(1) Il personale direttivo delle scuole materne ha l'obbligo di prestare servizio con il carico orario di cui all'articolo 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.
(2) L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti di scuola materna è di 35 ore settimanali di insegnamento. Inoltre, sono tenute sulla base di un monte ore annue di 210 ore alla programmazione delle varie attività connesse con il funzionamento della scuola, nonché con la funzione docente, ivi compreso: la partecipazione alle sedute del comitato di scuola materna e degli altri organi collegiali, i rapporti con le famiglie e l'aggiornamento.
(3) Nei confronti delle assistenti trova applicazione il primo comma del presente articolo.
(4) In caso di necessità, il personale di cui ai precedenti commi è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi. Per il personale insegnante ed assistente tale obbligo è limitato a 12 ore mensili.12)