Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2007, n. 30.
(1) L'esercizio delle attività di tatuaggio o piercing è subordinato al rilascio, da parte del Servizio igiene e sanità pubblica territorialmente competente, di seguito denominato Servizio, dell'autorizzazione relativa ai locali, agli impianti ed alle attrezzature che si intendono destinare al suddetto scopo, previo sopralluogo per accertare la sussistenza dei requisiti igienici e sanitari strutturali e delle attrezzature.
(2) Chiunque intenda esercitare, anche temporaneamente, l'attività di cui all'articolo 1, deve dimostrare di aver frequentato positivamente uno dei corsi di formazione sulle norme igieniche e comportamentali di cui agli articoli 4 e 5.