(1) L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività previste nel piano dell'offerta formativa e nel relativo programma attuativo.
(2) Il Consiglio, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.