Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.
(1) Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, ai sensi dell' articolo 28 della legge provinciale 30 gennnaio 1997, n. 1, si stabilisce che la continiutà assistenziale e l'assistenza ai turisti disciplinata dagli articoli 51 e 52 dell'accordo collettivo provinciale per i medici di medicina generale, si estende anche agli assistibili in carico ai pediatri.
(2) I pediatri che si dichiarano disponibili collaborano alla continuità assistenziale di cui sopra, al fine di migliorare il servizio secondo le seguenti modalità:
(3) Sui compensi di cui al comma 2 l'Azienda versa un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza nella misura del 12,50% di cui 8,125% a proprio carico e 4,375% a carico del medico.