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In vigore al: 27/05/2016

e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 61511)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.

Art. 46 (Continuità assistenziale)

(1) Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, ai sensi dell' articolo 28 della legge provinciale 30 gennnaio 1997, n. 1, si stabilisce che la continiutà assistenziale e l'assistenza ai turisti disciplinata dagli articoli 51 e 52 dell'accordo collettivo provinciale per i medici di medicina generale, si estende anche agli assistibili in carico ai pediatri.

(2) I pediatri che si dichiarano disponibili collaborano alla continuità assistenziale di cui sopra, al fine di migliorare il servizio secondo le seguenti modalità:

  • a)  continuità assistenziale festiva e prefestiva: il servizio di continuità assistenziale viene svolto presso gli ambulatori pediatrici istituiti i giorni prefestivi e festivi in strutture ospedaliere. L' orario viene stabilito previo accordo dalle Aziende;
  • b)  continuità assistenziale notturna nei giorni feriali: nei comuni dove non è organizzata la continuità assistenziale in forma attiva il servizio di continuità assistenziale viene svolto sotto forma di disponibilità domiciliare, dalle ore 20.00 alle ore 8.00, per i propri iscritti o a turno, sotto forma di associazionismo medico, con un massimo di 5 pediatri. Il compenso spettante ammonta a lire 120.000 omnicomprensivi per notte per medico, se il pediatra per propria scelta svolge singolarmente il servizio lire 190.000 omnicomprensivi per notte se per motivi contingenti nel distretto o ambito territoriale non è possibile garantire la continuità assistenziale in forma del turno. Se il servizio viene svolto a turno:
    lire 220.000 omnicomprensivi (2 pediatri),
    lire 260.000 omnicomprensivi (3 pediatri),
    lire 300.000 omnicomprensivi (4 pediatri),
    lire 340.000 omnicomprensivi (5 pediatri) per notte.
    Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B) vengono notulate dal pediatra all'azienda. I pediatri che intendono svolgere tale servizio devono comunicare all'Azienda quale forma di continuità assistenziale notturna loro intendono esplicare. Nell'eventualità dello svolgimento della continuità assistenziale in forma associativa, i pediatri associati regolamentano il servizio e i propri turni rendendoli noti agli assistiti mediante segreteria telefonica. Entro il 10 del mese successivo, a cura dei gruppi associati, viene comunicato all'Azienda di appartenenza il riassunto dei turni di continuità assistenziale svolti con i rispettivi nominativi.

(3) Sui compensi di cui al comma 2 l'Azienda versa un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza nella misura del 12,50% di cui 8,125% a proprio carico e 4,375% a carico del medico.

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