(1) L'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, il quinto della media dei trasferimenti ordinari della Provincia nell'ultimo triennio.
(2) La durata massima dei mutui è quinquennale.
(3) In relazione a finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore assegnati e dei quali sia pervenuta formale comunicazione, nonché per il finanziamento dell'attività didattica-amministrativa ordinaria nel caso di temporanea deficienza di cassa, le istituzioni scolastiche possono chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni bancarie alle condizioni stabilite da apposita convenzione stipulata dall'istituzione scolastica stessa con l'istituto cassiere o a condizioni migliori.