione del personale provinciale si ispira ai seguenti principi:

  1. la partecipazione e la responsabilità del personale di ogni livello, facendo un uso adeguato della delega;
  2. la formazione ed il costante aggiornamento professionale del personale;
  3. la mobilità del personale;
  4. l'informazione dei collaboratori.

(3)  I moduli organizzativi delle aziende e degli enti della Provincia devono informarsi ai principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 2 (Gestione politica)                         delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale indica gli obiettivi fondamentali che l'amministrazione provinciale deve perseguire ed emana le direttive generali per il loro raggiungimento e per la verifica dei relativi risultati.

(2)  Il Presidente della giunta provinciale e gli assessori provinciali hanno la responsabilità politica sullo svolgimento dell'attività amministrativa nelle materie di propria competenza, predisponendo i programmi di attività e stabilendo le priorità che, previa approvazione della Giunta provinciale, sono attuate dalle strutture amministrative.

(3)  La Giunta provinciale, il Presidente della giunta provinciale e gli assessori esercitano le funzioni amministrative loro attribuite dalla legge.

(4)  Fatte salve le diverse previsioni contenute in leggi settoriali, rientrano in particolare nella competenza della Giunta provinciale:

  1. il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali;
  2. l'autorizzazione alla stipulazione di contratti di importo stimato, al netto dell'importo di valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti pubblici, fatte salve le modalità procedurali stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6, comma 22, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
  3. la promozione di liti attive, la resistenza a quelle passive nonché la transazione delle stesse;
  4. l'approvazione dei capitolati generali dei contratti e disciplinari generali per le concessioni provinciali;
  5. la determinazione di tariffe, canoni, rette, assegni, indennità e compensi;
  6. l'approvazione degli statuti, dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti strumentali della Provincia;
  7. la nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in seno ad altri enti;
  8. la concessione di contributi, sovvenzioni e provvidenze simili. 3)

(5)  Fatte salve le procedure previste dalle leggi speciali, il/la componente di Giunta competente per materia provvede alla stipula dei contratti autorizzati dalla Giunta provinciale.4) 

(6)  La Giunta provinciale, il Presidente della giunta provinciale e gli assessori provinciali possono delegare ad organi subordinati l'adozione di provvedimenti. La delega non è ammessa in relazione alle attribuzioni di cui all'articolo 54, comma 1, cifre 1), 2) e 7), nonché all'articolo 98 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli atti amministrativi adottati su delega della Giunta provinciale sono definitivi. 5)

(7)  In casi eccezionali il Presidente della giunta provinciale e gli assessori hanno facoltà di avocare, con atto motivato, l'adozione di provvedimenti di competenza dei dirigenti negli affari loro attribuiti.

(8)  È in facoltà della Giunta provinciale di procedere d'ufficio, con atto motivato, entro 30 giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca o riforma per motivi di merito di atti emanati dai dirigenti.

massimeDelibera N. 1330 del 17.08.2010 - Delega di funzioni
massimeDelibera N. 5071 del 29.12.2006 - Approvazione delle "Direttive sulle verifiche periodiche di strutture di edifici"
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 449 del 14.12.2006 - Giustizia amministrativa - lite temeraria - responsabilità aggravata - fattispecie
massimeDelibera N. 1303 del 26.04.2005 - Acquisto di oggetti d'arte in vendita all'asta
massimeDelibera N. 637 del 07.03.2005 - Delega ai rispettivi direttori delle Ripartizioni 20, 21, e 22 dell'adozione di provvedimenti autorizzativi di contratti aventi ad oggetto rapporti di lavoro a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa - revoca della delibera n. 114 del 24.01.2005
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 359 del 29.12.1999 - Corretto destinatario di un ricorso giurisdizionale contro la Provincia autonoma di Bolzano
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 24.06.1997 - Opere pubbliche - mancante legittimazione processuale dell'assessore - agisce quale organo della Provincia
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 226 del 30.08.1996 - Contratti - competenza dell'assessore - richiesta di determinazione alla Giunta - è solo un parere
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 20 del 13.02.1996 - Non effettuata aggiudicazione di lavori pubblici - motivazione specifica Aggiudicazione - adempimenti successivi - competenza
3)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 10 agosto 1995, n. 16, e successivamente modificato dall'art. 35 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, e dall'art. 1, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.
4)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.
5)
L'art. 2, comma 6, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 3 (Articolazione della struttura dirigenziale) 2)  

(1) La struttura dirigenziale dell’amministrazione provinciale è articolata in:

  1. Segreteria generale;
  2. Direzione generale;
  3. dipartimenti;
  4. non più di 25 ripartizioni;
  5. non più di 160 uffici.

(2)  Per settori di particolare complessità possono essere previste nell’ambito dei singoli dipartimenti o delle singole ripartizioni apposite aree funzionali, cui viene preposto in prevalenza personale dirigente in servizio.

(3)  Alle strutture dirigenziali è preposto il personale dirigenziale delle corrispondenti posizioni dirigenziali.

(4)  La specifica articolazione della struttura amministrativa, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali, le aree nonché le direttive per l’individuazione del connesso trattamento economico previsto dai contratti collettivi sono determinati con regolamento di esecuzione.

(5)  Ai fini della riorganizzazione e razionalizzazione della struttura dirigenziale e degli enti ed aziende strumentali comunque denominati della Provincia, nonché ai fini della chiarezza e trasparenza dell’attività amministrativa in senso lato, con regolamento di esecuzione possono essere soppressi, accorpati o riorganizzati gli enti strumentali, le aziende, le agenzie, le fondazioni e gli organismi vari costituiti nell’ambito delle materie di competenza della Provincia. In tale contesto il numero delle strutture dirigenziali e il contingente del personale della Provincia possono essere adeguati nella misura strettamente necessaria. 6)

(6)  Il personale dirigenziale preposto alle ripartizioni e agli uffici ha la facoltà di delegare l’adozione di provvedimenti di propria competenza ai direttori /alle direttrici d’area e ai coordinatori/alle coordinatrici di servizio. 7)

2)
Vedi anche l'art. 13 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
7)
L'art. 3 è stato prima sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi dall'art. 13, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

Art. 4 (Segreteria generale)       delibera sentenza

(1) Il segretario/la segretaria generale opera alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. Esso/essa:

  1. vigila sulla correttezza giuridica e la copertura finanziaria dei provvedimenti da adottarsi dalla Giunta provinciale;
  2. cura i rapporti con la Corte dei Conti, le istituzioni statali e l’Unione europea;
  3. istruisce i ricorsi gerarchici;
  4. provvede al rogito dei contratti nei quali l’amministrazione provinciale è parte e all’autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell’interesse dell’amministrazione provinciale stessa;
  5. esercita le funzioni di direttore/direttrice di dipartimento nei confronti delle ripartizioni collocate alle sue dipendenze e di direttore/direttrice di ripartizione nei confronti degli uffici o delle aree eventualmente costituite nell’ambito della Segreteria generale.
  6. esercita le funzioni di segretario/segretaria della Giunta provinciale e verifica l’attuazione delle decisioni.

(2)  In caso di assenza o impedimento del segretario generale/della segretaria generale le sue funzioni sono esercitate dal vice segretario generale/dalla vice segretaria generale. 8)

massimeDelibera 11 novembre 2014, n. 1309 - Piano triennale della prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2013-2016
massimeDelibera 1 luglio 2013, n. 976 - Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari
massimeDelibera 18 marzo 2013, n. 397 - Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione per l'amministrazione provinciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (modificata con delibera n. 1247 vom 04.11.2014)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 14.09.1998 - Direttore generale - potestà di emanare circolari - lavori di puliziaAssistente di scuola materna - profilo professionale - lavori di pulizia Assistente di scola materna - spese per pasti consumati durante la refezione
8)
L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

Art. 4/bis (Direzione generale)     delibera sentenza

(1)  Il direttore generale/la direttrice generale opera alle dipendenze funzionali del/della componente della Giunta provinciale competente per la riorganizzazione dell’amministrazione provinciale e per la semplificazione delle procedure amministrative, cui relaziona periodicamente sull’attività svolta.

(2)  Il direttore/la direttrice generale:

  1. provvede alla verifica della struttura dirigenziale e delle attività dell’amministrazione e delle connesse procedure;
  2. verifica l’impiego delle risorse finanziarie e umane;
  3. provvede alla supervisione della dirigenza e alle relative procedure di selezione.

(3)  Il direttore/La direttrice generale esercita le funzioni di direttore/di direttrice di dipartimento e, in quanto compatibile, di direttore/di direttrice di ripartizione e d’ufficio nei confronti delle ripartizioni, uffici ed aree funzionali posti alle sue dipendenze per lo svolgimento dei compiti assegnatigli/assegnatele.

(4)  Il direttore/la direttrice generale convoca la conferenza dei direttori di dipartimento nonché dei direttori di ripartizione per coinvolgerli, con la partecipazione del segretario generale/della segretaria generale, in aspetti organizzativi, strutturali e procedurali di natura generale. 9)

massimeDelibera 11 novembre 2014, n. 1309 - Piano triennale della prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2013-2016
massimeDelibera 4 novembre 2014, n. 1248 - Nomina del Responsabile per la trasparenza per l'amministrazione provinciale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
9)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

Art. 5 (Dipartimento)

(1)  Il dipartimento raggruppa le ripartizioni, le aree funzionali nonché gli uffici posti alle dipendenze di ciascun/ciascuna componente di Giunta in ragione della ripartizione degli affari ai sensi dell’articolo 52, comma 3, dello Statuto di autonomia e dell’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5. Il/la Presidente della Provincia può istituire un apposito dipartimento per le strutture dirigenziali di sua competenza e non collocate nella segreteria generale.

(2)  Ove sussistano particolari esigenze o affinità di compiti, la Giunta provinciale determina specifiche modalità di coordinamento tra le strutture dirigenziali.

(3)  La denominazione dei dipartimenti è determinata con il decreto di ripartizione degli affari tra i/le componenti della Giunta provinciale.10)

10)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

Art. 6 (Direttore di dipartimento)

(1)  Il direttore di dipartimento provvede al raccordo tra il componente della Giunta provinciale a lui preposto e le ripartizioni dipendenti, curando l'attuazione puntuale e tempestiva degli indirizzi e delle decisioni della Giunta provinciale e del componente di Giunta preposto. A tali fini, su proposta di quest'ultimo e limitatamente a specifici obiettivi di particolare rilevanza adeguatamente motivati, la Giunta provinciale può attribuire al direttore di dipartimento i connessi compiti riservati dalla presente legge alle ripartizioni del dipartimento. 11)

(2)  Il direttore di dipartimento è a disposizione del componente di Giunta preposto che egli coadiuva in tutti gli affari ed in particolare nell'individuazione degli obiettivi, nell'elaborazione dei programmi di attività e nella loro articolazione in subprogetti, nella programmazione finanziaria e nella verifica del raggiungimento dei risultati.

(3)  Il direttore di dipartimento è il superiore diretto dei direttori delle ripartizioni raggruppate nel dipartimento. Egli esercita nei confronti degli stessi funzioni di iniziativa, di coordinamento e di controllo. Egli provvede, di intesa con il componente della Giunta preposto e sentiti il dipendente ed i direttori delle ripartizioni interessati, all'assegnazione e al trasferimento di dipendenti tra le singole ripartizioni del dipartimento stesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

(4)  Il direttore preposto al dipartimento istruzione e formazione scuole non esercita le funzioni di cui all’articolo 10, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, e comma 2, del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, se non è titolare delle funzioni di sovrintendente o intendente scolastico. 12)

(5)  Il direttore di dipartimento, il sovrintendente e l’intendente scolastico, al fine del disimpegno delle proprie funzioni, possono avvalersi di ispettori scolastici e coordinatori d’area. 13)

11)
L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 4, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
12)
L'art. 6, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
13)
L'art. 6, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 14, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 7  14)

14)
L'art. 7 è stato abrogato dall'art. 13, comma 6, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

Art. 8 (Segreteria dipartimentale)

(1)  Nell'esercizio delle loro funzioni il direttore generale ed i direttori di dipartimento si avvalgono di una segreteria dipartimentale, costituita con personale distaccato, anche temporaneamente, dalle ripartizioni dipendenti. Alla segreteria dipartimentale del Sovrintendente e degli Intendenti scolastici sono anche assegnati gli ispettori tecnici per le rispettive scuole.

(2)  La segreteria dipartimentale provvede:

  1. a raccogliere informazioni e ad elaborare consulenze per il componente di Giunta ed il direttore proposto;
  2. ad elaborare programmi di attività a medio e lungo termine;
  3. a svolgere lavori di documentazione, analisi e studio;
  4. a verificare, su specifico incarico, il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità delle azioni previste nei programmi di attività e nei progetti del dipartimento.

Art. 9 (Ripartizione)

(1)  Sono istituite le ripartizioni di cui all'allegato A alla presente legge, competenti per le materie ivi descritte.

(2)  La distribuzione degli affari fra i singoli assessori da parte del Presidente della giunta provinciale avviene sulla base delle ripartizioni.

Art. 10 (Direttore di ripartizione)     delibera sentenza

(1)  Il direttore di ripartizione è responsabile dell'espletamento dei compiti attribuiti alla ripartizione. Definisce con i direttori di ufficio, nell'ambito degli obiettivi, dei programmi e delle priorità previsti per la ripartizione, gli obiettivi per le attività degli uffici della ripartizione, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione, sostituendosi, se necessario, al direttore di ufficio. Assicura un adeguato flusso di informazione all'interno della ripartizione.

(2)  Il direttore di ripartizione provvede, sentiti il personale ed i direttori degli uffici interessati, all'assegnazione e alla mobilità dei dipendenti tra gli uffici della ripartizione.

(3)  Il direttore di ripartizione esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altri organi.

(4) 15) 

(5)  È in facoltà del direttore di ripartizione di delegare singole funzioni amministrative di propria competenza al direttore d'ufficio competente per materia. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.15) 

massimeDelibera N. 4064 del 02.09.1996 - Applicazione degli art. 2, comma 4, lett. b), e 10, comma 4, della L.P. 23 aprile 1992, n. 10 in riguardo all'applicazione dell'art. 10, lett. d), della L.P. 22 maggio 1996, n. 12 (integrata con delibera n. 43 del 15.1.2001)
15)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 10 agosto 1995, n. 16; il comma 4 è stato successivamente abrogato dall'art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

Art. 11 16)

16)
L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 12 (Direttore di ufficio)  

(1)  Il direttore di ufficio assicura il buon andamento dell'ufficio e cura l'elaborazione di provvedimenti di competenza propria e degli organi preposti.

(2)  Il direttore di ufficio provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'ufficio l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Egli è considerato responsabile di ogni singolo procedimento, fino a quando non abbia effettuato tale assegnazione.

(3)  Il direttore di ufficio coadiuva il direttore di ripartizione e di dipartimento nella programmazione dell'attività sia nella fase propositiva che in quella di verifica.

(4)  Il direttore di ufficio è il diretto superiore dei dipendenti assegnati all'ufficio e vigila sull'osservanza dei doveri di servizio da parte degli stessi.

(5)  Il direttore di ufficio esercita le competenze attribuite e quelle eventualmente delegate. Provvede in particolare:

  1. all'esecuzione delle operazioni successive all'approvazione dei progetti o dei contratti per lavori, acquisti, forniture, prestazioni e servizi;
  2. alla liquidazione delle spese ed all'accertamento delle entrate relative ad atti divenuti esecutivi;
  3. all'attività di certificazione. 17)
17)
Il comma 5 è stato modificato dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

Art. 13 (Gestione del personale)

(1)  Tutti i provvedimenti di gestione del personale, in quanto non diversamente disposto, sono di competenza del diretto superiore a norma della presente legge.

(2)  Compete, in particolare, al diretto superiore:

  1. vigilare sull'osservanza dei doveri d'ufficio e autorizzare brevi assenze dal servizio nei casi di stretta necessità;
  2. autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione nell'ambito del territorio provinciale;
  3. determinare i turni e gli orari di servizio, nel rispetto dei criteri prestabiliti;
  4. 18)
  5. autorizzare il congedo ordinario;
  6. autorizzare la prestazione di lavoro straordinario nel limite del contingente assegnato alla struttura ed il recupero del lavoro prestato.

(3)  Compete al direttore di ripartizione di autorizzare e disporre:

  1. le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento in località ubicate nel territorio nazionale, escluso quello provinciale;
  2. i congedi straordinari ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

(4)  Competono al direttore della Ripartizione Personale:

  1. i provvedimenti connessi con la selezione e l'assunzione del personale, compresa la nomina in ruolo;
  2. i provvedimenti di amministrazione del personale non riservati o delegati ai superiori del rispettivo personale per effetto della presente legge e di norme successive;
  3. i provvedimenti di cessazione dal servizio, esclusi quelli attribuiti ad altri organi per effetto di norme successive;
  4. la disposizione di ispezioni sull'osservanza dei doveri d'ufficio del personale.
  5. i provvedimenti relativi alla corresponsione degli emolumenti stipendiali, inclusi gli adempimenti fiscali e contributivi, e i trattamenti di quiescenza e di previdenza del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Bolzano. 19)

(5)  Compete al componente di Giunta preposto di autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione in località ubicate all'estero.

18)
Omissis; vedi l'art. 1 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16, e l'art. 17 della D.G.P. 7 ottobre 1996, n. 4818.
19)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 10 agosto 1995, n. 16, e successivamente integrato dall'art. 17 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11.

CAPO II
Accesso alle funzioni dirigenziali

Art. 14 (Nomina dei direttori)     delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale nomina a tempo determinato il segretario/la segretaria generale, il direttore/la direttrice generale nonché i direttori/le direttrici di dipartimento, di ripartizione e di ufficio. 20)

(2) La nomina, eccettuata quella a direttore d’ufficio, può essere conferita anche, nella misura del 30 per cento delle ripartizioni e senza limitazioni per i dipartimenti, a persone estranee all’amministrazione provinciale, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego presso l’amministrazione provinciale. Per i dipartimenti, la nomina può essere conferita anche a direttori d’ufficio ritenuti particolarmente idonei per tale incarico. L’assunzione dell’incarico comporta la decadenza di quello in atto ricoperto. Rimane ferma l’iscrizione nell’albo degli aspiranti dirigenti già acquisita  .21) 

(3) La nomina del segretario generale/della segretaria generale avviene su proposta del/della Presidente della Provincia, per la durata di cinque anni; la nomina a direttore o direttrice di dipartimento avviene su proposta del/della componente di Giunta competente, per un periodo pari alla durata in carica del/della proponente; la nomina a direttore o direttrice di ripartizione e di ufficio avviene, su proposta del/della componente di Giunta competente, d’intesa con il/la Presidente della Provincia, sentito il segretario generale/sentita la segretaria generale, il direttore/la direttrice generale o di dipartimento prepo-sto/preposta, per un periodo di quattro anni. 22)

(3/bis)  La nomina del direttore/della direttrice generale avviene, su proposta del/della componente di Giunta competente, per la durata di cinque anni. 23)

(4)  Il componente di Giunta preposto propone per il conferimento dell'incarico dirigenziale un dipendente iscritto nella corrispondente sezione dell'albo di cui all'articolo 15. La scelta dei direttori di ufficio può avvenire anche nell'ambito della sezione A dell'albo. La scelta è subordinata al solo possesso dei requisiti professionali da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale per le singole strutture.

(5)  Il componente di Giunta competente per materia fa avviare un apposito procedimento di selezione ai sensi degli articoli 16 o 17, se per il conferimento dell'incarico dirigenziale non intenda fare una proposta ai sensi dei commi 2 e 4 del presente articolo o quando manchino aspiranti all'incarico che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti.

(6) La funzione di vice segretario generale/vice segretaria generale e quella di vice direttore/vice direttrice generale è assegnata a un direttore/una direttrice di dipartimento o a un direttore/una direttrice di ripartizione su proposta del/della Presidente della Provincia o del/della componente di Giunta competente, sentito/sentita rispettivamente il segretario/la segretaria generale o il direttore/la direttrice generale. 24)

(7)  La nomina dei direttori è rinnovabile.

[(8)  Ai fini di un migliore coordinamento e snellimento della gestione delle materie di competenza di un componente di Giunta e dei compiti attribuiti nell’ambito di tali materie a enti strumentali della Provincia o a società controllate dalla stessa, è consentito il cumulo tra incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso tali enti e società, salvo il rispetto delle particolari disposizioni per la copertura delle rispettive posizioni dirigenziali.] 25) 26)

(9)  Nell’ambito di processi di riorganizzazione e accorpamento di strutture dell’amministrazione provinciale, enti dipendenti della Provincia e di società controllate, disposti in virtù degli indirizzi contenuti nella normativa statale in materia di revisione della spesa pubblica, è consentito il temporaneo cumulo di incarichi dirigenziali presso gli enti interessati da piani di riorganizzazione deliberati dalla Giunta provinciale. Il conferimento dei predetti incarichi avviene nel rispetto della disciplina statale in materia di cumulo di impieghi e di incompatibilità di incarichi. 27)

(10)  Il termine degli incarichi di cui al comma 9 coincide con le tempistiche di realizzazione delle azioni di riorganizzazione ed accorpamento e non può comunque superare i tre anni. 27)

(11)  Resta in ogni caso fermo il divieto di cumulo delle retribuzioni per diversi incarichi per lo stesso soggetto.27)

massimeCorte costituzionale - sentenza 22 aprile 2013, n. 77 - Legge finanziaria 2012 - economie di spesa risultanti dalla collaborazione fra comuni - domande di concessione per impianti elettrici - contestualità tra bilancio di previsione delgi enti locali e fissazione di aliquote e tariffe - cumulo di incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso enti strumentali - revisioni periodiche dei veicoli a motore di peso superiore a 3,5 tonnellate
massimeDelibera N. 3384 del 18.09.2000 - Determinazione dei requisiti professionali per la nomina dei direttori delle singole strutture dirigenziali della Provincia e revoca (modificata con delibera N. 3359 del 23.9.2002)
20)
L'art. 14, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 2, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
21)
Il comma 2 prima è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e poi dall'art. 25, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, ed infine così modificato dall'art. 9, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.
22)
L'art. 14, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 3, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
23)
L'art. 14, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 13, comma 4, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
24)
L'art. 14, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 5, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
25)
L'art. 14, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 32, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
26)
L'art. 14, comma 8, così come introdotto dall'art. 32, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza del 22 aprile 2013, n. 77.
27)
I commi 9, 10 e 11 sono stati aggiunti dall'art. 9, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.

Art. 14/bis (Mobilità del personale dirigenziale)

(1)  Al fine di ottimizzare l'impiego del personale dirigenziale vengono stabiliti con regolamento di esecuzione i criteri e le modalità per garantire la mobilità di tale personale tra le diverse strutture dirigenziali della Provincia e tra gli enti strumentali della stessa, con l'obiettivo di impiegare le capacità ed attitudini dirigenziali e le competenze professionali in nuovi settori e per acquisire presso gli stessi nuove competenze e favorire flessibilità e iniziative innovative.

(2)  Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale dirigenziale che ricopre posizioni di vertice collegate alla durata del mandato del preposto componente di Giunta o organo di governo comunque denominato. 28)

28)
L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 32, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

Art. 15 (Albo degli aspiranti dirigenti)

(1)  Presso la Direzione generale è istituito un apposito albo degli aspiranti dirigenti nel quale sono iscritti i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali.

(2)  L'albo degli aspiranti dirigenti consta di due sezioni:

  1. nella sezione A possono essere iscritti fino a 80 dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore generale, direttore di dipartimento o di ripartizione;
  2. nella sezione B possono essere iscritti fino a 250 dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore di ufficio. 29)
29)
La lettera b) dell'art. 15, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 16 (Iscrizione nella sezione A dell'albo)

(1)  Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono iscritti i dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea con un'anzianità di servizio nella funzione di direttore d'ufficio presso l'amministrazione provinciale di almeno quattro anni, ai quali, per due anni consecutivi, il nucleo di valutazione di cui all'articolo 24, su specifica proposta del competente direttore di ripartizione, abbia riconosciuto il giudizio "eccellente" per essersi particolarmente distinti nell'espletamento dei compiti dirigenziali e nel conseguimento degli obiettivi fissati per il rispettivo ufficio.

(2)  Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti è altresì iscritto il dipendente di ruolo, in possesso di diploma di laurea, con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella funzione di capo di gabinetto del Presidente della giunta provinciale.

(3)  L'iscrizione nell'albo avviene nei limiti dei posti disponibili nella sezione A, e comunque per un numero non superiore a cinque per anno, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale.

(4) Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono altresì iscritte le persone nominate direttori di ripartizione sulla base di una terna di nominativi proposti da apposita commissione a seguito di una selezione effettuata previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.30)

(5)  Nell’avviso sono indicati la ripartizione la cui direzione è vacante, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di selezione, il titolo di studio e, se del caso, l’abilitazione professionale nonché l’esperienza professionale richiesti. L’esperienza professionale non può essere inferiore a quattro anni di servizio effettivo come direttore di ufficio per i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma di Bolzano e per i dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni di una qualifica dirigenziale analoga. Alle prove di selezione sono inoltre ammessi:

  1. i dipendenti provinciali di ruolo con un’anzianità di servizio di almeno otto anni nella funzione di segretario particolare di un componente della Giunta provinciale, nonché
  2. persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale e del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello in uno degli indirizzi specificati nell’avviso, che per almeno otto anni di servizio effettivo abbiano svolto funzioni dirigenziali in settori attinenti all’attività istituzionale dell’amministrazione provinciale.30)

(6)  La commissione di selezione, nominata dal Presidente della Provincia, è composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a quella di direttore di ripartizione se interni all'amministrazione.30) 31) 

(7) La commissione effettua la valutazione dei partecipanti alla selezione secondo le modalità indicate nell’avviso e previo esame dei curricula professionali. I candidati nominati direttori di ripartizione di provenienza esterna all'amministrazione sono inquadrati nel ruolo provinciale. 32)

30)
I commi 4, 5 und 6 dell'art. 16 sono stati così sostituiti dall'art. 5, comma 5, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
31)
L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 39 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
32)
L'art. 16, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 6 della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 17 (Iscrizione nella sezione B dell'albo)     delibera sentenza

(1)  Nella sezione B dell'albo degli aspiranti dirigenti vengono iscritti i vincitori di concorsi indetti con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il bando indica l'ufficio da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di preselezione e di selezione, il titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente richiesti per l'accesso alle singole strutture ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

(2)  Possono presentare domanda di ammissione alla selezione:

  1. i dipendenti di ruolo della Provincia o di altri enti pubblici con un’anzianità di servizio effettivo di almeno quattro anni e in possesso del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello o di laurea triennale in uno degli indirizzi specificati nell’avviso, nonché
  2. persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale nella posizione cui ambiscono, con almeno sei anni di esperienza di lavoro dipendente o professionale in materia attinente all'attività istituzionale dell'amministrazione provinciale. 33)

(3)  Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande il direttore di ripartizione competente può proporre per l'ammissione alla selezione un dipendente che abbia dimostrato particolare attitudine all'espletamento di compiti dirigenziali e che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o abbia un'anzianità di almeno 10 anni di servizio in una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4)  La commissione di selezione è nominata dal direttore della Ripartizione Servizi centrali ed è composta da un direttore di ripartizione e da due esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a direttore d'ufficio se interni all'amministrazione.

(5)  I direttori d'ufficio di provenienza esterna all'amministrazione vengono inquadrati nel ruolo provinciale.34) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 29.03.2007 - mpiegato provinciale - concorso - vizi del procedimento concorsuale - commissione esaminatrice - è organo interno all'amministrazione - bando - interpretazione e applicazione letterale e rigorosa
33)
L'art. 17, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 7, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
34)
L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 39 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 18 (Incompatibilità)  

(1)  Non può essere conferito incarico dirigenziale a dipendenti che esercitano un mandato politico quale sindaco, quale assessore di comune con più di 20.000 abitanti oppure quale presidente di una comunità comprensoriale, di un'azienda municipalizzata o Unità sanitaria locale.

(2)  In caso di accettazione di un mandato politico dopo il conferimento dell'incarico dirigenziale, le funzioni del dirigente sono, per la durata di un anno, esercitate dal sostituto, al quale spetta la relativa indennità di funzione. In caso di mancata rinuncia al mandato entro un anno, la Giunta provinciale dichiara la decadenza della nomina.

(3)  Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di collocamento in aspettativa o di comando presso altro ente.

Art. 19 (Sostituzione temporanea di dirigenti)

(1)  Per ogni direttore di dipartimento, di ripartizione e di ufficio la Giunta provinciale nomina un sostituto che fa le veci del titolare ogni qualvolta questo sia assente o impedito e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla copertura ordinaria della stessa.

(2)  La sostituzione del direttore di dipartimento è di norma affidata ad un direttore di ripartizione del dipartimento; la sostituzione del direttore di ripartizione ad un direttore di ufficio della ripartizione; la sostituzione del direttore di ufficio ad un altro direttore di ufficio della stessa ripartizione o ad un dipendente dello stesso ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(3) 35) 

(4)  In casi di particolare necessità la Giunta provinciale può affidare temporaneamente al direttore di dipartimento la direzione di una ripartizione dello stesso dipartimento, o ad un direttore di ripartizione la direzione di un'altra ripartizione o di un ufficio, o ad un direttore d'ufficio la direzione di un altro ufficio della stessa ripartizione.36) 

(5)  In caso di vacanza, di assenza o impedimento del titolare, in mancanza di un sostituto, le funzioni dirigenziali sono esercitate dal diretto superiore.

35)
Abrogato dall'art. 18 del contratto collettivo 17 luglio 2000.
36)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 20 (Responsabilità dei direttori)

(1)  Il direttore è direttamente responsabile del risultato dell'attività svolta dalla struttura a cui è preposto e risponde dell'attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive impartite della Giunta provinciale o dal componente di Giunta preposto; risponde anche del corretto impiego delle risorse.

(2)  Alla fine di ogni anno solare il direttore gerarchicamente preposto porta a conoscenza del direttore di ripartizione o di ufficio una relazione scritta in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati all'inizio dell'anno; può in qualsiasi momento contestargli l'insoddisfacente espletamento dei compiti dirigenziali.

(3)  In caso di valutazione negativa, il dirigente interessato, nel termine di 30 giorni, può presentare le sue controdeduzioni.

(4)  Qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, il dirigente preposto rimette gli atti al nucleo di valutazione che esprime un motivato parere in merito. La Giunta provinciale, ove confermi la valutazione negativa, revoca la nomina e dispone la cancellazione del dipendente dall'albo degli aspiranti dirigenti.37) 

(5)  La nomina dei direttori di dipartimento può essere anche revocata in seguito al venir meno del rapporto di fiducia con il componente di Giunta a lui preposto.

(6)  Il nucleo di valutazione può attribuire annualmente il giudizio di "eccellente" a non più di cinque direttori d'ufficio, proposti dal direttore di ripartizione preposto e che si sono particolarmente distinti nell'espletamento dei compiti dirigenziali.38) 

(7)  Il direttore generale verifica la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 16, comma 1, lettera b) e dispone l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti nei limiti dei posti disponibili nella sezione stessa, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale.39) 

37)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.
38)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.
39)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

Art. 21 (Rinnovo degli incarichi dirigenziali)

(1)  Non meno di tre mesi prima della scadenza dell'incarico del direttore d'ufficio, il competente direttore di ripartizione esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, consegnando copia della relazione al direttore interessato, sentito il preposto direttore di dipartimento ed il componente di Giunta.

(2)  Se il giudizio globale non è soddisfacente, il direttore interessato può presentare entro 30 giorni le sue controdeduzioni.

(3)  Il giudizio globale non soddisfacente viene sottoposto, sentito il nucleo di valutazione e tenuto conto delle controdeduzioni del direttore, alla Giunta provinciale per decidere sul rinnovo dell'incarico dirigenziale. Il mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale comporta, di norma, la cancellazione dall'albo degli aspiranti dirigenti.

(4)  Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione anche per il rinnovo dell'incarico dirigenziale del direttore di ripartizione. In tal caso il giudizio globale è espresso dal direttore di dipartimento, d'intesa con il componente di Giunta preposto. Il componente di Giunta sottopone poi il giudizio globale alla Giunta provinciale, tenendo conto delle controdeduzioni del direttore di ripartizione.

(5)  La Giunta provinciale può, anche prima della scadenza dell'incarico, affidare al direttore d'ufficio o al direttore di ripartizione la direzione di un altro ufficio o di un'altra ripartizione. 40)

40)
L'art. 21 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 8, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 22 (Enti strumentali)

(1)  Le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione anche per gli enti pubblici dipendenti dalla Provincia autonoma di Bolzano o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa provinciale delegata, intendendosi sostituiti gli organi di governo degli stessi alla Giunta provinciale.41) 

41)
L'art. 22 è stato abrogato dall'art. 11 del Contratto di comparto 6 agosto 2001 e poi ricostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della L.P. 10 giungo 2008, n. 4.

Art. 23 (Trattamento giuridico ed economico dei dirigenti nominati per chiamata)  42)  delibera sentenza

(1) 43) 

(2)  I dirigenti nominati per chiamata dall'esterno ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dipendenti da enti pubblici, il cui ordinamento rientra nella competenza propria o delegata della Provincia o che sono soggetti alla vigilanza e tutela della Provincia stessa, possono essere comandati presso la Provincia secondo la vigente normativa. Dopo almeno un anno di servizio e su richiesta motivata del competente membro della Giunta provinciale, possono essere inquadrati nel ruolo provinciale ed iscritti nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti.44) 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006 - Inquadramento in ruolo di dirigenti nominati per chiamata dall'esterno - Lesione del principio del concorso pubblico
42)
Viene riportata la dicitura originaria della rubrica, stante la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 3, della L.P. 20 giugno 2005, n. 3(sentenza della Corte costituzionale n. 363 del 25 ottobre - 9 novembre 2006).
43)
Il comma 1, introdotto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 20 giugno 2005, n. 3, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 363 del 25 ottobre - 9 novembre 2006.
44)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 22 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18.

CAPO III
Efficienza dell'amministrazione

Art. 24 (Organismo di valutazione)   delibera sentenza

(1) L'organismo di valutazione, collocato presso il Consiglio Provinciale, esercita, in piena autonomia e in posizione di indipendenza di giudizio, le seguenti funzioni:

  1. monitora il funzionamento del sistema dei controlli interni all’amministrazione provinciale;
  2. valida la relazione sulla performance delle strutture provinciali;
  3. valida il sistema di attribuzione dei premi ai dipendenti della Provincia;
  4. attesta l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità;
  5. redige una relazione sulla legittimità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa della Provincia e degli enti dipendenti;
  6. si raccorda con gli organi di controllo esterno e le autorità indipendenti di livello statale ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni;
  7. esegue l’analisi delle relazioni sui costi successivi presentate dai proponenti di proposte di legge.

(2)  L’organismo di valutazione relaziona entro giugno dell’ anno successivo sull’attività di cui al comma 1, al Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale.

(3)  L’organismo di valutazione effettua, in base a un programma di lavoro annuale, i controlli, anche di natura collaborativa funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, relativi agli enti individuati dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto ad eccezione degli enti locali, per i quali provvede la competente ripartizione provinciale. 45)

(4)  L'organismo di valutazione è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Giunta Provinciale e tre dall’ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale. Rimane in carica cinque anni e può essere rinnovato. I membri, anche estranei all’amministrazione, sono dotati di requisiti di elevata professionalità. Uno di essi esercita le funzioni di coordinatore. I componenti dell'organismo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.

(5)  L’organismo di valutazione definisce con propri atti interni le modalità concernenti il proprio funzionamento, per il quale si avvale di un contingente di personale non superiore a 5 unità. Alla copertura di tali posti si provvede mediante personale dell’amministrazione provinciale, del Consiglio provinciale o di altre amministrazioni, società o enti pubblici, senza che questo comporti un aumento del contingente di personale complessivo delle amministrazioni, società o enti di provenienza.

(6)  Gli incarichi dei componenti dell’organismo di valutazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati. I componenti sono comandati presso il Consiglio provinciale. 46) 

massimeCorte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40 - Legge provinciale finanziaria 2013 – trasporto pubblico locale – modalità di erogazione dei contributi di esercizio – controllo contabile degli enti locali ai fini dell’equilibrio di bilancio e del patto di stabilità – non può essere sottratto alla Corte dei Conti ed attribuito ad un organo provinciale
45)
L'art. 24, comma 3, è stato così modificato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
46)
L'art. 24 è stato sostituito dall'art. 32, comma 3 della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e poi dall'art. 22, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.

Art. 24/bis (Comitato di revisione della spesa pubblica)  

(1)  Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di revisione della spesa pubblica provinciale, è istituito presso il dipartimento competente in materia di organizzazione amministrativa il Comitato di revisione della spesa pubblica.

(2)  Il Comitato di revisione della spesa pubblica è un organo collegiale, composto da cinque componenti, scelti tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica e di organizzazione amministrativa, con particolare riferimento ai seguenti settori: management, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione del personale, misurazione e valutazione delle performance e dei risultati, gestione amministrativa e contabile nell’ambito della pubblica amministrazione. Costituisce titolo di preferenza una particolare specializzazione culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da eventuali pubblicazioni e da docenze svolte nell’ambito delle materie richieste. I/Le componenti sono nominati/nominate dal Presidente della Provincia, nel rispetto delle pari opportunità di genere, per un periodo di cinque anni, rinnovabile. Un/Una componente è nominato/nominata sulla base di una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, un/una componente è nominato/nominata sulla base di una terna di nominativi proposta dalle associazioni dei datori di lavoro e tre componenti sono nominati/nominate su proposta del Consiglio provinciale, dei/delle quali due su indicazione della maggioranza politica e uno/una dell’opposizione.

(3)  Ai/Alle componenti del comitato è corrisposto un compenso commisurato all’inquadramento. 47)

47)
L'art. 24/bis è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

CAPO IV
Norme transitorie e finali

Art. 25 (Prima iscrizione nell'albo degli aspiranti dirigenti)

(1)  I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, anche in rapporto di reggenza o di sostituzione da almeno sessanta giorni consecutivi, ad una direzione generale, di ripartizione o ad una struttura equiparata, ed il capo gabinetto del Presidente della giunta provinciale sono iscritti d'ufficio nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti.

(2)  In prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale può coprire fino ad un terzo delle direzioni di dipartimento e di ripartizione rimaste vacanti, applicato l'articolo 26, comma 6, conferendo i relativi incarichi di direzione a dipendenti che esercitano le mansioni di direttore d'ufficio o di segretario particolare di un componente di Giunta ovvero del Presidente del consiglio provinciale, e siano in possesso di diploma di laurea. Le direzioni relative sono indicate nel primo bando che sarà indetto per la copertura di posti vacanti dell'albo degli aspiranti dirigenti.

(3)  I dirigenti nominati ai sensi del comma 2 sono iscritti d'ufficio nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti.

(4)  Alla sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono altresì iscritti d'ufficio i dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore ad esaurimento ex-articolo 51 della L.P. n. 11/1981.

(5)  In sede di iscrizione nell'albo a norma dei precedenti commi non viene attribuito il beneficio di cui all'articolo 16, comma 6.

(6)  I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, anche in rapporto di reggenza o di sostituzione da almeno sessanta giorni consecutivi, ad un ufficio ed i dipendenti che esplicano le mansioni di segretario particolare di un componente di Giunta ovvero del Presidente del consiglio provinciale, e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17, comma 2, sono iscritti d'ufficio nella sezione B dell'albo degli aspiranti dirigenti.

Art. 26 (Dirigenti in servizio)   delibera sentenza

(1)  I dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 51 della L.P. n. 11/1981, o sono iscritti nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 106 della stessa legge o all'articolo 53 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, conservano lo stato giuridico in atto, salvo quanto disposto dal comma 6 del presente articolo.

(2) 48) 

(3)  Il direttore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge è preposto alla Segreteria della Giunta provinciale rimane preposto alla direzione generale di cui all'articolo 4 per la durata dell'incarico in atto. Il direttore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di ragioniere generale della Provincia conserva a tempo indeterminato la relativa qualifica.

(4)  L'Ispettore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di vice-segretario della Giunta provinciale e regge l'Ispettorato degli affari legislativi, legali e contrattuali, assume a tempo indeterminato le funzioni di vice-direttore generale ed è preposto alla ripartizione Avvocatura della Provincia.

(5) 48) 

(6)  Il ragioniere generale, i direttori di ripartizione, gli ispettori generali e i direttori di ufficio che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti a tempo indeterminato ad una ripartizione o struttura equiparata o ad un ufficio, con deliberazione della Giunta provinciale sono preposti rispettivamente ad una ripartizione o ad un ufficio almeno in parte corrispondente alla struttura precedentemente diretta, tenendo possibilmente conto delle preferenze espresse dagli interessati entro 30 giorni dalla richiesta.

(7)  I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, in via provvisoria, a titolo di reggenza o di sostituzione ad una ripartizione o struttura equiparata o ad un ufficio, continuano ad esercitare le relative funzioni fino alla prima copertura delle relative direzioni a norma della presente legge.

(8)  A seguito del rientro dall'aspettativa per mandato politico del funzionario di cui al comma 4, è istituita, per il medesimo, la qualifica di vicedirettore generale ad esaurimento. I funzionari che esercitavano le funzioni di vicedirettore generale e di direttore della Ripartizione Avvocatura della Provincia nel periodo di collocamento in aspettativa del funzionario di cui al comma 4, sono nominati, secondo le modalità di cui all'articolo 14, vicedirettore generale e direttore della Ripartizione Avvocatura della Provincia.49) 

(9)  Il funzionario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni di direttore reggente della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio, rimane preposto a detta ripartizione fino all’implementazione degli interventi anticongiunturali in corso di definizione e, comunque, non oltre il 26 ottobre 2013.50)

(10) A far data dal 1° gennaio 2010, il funzionario che esercita le funzioni di coordinatore dei musei provinciali è nominato direttore della Ripartizione Musei.50) 

(11)  Il funzionario che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di direttore reggente della Ripartizione provinciale Sanità, rimane preposto a detta ripartizione fino al completamento del riordino del servizio sanitario provinciale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.51)

[(12)  Fino a quando non sarà diversamente disposto con contratto collettivo provinciale, per il personale che svolge le funzioni dirigenziali a titolo di reggenza la misura prevista per la trasformazione dell’indennità di funzione in assegno personale pensionabile quale distinto, fisso e continuativo elemento di retribuzione, è raddoppiata con decorrenza dall’assunzione delle funzioni dirigenziali in atto.] 51) 52)

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 - Responsabilità amministrativa e contabile nel pubblico impiego - competenza statale - inammissibilità di esoneri a livello provinciale - indennità di reggenza
48)
Abrogato dall'art. 32, comma 4, del Contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.
49)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 14 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.
50)
I commi 9 e 10 dell'art. 26 sono stati aggiunti dall'art. 25, comma 2, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
51)
I commi 11 e 12 dell'art. 26 sono stati aggiunti dall'art. 5, comma 9, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
52)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato illegittimo l'art. 5, comma 9, seconda parte, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che aveva aggiunto il comma 12 all'art. 26 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 27 (Strutture esistenti)

(1)  Le ripartizioni o strutture equiparate e gli uffici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la denominazione ed i compiti stabiliti dalla L.P. n. 11/1981, e successive modifiche ed integrazioni, fino a quando non sarà provveduto al riordino degli uffici, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge. Il riordino può essere disposto anche gradualmente e deve essere concluso entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28 (Trasformazione dell'indennità di dirigenza)

(1)  L'indennità di dirigenza spettante ai sensi dell'articolo 47 della L.P. n. 11/1981, e successive modifiche ed integrazioni, è trasformata in assegno personale nella misura maturata ai sensi dell'articolo 22, comma 5.

Art. 29 (Disciplina transitoria dell'incompatibilità)

(1)  Nei confronti dei dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano un mandato politico che ai sensi dell'articolo 18 è incompatibile con l'incarico dirigenziale, il comma 2 di tale articolo non si applica per la durata del mandato in corso.

Art. 30 (Abrograzione di norme)

(1)  Gli articoli da 1 a 12, 15 e da 16 a 21 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, gli articoli da 1 a 5, da 8 a 10, da 21 a 34, 47, 51, comma 4, 85, quest'ultimo articolo limitatamente all'indennità dirigenziale, 103 e da 105 a 108 della L.P. n. 11/1981, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'articolo 22 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge, sono abrogati.

Art. 31-3253) 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

53)
Omissis.

ALLEGATO A

1 Presidenza e Relazioni estere54)

  1. relazioni con gli organi dello Stato in questioni di principio riguardanti l'autonomia e la politica della Provincia e con gli organi e uffici dell'Unione Europea
  2. cooperazione transfrontaliera
  3. tutela a livello europeo dei gruppi etnici
  4. cooperazione allo sviluppo
  5. riconoscimento di persone di diritto privato
  6. provvedimenti contingibili ed urgenti; impiego della forza pubblica
  7. servizio di segreteria delle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina
  8. stampa e pubbliche relazioni
  9. cerimoniale
  10. tutela dei consumatori
  11. volontariato, servizio civile
  12. rapporti con la RAI
  13. comitato delle regioni
54)
Il Punto 1 dell'allegato A è sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, poi modificato dall'art. 22 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, dall'art. 32, comma 10, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e dall'art. 2, commi  2 e 3, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

[2 Servizi centrali 55)

  1. servizio di segreteria della Giunta provinciale
  2. rapporti con la Corte dei Conti
  3. svolgimento delle operazioni elettorali e referendarie
  4. affari istituzionali
  5. supporto Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome
  6. strutture organizzative e procedure
  7. analisi del fabbisogno del personale
  8. assegnazione di locali agli uffici provinciali
  9. progetti organizzativi
  10. servizio postale e centrale telefonica
  11. protocollo, archivio dell'amministrazione provinciale
  12. tipografia provinciale, approvvigionamento di materiali di cancelleria e di arredamento degli uffici
  13. servizio automobilistico
  14. servizio di pulizia degli uffici]
55)
La lineetta 1 del punto 2 dell'allegato A è stata prima integrata dall'art. 6, comma 4, della L.P. 17 luglio 2002, n. 10. L'intero punto 2 è stato poi abrogato dall'art. 29, comma 2, della L.P. 19 novembre 2012, n. 19. Le funzioni ivi individuate sono riorganizzate nell'ambito della Direzione generale.

3 Avvocatura della Provincia

  1. tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia, delle aziende e degli enti provinciali
  2. consulenza legale e giuridico-amministrativa in favore delle ripartizioni, delle aziende e degli enti provinciali
  3. studio, elaborazione e revisione degli atti normativi, anche per quanto attiene alla tecnica legislativa
  4. elaborazione di testi unici di leggi e regolamenti provinciali
  5. servizio linguistico per testi normativi
  6. pubblicazione delle leggi e emanazione dei regolamenti
  7. affari contrattuali e tenuta del repertorio
  8. parere sugli atti di transazione

4 Personale 56)

  1. assunzione, stato giuridico ed economico, trattamento di quiescenza dei dipendenti
  2. 57)
56)
Modificato dall'art. 24 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
57)
La competenza è stata soppressa dall'art. 2, comma 7, del D.P.P. 5 maggio 2015, n. 11  (vedi ora la lettera f) della Direzione generale del D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21).

5 Finanze 58)

  1. entrate, rapporti finanziari con lo Stato
  2. tributi di competenza provinciale
  3. mutui e prestiti
  4. partecipazioni della Provincia ad enti e società
  5. bilancio e rendiconto
  6. contabilità generale delle entrate e delle spese
  7. vigilanza sui bilanci degli enti funzionali, sulle gestioni fuori bilancio e sugli agenti contabili.59)
58)
Il titolo del punto 5 dell'allegato A e stato modificato prima dall'art. 8 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2, e poi così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
59)
L'ultimo trattino del punto 5 dell'allegato A, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

6 Amministrazione del patrimonio 60)

  1. amministrazione dei beni della Provincia, escluso il demanio forestale, idrico, stradale e i beni dell'azienda speciale Laimburg
  2. stima di beni mobili ed immobili
  3. espropriazioni e occupazioni d'urgenza
60)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

7 Enti locali 61)

  1. controllo sugli enti locali
  2. finanziamento dei comuni incluso il finanziamento di lavori pubblici
  3. camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  4. spettacoli pubblici e polizia locale
61)
Modificato dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, dall'art. 22 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e dall'art. 9, comma 3, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

[8 Istituto provinciale di statistica (ASTAT) 62)

  1. esercizio quale interlocutore unico sul territorio provinciale per la statistica ufficiale del Sistema statistico provinciale e, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 6, del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, del Sistema statistico nazionale
  2. coordinamento della statistica a livello provinciale
  3. rilevazioni statistiche nei settori di competenza provinciale
  4. esercizio di competenze delegate nel settore
  5. sistema informativo provinciale
  6. osservatorio demoscopico]
62)
Il punto 8 dell'allegato A, è stato prima sostituito dall'art. 9 della L.P. 22 maggio 1996, n. 12, e poi abrogato dall'art. 29, comma 2, della L.P. 19 novembre 2012, n. 19. Le funzioni ivi individuate sono riorganizzate nell'ambito della Direzione generale.

9 Informatica

  1. gestione strategica e operativa delle tecnologie informatiche per tutta l’Amministrazione provinciale
  2. impiego innovativo ed efficace di moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione
  3. garantire sistemi e servizi informatici che rispondano al fabbisogno delle strutture per qualità, servizio e disponibilità
  4. garantire la sicurezza informatica e il rispetto della normativa in materia di privacy nel sistema informatico 63)
63)
Le competenze di cui al punto 9, sono state così sostituite dall'art. 2, comma 8, del D.P.P. 5 maggio 2015, n. 11.

10 Infrastrutture 64)

  1. progettazione, direzione dei lavori, collaudi di strade
  2. esame di progetti
  3. collaudo di ponti
64)
Abrogato dall'art. 4 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11, e successivamente ricostituito dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, e poi modificato dall'art. 25, comma 3, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e dall'art. 3, comma 3, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

11 Edilizia e servizio tecnico 65)

  1. progettazione, direzione e collaudo
  2. albo dei costruttori e albo dei collaudatori
  3. denuncia di opere in cemento armato
  4. esame di progetti
  5. manutenzione di beni immobili
  6. prove su materiali per opere e prove non distruttive
  7. rilievi topografici e rilevazioni geologiche
  8. segreteria del comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici e della commissione consultiva per l'edilizia scolastica
  9. appalti di lavori pubblici, anche per i servizi strade e infrastrutture
65)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

12 Servizio strade 66)

  1. manutenzione stradale ordinaria e straordinaria
  2. demanio stradale
  3. concessioni e autorizzazioni di trasporti eccezionali
  4. segnaletica stradale
  5. demolizione di opere abusive
  6. catasto stradale
  7. sorveglianza della rete stradale
  8. consulenza dei comuni
  9. interventi per danni causati da calamità
  10. piccoli ampliamenti stradali
  11. controllo ponti
  12. risanamento di ponti
66)
Sostituito dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

13 Beni culturali 67)

  1. beni culturali
  2. archivio provinciale, archivi pubblici e privati biblioteche storiche
  3. toponomastica provinciale
  4. etnografia provinciale
  5. archeologia, scavi archeologici
  6. restauri
  7. ricerche storiche
67)
Sostituito dall'art. 11 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17, e successivamente modificato dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1; ai sensi dell'art. 30, comma 3, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, la gestione del Museo Archeologico rimane di competenza della Ripartizione 13, fino alla istituzione del Museo provinciale archeologico secondo le procedure dell'articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche.

14 Cultura tedesca 68)

  1. biblioteche e mezzi audiovisivi
  2. attività culturali ed artistiche
  3. educazione permanente, promozione dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere
  4. giovani
68)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, poi modificato dall'art. 32 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, dall'art. 25, comma 4, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, dal art. 25, comma 7, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, e dall'art. 6, comma 5, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

15 Cultura italiana 69)

  1. biblioteche e mezzi audiovisivi
  2. attività culturali, scientifiche ed artistiche
  3. centri culturali
  4. educazione permanente, promozione dell'apprendimento delle lingue straniere e della seconda lingua
  5. servizio giovani
69)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

16 Intendenza scolastica tedesca 70)

  1. sorveglianza didattica e pedagogica (incluse le scuole materne), libri di testo
  2. sorveglianza sugli organi collegiali
  3. sperimentazione scolastica, diplomi
  4. organici, concorsi, aggiornamento del personale insegnante, direttivo ed ispettivo (Istituto pedagogico)
  5. sport scolastico e finanziamento dell'attività scolastica
  6. stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente
70)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e successivamente modificato dall'art. 32 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

17 Intendenza scolastica italiana 71)   delibera sentenza

  1. sorveglianza didattica e pedagogica (incluse le scuole materne), libri di testo
  2. sorveglianza sugli organi collegiali
  3. sperimentazione scolastica, diplomi
  4. organici, concorsi, aggiornamento del personale insegnante, direttivo ed ispettivo (Istituto pedagogico)
  5. sport scolastico e finanziamento dell'attività scolastica
  6. stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente
  7. gestione della struttura convittuale e formativa in lingua italiana
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994 - Istituzione della ripartizione «Intendenza scolastica italiana» con compiti di amministrazione della scuola di lingua italiana e vigilanza sulla scuola di lingua tedesca e su quella delle località ladine
71)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e successivamente modificato dall'art. 32 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, dall'art. 13 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

18 Cultura e Intendenza scolastica ladina 72)

  1. attività culturali
  2. attività scientifiche
  3. attività artistiche
  4. servizio giovani
  5. sorveglianza didattica e pedagogica (incluse le scuole materne), libri di testo
  6. sorveglianza sugli organi collegiali
  7. sperimentazione scolastica, diplomi
  8. organici, concorsi, aggiornamento del personale insegnante, direttivo ed ispettivo (Istituto pedagogico)
  9. sport scolastico e finanziamento dell'attività scolastica
  10. stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente
72)
Sostituito dall'art. 32 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

19 Lavoro 73)

  1. servizio pari opportunità
  2. provvedimenti per la massima occupazione
  3. collocamento al lavoro
  4. servizi per l'impiego
  5. consulenza e assistenza nel collocamento
  6. inserimento professionale, riqualificazione professionale
  7. accesso al pubblico impiego
  8. osservazione del mercato del lavoro e ricerca
  9. Eures e Eures T
  10. tutela sociale dei lavoratori
  11. sicurezza e igiene del lavoro
  12. controlli di sicurezza per macchine, impianti e apparecchi
  13. inchieste infortuni lavoro
  14. assistenza in favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all'estero e dei transforntalieri
73)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e poi così modificato dagli artt. 6, comma 2 e 9 comma 4,  del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

20 74)

74)
Le ciffre 20 e 21 dell'allegato A sono state abrogate dall'art. 14, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

21 74)

74)
Le ciffre 20 e 21 dell'allegato A sono state abrogate dall'art. 14, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

22 Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica 75)

  1. sviluppo scolastico, programmazione, coordinamento e vigilanza sulle misure di formazione professionale nelle scuole professionali
  2. attuazione delle misure di formazione professionale nelle scuole professionali e nei centri di formazione
  3. formazione per adulti
  4. gestione dei convitti
  5. consulenza aziendale
  6. formazione degli/delle insegnanti
75)
Sostituito dall'art. 27 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

23 Sanità

  1. amministrazione del personale del servizio sanitario per la parte riservata alla competenza provinciale
  2. formazione ed aggiornamento nel settore sanitario
  3. autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie in base a diplomi sanitari conseguiti all'estero
  4. finanziamento delle strutture sanitarie
  5. finanziamento del servizio sanitario
  6. istituzioni sanitarie private
  7. igiene pubblica
  8. distretti sanitari e servizi zonali
  9. servizio farmaceutico
  10. sistema informativo sanitario

24 Politiche sociali 76)

  1. assistenza di base
  2. interventi e servizi sociali
  3. invalidi civili, ciechi civili e sordi
  4. fondo sociale
  5. interventi per la non autosufficienza
  6. previdenza
  7. promozione della tutela dei minori
76)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, dall'art. 25, comma 5, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e modificato dagli artt. 7, comma 3  e 9, comma 7, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

25 Edilizia abitativa

  1. edilizia abitativa agevolata, risanamento di edilizia abitativa
  2. sussidio casa
  3. acquisizione aree edificabili
  4. istituto per l'edilizia abitativa agevolata
  5. dichiarazione di inabitabilità

26 Protezione antincendi e civile 77)

  1. prevenzione e protezione antincendi
  2. prevenzione e pronto intervento in casi di calamità
  3. centro informazioni viabilità e centro operativo per la protezione civile
  4. servizio meteorologico
  5. catasto dei ghiacciai e servizio prevenzione valanghe
  6. soccorso alpino
  7. funzione amministrativa servizio antincendi
77)
Integrato dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e dall'art. 16, comma 5, del D.P.P. 8 aprile 2014, n. 11.

27 Sviluppo del territorio 78)

78)
Il punto 27 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 5, comma 11, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1, e poi abrogato dall'art. 32, comma 8, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

28 Sviluppo del territorio, natura e paesaggio 79)

  1. piani di sviluppo territoriale e paesaggistico provinciale
  2. coordinamento progetti sovracomunali con ripercussioni territoriali
  3. piani urbanistici
  4. piani di attuazione e di recupero
  5. sorveglianza sull’attività edilizia
  6. diritto e ordinamento edilizio
  7. tutela del paesaggio e biodiversità
  8. pianificazione paesaggistica e mediazione ambientale
  9. tutela della natura, zone di tutela della natura (Parco Nazionale, parchi naturali e biotopi), cura del paesaggio
  10. patrimonio mondiale naturale UNESCO
  11. didattica ambientale e centri visite parchi
  12. cartografia provinciale e coordinamento geodati
79)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e dall'art. 32, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e poi così modificato dall'art. 5, comma 1 del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

29 Agenzia provinciale per l'ambiente 80)

  1. attività di supporto tecnico-scientifico, di educazione, di informazione, di controllo, di verifica e di studio nel settore della protezione dell'ambiente, della sicurezza e dell'igiene del lavoro
  2. raccolta, elaborazione e diffusione di dati in materia ambientale e di tutela del lavoro
  3. tutela del suolo, delle acque, dell'aria, tutela da inquinamento acustico e tutela da radiazioni
  4. gestione rifiuti
  5. cooperazione con le organizzazioni, anche internazionali, operanti nel settore della salvaguardia ambientale e della tutela del lavoro
  6. misurazioni, controlli, prelevamento di campioni, analisi, classificazione (acqua, aria, suolo, radiazione, alimenti e bevande, rumore, batteri e microorganismi)
  7. reti automatiche di controllo
  8. interventi di risanamento
  9. valutazione dell'impatto ambientale
  10. piano generale per l'utilizzazione delle acque
  11. acqua potabile, zone di rispetto
  12. estrazione di acqua sotterranea e utilizzazione delle acque, escluse le derivazioni per la produzione di elettricità
  13. acque minerali e termali.
80)
Il punto 29 dell'allegato A è sostituito dall'art. 4 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11, poi modificato dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e dall'art. 32, comma 5 della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

30 Opere idrauliche 81)

  1. progettazione e verifica, esecuzione, direzione dei lavori, collaudo delle opere idrauliche di competenza provinciale
  2. sbarramenti di ritenuta ed invasi d'acqua
  3. demanio idrico
81)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

31 Agricoltura 82)

  1. masi chiusi, usi civici e comunità agrarie
  2. bonifica e riordino fondiario
  3. edilizia rurale
  4. zootecnia
  5. agevolazioni fiscali
  6. promozione dell'attività agricola in applicazione di norme comunitarie, nazionali e provinciali
  7. gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole
  8. quote latte
  9. meccanizzazione agricola
  10. avversità atmosferiche, misure di emergenza, fondi di solidarietà
  11. frutti- e viticoltura
  12. servizio fitosanitario provinciale
  13. controllo e certificazione dei prodotti sementieri.
  14. servizio veterinario
  15. coordinamento degli interventi per lo sviluppo rurale, compresi l'elaborazione e la presentazione del relativo programma
  16. coordinamento degli interventi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato
82)
Sostituito dall'art. 7 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e successivamente modificato dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, dall'art. 14 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, dall'art. 21 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, dall'art. 35 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e dall'art. 22 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

32 Foreste

  1. patrimonio e demanio forestale della Provincia
  2. vigilanza sulle proprietà boschive pubbliche e private
  3. vincolo idrogeologico e compiti di polizia forestale
  4. miglioramenti boschivi, costruzioni forestali e provvedimenti per la tutela del patrimonio forestale
  5. bonifica montana ed alpicoltura
  6. assestamento forestale, inventario e pianificazione forestale
  7. caccia e pesca

33 Sperimentazione agraria e forestale 83)

83)
Il punto 33 e stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e poi abrogato  dall'art. 1, comma 1, della L.P. 15 maggio 2013, n. 6, ossia dalla deliberazione  della  Giunta provinciale  7 ottobre 2013, n. 1456.

34 Innovazione, Ricerca e Università84)

  1. riconversione, ristrutturazione, ricerca e sviluppo nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi
  2. finanziamento di istituzioni universitarie e di ricerca
  3. funzioni amministrative statali delegate alla Provincia Autonoma di Bolzano in relazione ad istituzioni universitarie e di ricerca
  4. promozione della ricerca scientifica 85)
84)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1,  poi modificato dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17, e dall'art. 2, comma 7, del D.P.P. 13 gennaio 2015, n. 1.
85)
I compiti del punto 34 sono stati così intregrate dall'art. 2, comma 8, del D.P.P. 13 gennaio 2015, n. 1.

35 Economia86)

  1. artigianato
  2. miniere, cave e torbiere
  3. promozione degli investimenti aziendali e delle attività nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi
  4. insediamento di imprese, gestione delle aree, sviluppo e promozione della localizzazione economica
  5. commercio
  6. marchio di qualità e marchio d'origine
  7. commercio su aree pubbliche
  8. distributori di carburante
  9. manifestazioni fieristiche
  10. turismo
  11. attività alpinistiche e piste da sci
  12. incentivazione nel settore turistico
  13. uffici viaggi, professioni turistiche
  14. esercizi pubblici
  15. indagine di mercato
86)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, modificato dall'art. 25, comma 6, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e dagli artt. 3, comma 5, e 3, comma 7, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

36 Turismo 87)

87)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e poi abrogato dall'art. 3, comma 7, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

37 Acque pubbliche ed energia 88)

88)
Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e poi abrogato dall'art. 32, comma 8, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

38 Mobilità 89)

  1. impianti funicolari destinati al trasporto di persone e cose
  2. concessioni, sistema tariffario, orario
  3. servizi speciali di trasporto e scuole guida
  4. trasporti aerei e rete ferroviaria di interesse provinciale
  5. trasporto di persone e di merci
  6. navigazione interna
  7. motorizzazione civile
89)
Modificato dall'art. 8 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2, e dall'art. 22 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

39 Europa 90)91)  delibera sentenza

  1. coordinamento degli interventi delle politiche strutturali dell'Unione Europea, compresi l'elaborazione e la presentazione dei relativi programmi e il fondo sociale europeo
  2. programmazione provinciale
  3. notificazione all'Unione Europea dei provvedimenti di incentivazione
massimeDelibera 3 novembre 2015, n. 1251 - Nomina dell’Autorità di Gestione (AdG) dell’Autorità di Certificazione (AdC) e dell’Autorità di Audit (AdA) per il Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Bolzano
90)
Aggiunto dall'art. 8, comma 2, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8, successivamente sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e modificato dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.
91)
Il titolo del punto 39 dell'allegato A è così sostituito dall'art. 32, comm 7, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

40 Diritto allo studio 92)

  1. diritto allo studio nelle scuole per l'infanzia, elementari, secondarie, professionali, negli istituti superiori, a livello universitario e postuniversitario
  2. orientamento scolastico e professionale
  3. riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso università estere e riconoscimento delle qualifiche professionali,
  4. cooperazione con le università austriache, nonché attività di supporto e consulenza sull’impostazione dei piani di studio sul riconoscimento dei titoli di studio 93)
92)
Aggiunto dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, dall'art. 20 della L.P. 13 dicembre 2006, n. 14, ed infine così modificato dall'art. 2, comma 9, del D.P.P. 13 gennaio 2015, n. 1.
93)
I compiti del punto 40 sono stati così integrati dall'art. 2, comma 10, del D.P.P. 13 gennaio 2015, n. 1.

41 Libro fondiario, catasto fondiario e urbano 94)

  1. funzioni delegate in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari
  2. funzioni delegate in materia di catasto fondiario e urbano
94)
Aggiunto dall'art. 35 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

42 Musei 95)

  1. provvidenze a favore delle collezioni e dei musei di interesse provinciale e dei musei gestiti da enti pubblici, da associazioni e da privati nonché vigilanza sui medesimi
  2. amministrazione ordinaria e straordinaria dei musei provinciali altoatesini gestiti dall’azienda musei provinciali
95)
Il punto 42 è stato aggiunto dall'art. 25, comma 7, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1. Vedi anche l'art. 25, comma 8, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
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