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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 10 maggio 2016, n. 497
Corsi serali per adulti della scuola secondaria di secondo grado in lingua tedesca

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Art. 9
Compensi

1. Al personale docente delle scuole a carattere statale e delle scuole professionali, viene corrisposto l’importo di euro 40 € per unità oraria di lezione. Per le lezioni con modalità e-learning, l’amministrazione può applicare, in caso di necessità, una tariffa più elevata. Inoltre, l’amministrazione può retribuire straordinari amministrativi per esempio per la preparazione di materiale didattico, per l’esecuzione degli esami.

2. Per l’attività di coordinamento sono previsti i seguenti importi forfettari:
a) 2.000 – 3.000 € per ogni luogo di corso e in aggiunta, per ogni classe seguita, tra 1.600 € e 2.500 €, a seconda del numero di tipi di scuola, di indirizzi e di alunne e alunni;
b) 115 € per ogni classe, se la sede d’esame non corrisponde al luogo in cui si sono svolte le lezioni.

3. I compensi per le attività di insegnamento e di coordinamento sono remunerati dagli uffici stipendi competenti, mediante i fondi assegnati dalla deliberazione sui contingenti per i compensi a favore del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, per la prestazione di ore straordinarie.

4. Per le attività di coordinamento in alternativa ai compensi sopra menzionati può essere prevista una riduzione dell’orario di insegnamento.

5. Il personale incaricato con contratto d’opera o con lo scambio di corrispondenza commerciale appartiene a una delle seguenti categorie di reddito fiscale e viene retribuito come segue:
a) reddito di lavoro autonomo professionale: compenso per unità oraria di lezione euro 40 € più IVA ed eventuali contributi previdenziali
b) reddito di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co): compenso per unità oraria di lezione euro 40 € meno eventuali contributi obbligatori INPS e INAIL a carico del mandatario.
I relatori, tuttavia, possono appartenere anche ad altre categorie di reddito fiscale oppure svolgere le loro lezioni nell'ambito di un’attività imprenditoriale.

6. Al personale docente statale e al personale docente delle scuole professionali vengono rimborsate le spese di viaggio dalla residenza o dalla sede di servizio (se più vicino) al luogo della prestazione del servizio.

7. Le spese di viaggio per i relatori sono corrisposte ai sensi del regolamento provinciale nel trattamento di missione e si riferiscono alla distanza da casa al luogo di servizio.
Il tasso dell’indennità chilometrica sarà regolato in dettaglio nell’ambito dell’incarico.