1. I presenti criteri disciplinano la concessione di sovvenzioni per lo svolgimento di iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, riferite ai seguenti settori di intervento:
a) assistenza sanitaria extra ospedaliera a persone in particolare stato di bisogno, al fine di facilitarne l’accesso ai servizi sanitari e di sostenere le famiglie;
b) prevenzione delle malattie e delle disabilità;
c) educazione e promozione della salute per la popolazione di ogni età, con particolare riguardo ai minori;
d) rimozione dei rischi per la salute.