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In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 291)
Regolamento all'ordinamento forestale

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 8 (Principi generali per la gestione del bosco)

(1) Il bosco viene trattato ed utilizzato in modo da mantenere nel tempo la sua durevolezza perseguendo, a seconda delle caratteristiche ecologiche delle stazioni, la costante tutela della sua varietà biologica, produttività, capacità di rinnovazione nonché vitalità e stabilità.

(2) Il trattamento del bosco, in seguito denominata "selvicoltura", comprende la costituzione del bosco, tutte le cure colturali nelle sue diverse fasi di sviluppo, il taglio del bosco connesso con la sua rinnovazione e la consapevole rinuncia alle utilizzazioni; la selvicoltura tiene inoltre conto delle esigenze del proprietario del bosco e delle modalità d'esbosco.

(3) La selvicoltura è di tipo naturalistico ed avviene secondo una visione integrale dell'ecosistema bosco. La selvicoltura naturalistica si fonda sulla mescolanza naturale tra le specie arboree, su un sano sistema di equilibri nel bosco e sulla sua rinnovazione naturale.

(4) Con la selvicoltura naturalistica, in considerazione delle funzioni ecologiche, economiche e sociali del bosco, vengono mantenute stabilmente, migliorate ed adattate ad ogni singola tipologia forestale soprattutto la funzione di habitat, quella protettiva, produttiva e culturale, valutando ogni singola pianta in relazione a tali funzioni.

(5) La funzione di habitat, l'unica non riferita all'uomo, costituisce la base per le altre funzioni ed è preposta a queste. La funzione produttiva è di norma subordinata alla funzione protettiva.