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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 5 aprile 2016, n. 364
Standard minimi per la formazione nel settore del soccorso e dell'emergenza urgenza. Revoca delle deliberazioni 22 aprile 2013, n. 615, del 3 giugno 2013 n. 832 e del 22 luglio 2014, n. 923

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Criteri e requisiti minimi per la formazione dell'autista soccorritrice o dell'autista soccorritore e della soccorritrice volontaria o del soccorritore volontario

Definizione

L'autista soccorritrice o l’autista soccorritore e la soccorritrice o il soccorritore volontari sono dipendenti o volontari delle associazioni di soccorso, che presentando i requisiti per l'ammissione, hanno concluso una formazione uniforme e operano nel trasporto dei pazienti e/o nel servizio di soccorso ed inoltre si formano costantemente nel loro settore.

La qualificazione, il campo di azione e i compiti dell’autista soccorritrice o dell’autista soccorritore, della soccorritrice volontaria o del soccorritore volontario non sono diversi, la differenza consiste nel rapporto di impiego presso un’organizzazione di soccorso per autiste soccorritrici o autisti soccorritori e di volontariato per la soccorritrice volontaria o per il soccorritore volontario.

Livello di formazione A

Presupposti di ammissione

Le e gli aspiranti possono accedere alla formazione del livello di formazione A previa presentazione di un certificato medico, che attesti l'idoneità sia fisica che psichica per prestare servizio di trasporto e di soccorso. A 17 anni compiuti è possibile iniziare la formazione teorica. A 18 anni compiuti si potrà prestare servizio pratico su ambulanza di trasporto/soccorso e ottenere la qualifica di livello A.

Argomenti

• Introduzione, funzioni vitali, modelli comunicativi e organizzativi nel servizio di soccorso, mezzi di soccorso: 8 ore

• BLS-D (rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore semiautomatico esterno): 8 ore

• Apparato motorio, tecniche di posizionamento del paziente, sussidi, valutazione del paziente, medicazione delle ferite e tecniche di bendaggio: 8 ore

• Emergenze particolari, elisoccorso, igiene: 8 ore

• Manovre di base nell’assistenza al paziente traumatizzato: 8 ore

• Fondamenti giuridici, riassunto dei contenuti, esame finale: 8 ore

Entità formativa

La formazione teorica prevede un minimo di 48 ore. In alternativa, i blocchi teorici possono essere effettuati in modalità e-learning con valutazione finale.

L’entità formativa pratica di complessive 90 ore di servizio e degli almeno 5 interventi documentati come terzo membro di equipaggio su un automezzo di soccorso, può anche essere sostituita da almeno 15 interventi come terzo membro di equipaggio nel trasporto infermi o di soccorso, indipendentemente dal numero di ore di servizio prestate.

Requisiti di ammissione all’esame

1. È necessaria la presenza al 90% della formazione complessiva.

2. Almeno 90 ore di servizio e almeno 5 interventi come terzo membro d'equipaggio nel servizio di trasporto di soccorso oppure almeno 15 interventi nel trasporto infermi, indipendentemente dal numero di ore di servizio prestate, previo parere positivo della o del tutor.

3. Possesso della certificazione BLS-D o equivalente, in corso di validità, come da linee guida riconosciute in campo internazionale.

La documentazione va inoltrata 2 settimane prima dell'esame finale all’organizzazione di soccorso di appartenenza.

Esame finale

Al termine della formazione teorica e pratica è possibile partecipare all'esame finale. In caso di risultato negativo esiste una possibilità di ripetizione. Nel caso fosse negativo anche il risultato del secondo esame, il corso va completamente ripetuto.

Svolgimento della prova d'esame

• Esame scritto

• Esecuzione di singole manovre e operazioni: la o il partecipante estrae da uno schedario una scheda contenente 2 o 3 quesiti o compiti da svolgere

• Per ottenere una valutazione positiva, vanno eseguite correttamente almeno due delle operazioni richieste.

Segue poi una prova sulla capacità di eseguire correttamente le tecniche d'immobilizzazione e trasporto.

Si verificano le singole operazioni da eseguire in caso di trauma.

In particolare va dimostrata la capacità di:

- Applicare il collare cervicale

- togliere un casco

- immobilizzare gli arti inferiori nel materassino a depressione e/o altri ausili in uso secondo i protocolli d’emergenza

- immobilizzare gli arti superiori con gli ausili di immobilizzazione previsti dai protocolli d’emergenza.

Commissione d'esame

La commissione d'esame è composta da almeno tre membri, di cui una formatrice o un formatore dell'organizzazione, un medico o infermiera o infermiere del Servizio di emergenza provinciale ed un'altra o un altro esperto nell'ambito della medicina d'urgenza-emergenza.

Aggiornamenti e ricertificazione

Le collaboratrici e i collaboratori con livello di formazione A devono frequentare un corso di aggiornamento specifico annuale di 8 ore e documentare la partecipazione a almeno 10 interventi annuali nel trasporto infermi.

In caso di mancato assolvimento decade la qualifica di livello A.

Aspettativa

È prevista la possibilità di aspettativa nelle modalità previste per tutte le figure professionali e volontarie del settore emergenza urgenza.

Livello di formazione B

Presupposti di ammissione

I partecipanti possiedono la qualifica di "formazione di livello A".

Argomenti

• Introduzione, funzioni vitali, coscienza e respirazione: 8 ore

• Sistema cardiocircolatorio, valutazione del paziente, sussidi: 8 ore

• training e simulazioni BLS-D,: 8 ore

• Quadri clinici, strategie d'intervento, indicazioni di richiesta di intervento del medico d'emergenza, collaborazione con il servizio di emergenza provinciale 118: 8 ore

• BTLS secondo livello (assistenza di base al paziente traumatizzato): 8 ore

• Emergenze termiche, stati di shock, collaborazione con il team e l’elisoccorso: 8 ore

• Igiene, quadro clinico internistico, valutazione del paziente, documentazione (protocollo del servizio di soccorso): 8 ore

• PBLS-D (rianimazione pediatrica cardiopolmonare con defibrillatore semiautomatico esterno): 8 ore

• Fondamenti giuridici, sintesi dei moduli precedenti, preparazione all'esame finale: 8 ore

• Esame finale: 8 ore

Entità formativa

La formazione teorica prevede un minimo di 80 ore. In alternativa, i blocchi teorici possono essere effettuati in modalità e-learning con valutazione finale.

L’entità formativa pratica di complessive 210 ore di servizio e 10 interventi documentati come terzo membro di equipaggio nel servizio di trasporto di soccorso, può essere anche sostituita da almeno 25 interventi come terzo membro di equipaggio nel trasporto di soccorso, indipendentemente dal numero di ore di servizio prestate, previo parere positivo della o del tutor.

Requisiti di ammissione all’esame

1. È necessaria la presenza al 90% di tutta la formazione.

2. Corso BLS- D e PBLS-D Provider (o equivalenti, in corso di validità come da linee guida riconosciute in campo internazionale)

La documentazione va inoltrata 2 settimane prima dell’esame finale all’organizzazione di soccorso appartenenza.

Esame finale

Al termine della formazione sia teorica che pratica è possibile partecipare all’esame finale. In caso di risultato negativo è possibile ripetere sia la parte teorica sia quella pratica. Nel caso fosse negativo anche il risultato del secondo esame, il corso va completamente ripetuto.

Modalità dell'esame

• Esame scritto

• Esempi applicativi pratici.

Commissione d'esame

La commissione d'esame è composta da almeno tre membri, di cui una formatrice o un formatore dell'organizzazione, un medico o infermiera o infermiere del Servizio di emergenza provinciale e un'altra esperta o un altro esperto nell'ambito della medicina d’urgenza/ emergenza.

Aggiornamento e ricertificazione

Le collaboratrici e i collaboratori con livello di formazione B devono frequentare un corso di aggiornamento annuale specifico di 8 ore e documentare la partecipazione a almeno 10 interventi annuali nei trasporti di soccorso.

In caso di mancato assolvimento decade la qualifica di livello B.

Aspettativa

È prevista la possibilità di aspettativa nelle modalità previste per tutte le figure professionali e volontarie del settore emergenza urgenza.

Collaboratrici e collaboratori stagionali

Il servizio stagionale non può avere una durata superiore a 30 giorni consecutivi.

Le autiste soccorritrici e autisti soccorritori e le soccorritrici volontarie e soccorritori volontari stagionali provenienti dalla Provincia autonoma di Trento e da altre Regioni dovranno produrre all’Associazione di soccorso che li prende in carico i certificati BLS-D e PBLS-D o equivalenti, in corso di validità come da linee guida internazionali, nonché la documentazione sulla formazione effettuata nella sede di provenienza. Responsabile per il nulla osta per l’effettuazione dell’attività di soccorso sono la Direttrice o il Direttore Sanitario in accordo con la o il Presidente dell’Associazione di soccorso ospitante.