Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2007, n. 30.
(1) È ammesso ai corsi di formazione per esercenti le attività di tatuaggio o piercing chi ha superato positivamente la scuola dell'obbligo ed ha raggiunto la maggiore età.
(2) La Giunta provinciale può stipulare convenzioni con enti ed associazioni cui affidare la gestione e l'organizzazione dei corsi.
(3) Il programma d'insegnamento del corso di formazione per esercenti le attività di tatuaggio o piercing della durata di almeno 30 ore, comprende le seguenti materie:
(4) Possono essere nominati docenti:
(5) Al termine del corso i partecipanti e le partecipanti sostengono, davanti ad un'apposita commissione formata da tre docenti del corso, un esame orale sugli argomenti trattati. È ammesso all'esame finale chi ha frequentato almeno due terzi delle lezioni. Le funzioni di segretario della commissione d'esame sono svolte da un funzionario o una funzionaria della Ripartizione provinciale Sanità o da un collaboratore o una collaboratrice dell'istituzione che gestisce il corso.