Pubblicato nel B.U. 20 novembre 2007, n. 47.
(1) La Giunta provinciale individua, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i siti in cui realizzare bicigrill e stazioni di ristoro, mentre i siti delle piazzole di sosta sono rilevati unicamente su apposito sistema informativo.
(2) In casi particolari possono essere individuate nel piano urbanistico infrastrutture o costruzioni di tipo particolare. A tal fine possono essere previste zone per attrezzature turistiche o zone per attrezzature collettive.