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In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 291)
Regolamento all'ordinamento forestale

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 10 (Funzione protettiva)

(1) La funzione protettiva comprende gli effetti del bosco volti alla riduzione diretta ed indiretta di pericoli per gli ecosistemi, per il paesaggio, per l'uomo e per i beni da questo prodotti.

(2) La funzione protettiva comprende in particolare:

  1. la protezione di formazioni forestali naturali;
  2. la protezione di specie rare e di specie tipiche di diverse condizioni ecologiche delle stazioni;
  3. la protezione della produttività naturale del suolo e della sua struttura;
  4. la protezione del suolo dall'erosione;
  5. l'effetto regimante sui deflussi idrici, ed in particolare, la prevenzione e riduzione delle piene;
  6. la protezione, conservazione e purificazione dell'acque del terreno e dell'acqua potabile;
  7. la protezione ed il miglioramento del clima del bosco e i suoi effetti sulla zona circostante nonché il mantenimento ed il miglioramento della capacità sequestrante di carbonio atmosferico;
  8. la protezione ed il miglioramento della qualità dell'aria;
  9. la protezione dall'inquinamento acustico;
  10. la protezione visiva ovvero l'effetto di riequilibrare interventi nel paesaggio che provochino elevato disturbo visivo;
  11. la protezione di infrastrutture, insediamenti, terreni e boschi da frane, valanghe, cadute di massi e vento.