1. Il beneficiario può giustificare la parte di spesa ammessa eccedente la misura della sovvenzione assegnata, quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato dai soci secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
2. Ai soli fini della rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di volontariato dai soci, è riconosciuto un importo orario convenzionale di 16,00 euro o un altro importo stabilito dalla Giunta provinciale, per un ammontare complessivo non superiore al 25% della spesa ammessa a sovvenzione. Nel caso di riduzione della sovvenzione, per le prestazioni rese a titolo di volontariato è riconosciuto fino ad un massimo del 25% dell’importo totale della spesa rendicontata e ammessa.