(1) Per gli appalti di servizi di cui al presente capo, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere:
(2) A conclusione della procedura le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto il relativo risultato mediante avviso di aggiudicazione con le informazioni richieste dal Sistema informativo contratti pubblici, oppure utilizzando la modulistica predisposta dall’Agenzia.