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In vigore al: 27/05/2016

Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 101)
Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.
2)
Vedi anche l'art. 13 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 17 (Iscrizione nella sezione B dell'albo)     delibera sentenza

(1)  Nella sezione B dell'albo degli aspiranti dirigenti vengono iscritti i vincitori di concorsi indetti con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il bando indica l'ufficio da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di preselezione e di selezione, il titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente richiesti per l'accesso alle singole strutture ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

(2)  Possono presentare domanda di ammissione alla selezione:

  1. i dipendenti di ruolo della Provincia o di altri enti pubblici con un’anzianità di servizio effettivo di almeno quattro anni e in possesso del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello o di laurea triennale in uno degli indirizzi specificati nell’avviso, nonché
  2. persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale nella posizione cui ambiscono, con almeno sei anni di esperienza di lavoro dipendente o professionale in materia attinente all'attività istituzionale dell'amministrazione provinciale. 33)

(3)  Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande il direttore di ripartizione competente può proporre per l'ammissione alla selezione un dipendente che abbia dimostrato particolare attitudine all'espletamento di compiti dirigenziali e che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o abbia un'anzianità di almeno 10 anni di servizio in una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4)  La commissione di selezione è nominata dal direttore della Ripartizione Servizi centrali ed è composta da un direttore di ripartizione e da due esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a direttore d'ufficio se interni all'amministrazione.

(5)  I direttori d'ufficio di provenienza esterna all'amministrazione vengono inquadrati nel ruolo provinciale.34) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 29.03.2007 - mpiegato provinciale - concorso - vizi del procedimento concorsuale - commissione esaminatrice - è organo interno all'amministrazione - bando - interpretazione e applicazione letterale e rigorosa
33)
L'art. 17, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 7, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
34)
L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 39 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
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