(1) I pediatri iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.
(2) I pediatri, tuttavia, salvo quanto previsto per la continuità assistenziale e per l'assistenza nelle località turistiche, prestano la propria opera in favore dei cittadini che, trovandosi occasionalmente o per motivi scolastici, di studio o di formazione professionale al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del pediatra per inderogabili prestazioni sanitarie. Per le eventuali prestazioni aggiuntive vengono applicate le tariffe di cui all'allegato B.
(3) Le visite di cui al comma 2 sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe:
- - visita ambulatoriale
decorrenza 1.9.1997 ....................... lire 40.000 - - visita domiciliare
decorrenza 1.9.1997 ....................... lire 60.000
(4) Al pediatra convenzionato, che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono attribuiti gli stessi compensi di cui al precedente comma. In tal caso il medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni utilizzando il modulo di cui all'allegato "D" su cui annota gli estremi del documento sanitario, il nome cognome dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata.
(5) Ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1 gli iscritti fino all'età di 14 anni hanno diritto al rimborso da parte dell'azienda di iscrizione delle tariffe per visite occasionali di cui al comma 3 e le tariffe per le prestazioni aggiuntive, su presentazione della fattura.
(6) Il pediatra è tenuto a utilizzare il modello prescrizione-proposta, indicando la residenza dell'assistito.