(1) All’impegno delle spese tecniche presunte per prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche si può provvedere contestualmente alla stipula del contratto d’incarico di progettazione al/alla professionista. Qualora le spese impegnate risultino in seguito insufficienti a causa di aumenti del costo reale delle opere, l’impegno di ulteriori fondi viene disposto, con provvedimento motivato, all’atto della liquidazione della spesa, previa verifica della relativa disponibilità finanziaria.