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In vigore al: 27/05/2016

e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 61511)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

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(1) Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici pediatri sono quelle elencate in calce al presente allegato B nel nomenclatore - tariffario.

(2) Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale del medico a seconda delle condizioni di salute del paziente.

(3) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell'Azienda di esercitare i previsti controlli sull'idoneità dello studio professionale, il medico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio è dotato dalle corrispondenti necessarie attrezzature.

(4) Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico è tenuto ad inviare entro la fine del mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare nome, cognome, indirizzo e numero del libretto di iscrizione e firma dell'assistito. Se la prestazione è eseguita previa l'autorizzazione sanitaria dell'Azienda, alla distinta deve essere allegato l'originale dell'autorizzazione stessa. Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo. Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sarà esaminato ai fini del pagamento tra l'Ente erogatore e il sanitario interessato.

(5) Al pediatra spettano i compensi omnicomprensivi indicati nel nomenclatore-tariffario dall' 1.7.1996. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo può far carico all'assistito. I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4).

(6) I dati relativi all'andamento delle prestazioni aggiuntive rientrano tra quelli da sottoporre alla Commissione professionale provinciale di cui all'articolo 15 del presente accordo.

(7) Le parti firmatarie si impegnano, al compimento del sesto mese successivo all'esecutività del presente accordo, a verificare l'andamento degli oneri conseguenti alle prestazioni in oggetto; qualora si riscontrino oneri aggiuntivi senza corrispondenti diminuzioni di spese per il medesimo titolo in altri settori si impegnano altresì ad un protocollo integrativo di revisione dell'istituto in oggetto.

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.

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