(1) Nei boschi di alto fusto è ammesso il taglio di piante legnose fino a 20 metri cubi lordi annui senza previo assegno da parte dell’autorità forestale, qualora la ripresa annuale ordinaria superi detta quantità. Qualora la ripresa annuale ordinaria sia inferiore a 20 metri cubi lordi annui, il taglio senza previo assegno può avvenire soltanto fino al raggiungimento della ripresa annuale.
(2) Nei boschi cedui è ammesso il taglio di piante legnose fino a 2.000 metri quadrati annui senza previo assegno da parte dell’autorità forestale.
(3) L’assegno preventivo deve avvenire in ogni caso, qualora trattasi di:
(4) Per tagli senza preventivo assegno non vengono concessi contributi.
(5) Prima di effettuare il taglio senza previo assegno, lo stesso deve essere comunicato alla stazione forestale territorialmente competente. In caso di inosservanza viene irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria minima previsto dall’Ordinamento forestale. 7)