(1) Alla fine del corrispondente periodo di corso ciascun candidato deve sostenere un esame orale su tutte le materie oggetto di studio, comprese nel precedente articolo 11.
(2) I singoli esami verranno sostenuti dinnanzi agli stessi professori che insegnano le materie corrispondenti, alla presenza del direttore scientifico del corso e del terapista della riabilitazione - terapista occupazionale assistente alla didattica. Qualora il direttore scientifico stesso sia esaminatore, viene nominato presidente della commissione un medico specialista in neurologia, psichiatria o riabilitazione.
(3) Dello svolgimento degli esami viene redatto un verbale, che deve essere fatto pervenire all'ufficio provinciale competente.
(4) Per la valutazione di ciascun esame valgono i seguenti giudizi:
- - ottimo;
- - buono;
- - soddisfacente;
- - sufficiente;
- - insufficiente.
(5) Il giudizio dell'esame viene di norma proposto da parte dell'esaminatore e deve essere accettato all'unanimità. In caso di divergenza decide il parere del presidente della commissione.
(6) In caso di assenza ingiustificata all'esame, lo stesso si considera svolto con il giudizio di "insufficiente".
(7) Nel caso l'assenza all'esame venga giustificata, spetta alla commissione esaminatrice decidere se riammettere il candidato ad un nuovo esame, oppure rinviarlo all'esame di riparazione.
(8) Un esame, nel quale il candidato abbia ottenuto il giudizio di "insufficiente", può essere ripetuto solamente una volta entro non meno di un mese e non più di tre mesi. Il giudizio di "insufficiente" all'esame di riparazione comporta l'esclusione del candidato dall'ulteriore frequenza del corso.
(9) Il candidato che nell'anno scolastico consegua il giudizio di "insufficiente" in più di tre materie, viene ugualmente escluso dall'ulteriore frequenza del corso.
(10) I candidati con esami di riparazione devono frequentare tutte le altre lezioni ed esercitazioni, fino al momento degli esami stessi.