Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2007, n. 30.
(1) Le attività di cui all'articolo 1 possono essere svolte in locali aventi destinazione d'uso commercio al dettaglio, terziario o abitazione.
(2) Lo spazio dove viene effettuata l'attività di tatuaggio o piercing deve essere separato dalla sala di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Deve esistere, inoltre, una separazione netta fra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona sporca deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali. L'obbligo di separare nettamente i locali sussiste anche per gli istituti estetici ove si effettua il trucco permanente o semipermanente.
(3) Il pavimento e le pareti degli spazi dove viene effettuata l'attività devono essere rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili fino all'altezza di metri due.
(4) La struttura deve essere dotata di servizio igienico.
(5) Nei locali ove si svolgono le attività di tatuaggio o piercing, gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alle norme tecniche di settore previste per i locali ad uso estetico e ciò deve essere espressamente menzionato nella dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della vigente normativa.