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In vigore al: 27/05/2016

Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 101)
Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.
2)
Vedi anche l'art. 13 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 6 (Direttore di dipartimento)

(1)  Il direttore di dipartimento provvede al raccordo tra il componente della Giunta provinciale a lui preposto e le ripartizioni dipendenti, curando l'attuazione puntuale e tempestiva degli indirizzi e delle decisioni della Giunta provinciale e del componente di Giunta preposto. A tali fini, su proposta di quest'ultimo e limitatamente a specifici obiettivi di particolare rilevanza adeguatamente motivati, la Giunta provinciale può attribuire al direttore di dipartimento i connessi compiti riservati dalla presente legge alle ripartizioni del dipartimento. 11)

(2)  Il direttore di dipartimento è a disposizione del componente di Giunta preposto che egli coadiuva in tutti gli affari ed in particolare nell'individuazione degli obiettivi, nell'elaborazione dei programmi di attività e nella loro articolazione in subprogetti, nella programmazione finanziaria e nella verifica del raggiungimento dei risultati.

(3)  Il direttore di dipartimento è il superiore diretto dei direttori delle ripartizioni raggruppate nel dipartimento. Egli esercita nei confronti degli stessi funzioni di iniziativa, di coordinamento e di controllo. Egli provvede, di intesa con il componente della Giunta preposto e sentiti il dipendente ed i direttori delle ripartizioni interessati, all'assegnazione e al trasferimento di dipendenti tra le singole ripartizioni del dipartimento stesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

(4)  Il direttore preposto al dipartimento istruzione e formazione scuole non esercita le funzioni di cui all’articolo 10, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, e comma 2, del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, se non è titolare delle funzioni di sovrintendente o intendente scolastico. 12)

(5)  Il direttore di dipartimento, il sovrintendente e l’intendente scolastico, al fine del disimpegno delle proprie funzioni, possono avvalersi di ispettori scolastici e coordinatori d’area. 13)

11)
L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 4, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
12)
L'art. 6, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
13)
L'art. 6, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 14, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
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