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In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 501)
Regolamento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali

1)

Pubblicato nel B.U. 20 novembre 2007, n. 47.

Art. 1 (Finalità)

(1) Il presente regolamento disciplina la realizzazione, la gestione, la manutenzione e l'utilizzo delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali.

(2) Il presente regolamento disciplina inoltre la realizzazione dei servizi lungo le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Per pista ciclabile s'intende un'area viabile dotata di regolare segnaletica, situata soprattutto in ambito urbano, destinata esclusivamente al traffico ciclabile.

(2) Per itinerario ciclopedonale s'intende un'area viabile dotata di regolare segnaletica, situata soprattutto in ambito rurale, destinata prevalentemente al traffico ciclabile. Sono ammesse la mobilità pedonale nonché la circolazione con pattini a rotelle. In via eccezionale sono ammessi il transito di veicoli agricolo-forestali necessari alla coltivazione dei fondi, nonché gli accessi alla sede del maso. Sugli itinerari ciclopedonali non è consentito cavalcare; il gestore può autorizzare eccezioni motivate.

(3) Se l'itinerario ciclopedonale e la pista ciclabile coincidono, vigono le disposizioni previste per l'itinerario ciclopedonale al fine di garantire la continuità della rete ciclabile sovracomunale.

Art. 3 (Gestori)

(1) Gestori delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali sono le comunità comprensoriali territorialmente competenti o il Comune di Bolzano.

(2) Il gestore o i comuni provvedono alla progettazione, alla realizzazione, all'apposizione della segnaletica viaria, nonché alla manutenzione ed alla regolare gestione della rete.

(3) Con il coordinamento dell'amministrazione provinciale i gestori predispongono un sistema informativo in cui sono raccolte e rese accessibili al pubblico le informazioni relative alla pianificazione, alla manutenzione e alla pubblicizzazione delle infrastrutture della rete ciclabile.

Art. 4 (Progettazione)

(1) Le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali sono concepiti come una rete interconnessa. La rete è progettata in modo tale da consentire una circolazione sicura, comoda e possibilmente diretta. Ove possibile sono da utilizzare tratti di percorsi viari pubblici ed infrastrutture pubbliche già esistenti. In casi eccezionali si possono integrare nella rete per un uso promiscuo anche strade secondarie esistenti e poco trafficate, strade poderali, nonché sentieri escursionistici di sufficiente larghezza. Sono da garantire in ogni caso i requisiti di sicurezza.

(2) Nella fase di progettazione dell'opera i proprietari dei terreni sono preventivamente informati sul posto dal progettista.

Art. 5 (Evidenziazione nei piani urbanistici)

(1) I tracciati delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sono inseriti nel piano urbanistico dei Comuni interessati, oppure, nel caso in cui si trovino nel verde agricolo, sono evidenziati ai sensi dell'articolo 107, comma 14, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(2) L'inserimento o evidenziazione nel piano urbanistico è presupposto per l'esecuzione delle opere, la stipula di convenzioni tra gestori e proprietari dei terreni, nonché per l'assunzione dell'obbligo di provvedere alla sicurezza della viabilità da parte del gestore.

Art. 6 (Convenzione)

(1) Nel caso in cui la pista ciclabile o l'itinerario ciclopedonale passi su un terreno di proprietà privata, è stipulata una convenzione tra il proprietario del terreno ed il gestore, con cui è costituita una servitù per la durata di 90 anni. Su richiesta del proprietario possono essere anche acquisiti tracciati esistenti o nuovi.

(2) In particolare la convenzione prevede:

  1. il diritto di utilizzare l'area viabile come pista ciclabile o itinerario ciclopedonale;
  2. l'obbligo da parte del gestore di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di provvedere alla sicurezza della viabilità e alla segnaletica;
  3. l'obbligo da parte del gestore di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per eventuali danni agli utenti.

(3) In caso di mancato accordo con il proprietario del terreno, il terreno può essere espropriato o gravato da una servitù coattiva.

Art. 7 (Indennizzo)

(1) Al proprietario del terreno spetta un congruo indennizzo per la cessione del terreno o la costituzione della servitù.

(2) Gli indennizzi di cui al comma 1 sono stabiliti dall'Ufficio Estimo provinciale, sentita l'associazione di coltivatori più rappresentativa a livello provinciale, tenendo conto dei criteri previsti dalla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.

Art. 8 (Segnaletica)

(1) Per la segnaletica delle piste ciclabili nei punti d'incrocio con la rete viaria si applicano le norme del Codice della strada. Per la segnaletica all'interno delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali si applicano criteri unitari, stabiliti dalla Giunta provinciale.

(2) Lungo le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali, oltre alla segnaletica viaria possono essere apposti anche opportuni cartelli indicatori di luoghi di particolare interesse, impianti sportivi e ricreativi, esercizi ricettivi e di ristorazione.

Art. 9 (Piazzole di servizio)

(1) Le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali sono dotati, a seconda del tipo e del volume di traffico, delle attrezzature e piazzole necessarie alla sosta, al ristoro e alla sistemazione sicura delle biciclette.

(2) In linea di massima è realizzata una piazzola di servizio ogni cinque chilometri. Si utilizzano principalmente strutture esistenti, considerando anche quelle presenti ad una distanza di 500 metri.

(3) Le piazzole di servizio sono classificate in:

  1. piazzola di sosta;
  2. bicigrill;
  3. stazione di ristoro.

Art. 10 (Localizzazione urbanistica delle piazzole di servizio)

(1) La Giunta provinciale individua, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i siti in cui realizzare bicigrill e stazioni di ristoro, mentre i siti delle piazzole di sosta sono rilevati unicamente su apposito sistema informativo.

(2) In casi particolari possono essere individuate nel piano urbanistico infrastrutture o costruzioni di tipo particolare. A tal fine possono essere previste zone per attrezzature turistiche o zone per attrezzature collettive.

Art. 11 (Piazzola di sosta)

(1) La piazzola di sosta deve essere dotata almeno di panche, tavoli, tabelloni informativi ed eventualmente anche di una tettoia che offra riparo dalla pioggia.

Art. 12 (Bicigrill)

(1) Il bicigrill deve essere dotato di panche, tavoli, acqua potabile, che può trovarsi anche nelle immediate vicinanze, tettoia, WC, posto per il grill e campo da gioco. L'area ad accesso libero deve avere almeno le stesse dimensioni delle superfici occupate dall'esercizio. Le attrezzature liberamente accessibili devono essere controllate e curate.

(2) È consentita la realizzazione di un grill o di un chiosco per la vendita di bibite, nonché di prodotti agricoli di propria produzione. L'area coperta del bicigrill o del chiosco può misurare al massimo 20 metri quadrati. I posti a sedere devono essere solo all'aperto.

Art. 13 (Stazione di ristoro)

(1) La stazione di ristoro deve essere dotata almeno di panche, tavoli, tettoia, acqua, WC, posto per il grill e campo da gioco. L'area ad accesso libero deve avere almeno le stesse dimensioni delle superfici occupate dall'esercizio.

(2) All'interno della stazione di ristoro può essere realizzato un edificio per la somministrazione di pasti e bevande, con posti a sedere nel locale ed all'aperto ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, o ai sensi delle leggi provinciali del 12 agosto 1978, n. 392) , e 14 dicembre 1988, n. 572) , purchè sussistano i presupposti legali per le attività di agriturismo o di ristoro di campagna. La superficie lorda dell'edificio, compresi i vani accessori, può misurare al massimo 120 metri quadrati. Ai sensi dell'articolo 107, comma 25, della legge 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, può essere prevista una superficie per la vendita di articoli per i ciclisti, la cui area non può essere superiore a 50 metri quadrati. È inoltre consentita la realizzazione di una superficie coperta per un'officina e un noleggio di biciclette, la quale può misurare al massimo 100 metri quadrati.

(3) La realizzazione di un'abitazione di servizio è ammissibile solo qualora il tipo e l'ubicazione particolare della stazione di ristoro richiedano una presenza continua. L'abitazione deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5. La necessità di un'abitazione di servizio è accertata dal Comune territorialmente competente.

(4) Nel caso in cui la stazione di ristoro coincida con un esercizio esistente, che può essere gestito ed attrezzato secondo le disposizioni ed i piani urbanistici vigenti, questo deve essere adattato agli standard di arredo previsti dal presente articolo, nei limiti delle eventuali possibilità di ampliamento esistenti.

2)

Abrogata dall'art. 17, comma 1, della L.P. 19 settembre 2008, n. 7.v

Art. 14 (Manutenzione)

(1) Gli standard qualitativi per la manutenzione delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sono definiti dall'amministrazione provinciale d'intesa con i gestori.

(2) Sulle piste ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali non è prestato alcun servizio di manutenzione invernale; fanno eccezione i percorsi che servono alla mobilità quotidiana.

(3) Per la manutenzione i gestori possono fare ricorso al Servizio Strade provinciale, previa autorizzazione della Giunta provinciale.

(4) I lavori di manutenzione possono essere eseguiti anche dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, o dalla Ripartizione Foreste ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.

Art. 15 (Responsabilità civile)

(1) Il gestore si assume l'obbligo di provvedere alla sicurezza della viabilità e di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi dalla circolazione pubblica o dalla coltivazione dei terreni agricoli o forestali confinanti.

Art. 16 (Norme di comportamento)

(1) Chi utilizza piste ciclabili ed itinerari ciclopedonali deve osservare le regole di comportamento di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, e dell'articolo 377 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche.

(2) Sui percorsi promiscui ciclabili e veicolari è da apporre per gli autoveicoli la segnaletica di pericolo di cui all'allegato A ed è prescritto un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A