Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 novembre 1987, n. 52.
(1) Nel diploma non appaiono le valutazioni dei singoli esami riguardanti l'insegnamento teorico ed il tirocinio pratico. Il diploma deve indicare solamente il giudizio complessivo: "esito eccellente" oppure "esito positivo". Tale giudizio complessivo risulta dalla valutazione degli esami di passaggio e dell'esame di diploma.
(2) Il giudizio "esito eccellente" è dato qualora in almeno metà delle materie d'esame sia stato conseguito il giudizio di "ottimo" e nell'altra metà il giudizio di "buono".
(3) Il giudizio "soddisfacente" in una materia può essere valutato quale "buono" qualora il candidato ottenga il giudizio di "ottimo" in due ulteriori materie. Il giudizio di "sufficiente" in una sola materia esclude il giudizio complessivo "esito eccellente".
(4) La commissione d'esame di cui al precedente articolo 18, alla conclusione degli esami di diploma, trasmette tutta la documentazione relativa all'ufficio provinciale competente.
(5) Il diploma viene rilasciato a cura dell'ufficio provinciale competente.
(6) Il possesso del diploma abilita all'esercizio della professione di terapista della riabilitazione - terapista occupazionale.